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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16346 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XI Civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa RI TO CO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 39049 dell'anno 2022, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Properzio n. 5, presso lo studio dell'avv.
RO RA, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
E
pagina 1 di 9 in persona del liquidatore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Milano, viale Sabotino n. 19, presso lo studio dell'avv.
NO GI, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: in vista dell'udienza del 20 maggio 2025, tenuta con modalità cartolare, parte opponente ha depositato note di trattazione scritta in cui ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto introduttivo, chiedendo di accertare e dichiarare, a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 7199/2022 e la condanna della al Controparte_1 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per l'importo ritenuto congruo ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Parte opposta ha depositato note di trattazione scritta in cui si è riportata alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e ha chiesto, nel merito, il rigetto di tutte le domanda formulate dall'opponente e la conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, oltre spese processuali e ha reiterato le istanze istruttorie non ammesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 1.Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha esposto Controparte_1 di aver fondato un network denominato , finalizzato Controparte_2 alla promozione di attività ed eventi nel settore delle risorse umane, al quale aveva aderito anche la e di aver emesso nei confronti della stessa, a Parte_1 titolo di quota annuale di partecipazione, in relazione al periodo compreso tra il
01.05.2018 e il 30.04.2019, la fattura n. 109/E del 26 luglio 2019, per l'importo di
€ 6.100,00, rimasta insoluta. Ciò posto ha chiesto la condanna della controparte al pagamento, in suo favore, della menzionata somma di € 6.100,00, oltre interessi di mora e all'importo di € 40,00 a titolo di risarcimento forfettario ex art. 6, comma 2
d.lgs. 231/2002 nonché spese legali, in favore del procuratore antistatario.
Emesso il provvedimento monitorio n. 7199 del 22.4.2022, notificato a mezzo pec in data 2.5.2022, la con atto di citazione, notificato in data Parte_1
30.5.2022, ha proposto opposizione.
Nel dettaglio la società opponente ha evidenziato di non essere tenuta al pagamento delle somme ingiunte in considerazione dell'inadempimento della CP_1 che non aveva eseguito le prestazioni per le quali aveva richiesto il pagamento del corrispettivo pattuito, come contestato con nota stragiudiziale dell'8.3.2021. In particolare, ha evidenziato che il contratto concluso tra le parti prevedeva, a fronte del pagamento di un compenso, pari ad € 5.000,00 oltre IVA, l'erogazione, da parte della di determinati servizi, quali l'organizzazione di meeting, CP_1 incontri formativi, attività di networking, accesso ai portali della che, nel CP_1 periodo compreso tra l'1 maggio 2018 e il 30 aprile 2019, non erano stati resi.
L'opponente, ritenendo pretestuoso il procedimento monitorio incardinato nei suoi confronti, ha, quindi, chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per l'importo ritenuto congruo c.p.c. e ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe.
pagina 3 di 9 Con decreto adottato ai sensi dell'art. 168 bis co. V c.p.c è stata differita al
13.12.2022 l'udienza di prima comparizione e si è costituita in giudizio, in data
24.11.2022, la (già , Controparte_1 Controparte_3 la quale, contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'opponente, ha osservato che l'obbligazione contrattuale a suo carico consisteva nel consentire ad ogni aderente, compresa la di partecipare agli eventi che, di volta in Parte_1 volta, venivano organizzati e ha evidenziato che l'opponente, nel periodo di competenza di cui alla fattura azionata con il ricorso monitorio, era stata sempre invitata agli eventi organizzati, sicché essa opposta aveva diritto al corrispettivo richiesto, non potendo, peraltro, essere neanche considerata responsabile della mancata partecipazione a tali eventi da parte dell'opponente, che, come previsto in contratto, non aveva diritto al recupero degli eventi persi “sulla pianificazione dell'anno successivo”. Ha osservato che, ad eccezione della fattura azionata, tutte le altre fatture emesse, quale quota associativa annuale, erano state pagate senza alcuna contestazione.
Ha quindi rassegnato le conclusioni come riportate in epigrafe.
2.Tanto esposto si osserva che è pacifico e documentale che la
[...]
(ora e la Controparte_4 Parte_1 [...]
(ora ) avevano concluso un contratto CP_5 Controparte_1 in cui, premesso che quest'ultima svolgeva e promuoveva attività ed eventi nel settore delle risorse umane, ai quali la prima aveva interesse a partecipare, avevano convenuto che l'odierna opposta avrebbe fornito nell'arco dell'anno di durata del rapporto attività, quali meeting, incontri di best practice manageriali, attività di networking, workshop e incontri di aggiornamento manageriale, accesso ai portali, cui la controparte avrebbe preso parte gratuitamente secondo quanto previsto in contratto.
pagina 4 di 9 Era stato, quindi, concordato che le specifiche di ogni evento e, quindi,
l'indicazione della relativa data e del luogo in cui era organizzato, unitamente alle modalità di partecipazione, sarebbero state indicate, con fax ovvero con una email, quindici giorni prima la data dell'evento e che, a fronte di tali attività, parte opponente avrebbe versato, a titolo di corrispettivo, la somma di € 5.000,00 oltre
IVA. Il contratto, concluso in data 30.04.2015, aveva la durata di un anno dall'1.05.2015 al 30.04.2016 e ne era prevista la rinnovazione, per uguale periodo di durata, salvo recesso, da comunicare con raccomandata a r. almeno tre mesi prima della scadenza (cfr. all. 3 di parte opponente). E', quindi, incontroverso il rinnovo del rapporto contrattuale anche per il periodo dall'1 maggio 2018 al 30 aprile 2019, così come è pacifico che la società opponente aveva provveduto al pagamento del corrispettivo sia per l'anno 1.05.2015/30.04.2016 sia per le due annualità successive.
3.Ciò posto si osserva che, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, deve ritenersi che nel periodo cui si riferisce la fattura, di cui è stato chiesto il pagamento in sede monitoria, la società opposta aveva organizzato eventi rientranti nell'ambito di operatività del contratto.
Nel dettaglio parte opposta ha depositato le brochure di European HRC Meeting, organizzato a Barcellona dall'8 al 10 giugno 2018, della Controparte_6 organizzata a Milano il 12.10.2018, organizzato a Milano Controparte_7 il 29.10.2018, Job organizzato a Roma il 27.11.2018, il Best Practice CP_8
Tour 2018, incontri a cadenza settimanale offline e on line e HRC Open Power dal
24.01.2019 (all.6, 7, 8, 9, 10 e 11 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma,
c.p.c.).
pagina 5 di 9 Inoltre, l'organizzazione di tali eventi è stata confermata dai testi escussi all'udienza del 14.02.2024, e , i quali hanno anche Testimone_1 Tes_2 riferito che detti incontri si erano effettivamente tenuti (cfr. deposizione resa dalla teste la quale ha dichiarato “E' vero, si tratta di format organizzati ogni Tes_1 anno e anche nel 2018 e nel 2019. Tanto so perché è il mio campo in quanto mi occupo della organizzazione di eventi e ho, in particolare, organizzato io Barcamp,
, HRC meeting e Tavola rotonda” e che ha riferito di essere stata CP_9 presente a tutti gli eventi da lei organizzati, mentre il teste ha riferito di aver Tes_2 personalmente participato a tutti gli eventi di cui alle brochure).
4.Ciò posto ritiene, invece, questo giudice che non sia stata fornita una prova adeguata in ordine al fatto che la società opponente era stata invitata a partecipare ai predetti eventi.
Nel dettaglio non sono state depositate le email con le quali tale società era stata invitata ai singoli eventi, essendo stata prodotta unicamente una schermata, che non può essere considerata prova sostitutiva di tali comunicazioni, tanto più che in essa sono indicati i nominativi di coloro che sarebbero stati destinatari degli inviti senza alcuna indicazione dell'indirizzo di posta elettronica presso il quale sarebbero stati inviati gli inviti e senza alcuna informazione in ordine alla relativa recezione non desumibile dalla dicitura inviati.
Quanto agli esiti della prova testi va rilevato che i testimoni escussi hanno riferito che la società disponeva di un data base, in cui erano inseriti gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari degli inviti, e il relativo inoltro avveniva utilizzando un comando che consentiva la contestuale trasmissione a tutti i soggetti inseriti nel data base.
Ciò premesso, con specifico riferimento alla posizione dell'opponente, la teste nulla ha saputo riferire. Tes_1
pagina 6 di 9 Il teste sul punto ha, invece, dichiarato “C'è una procedura interna che è Tes_2 strutturata in modo tale da mandare le email a tutti i clienti inseriti nel net work e poi verificare che ciò è accaduto e posso dire che la era inserita nel net Parte_1 work e ha ricevuto pertanto gli inviti di cui mi si chiede” sul cap. 12 “confermo abbiamo i nominativi precisi con email e dominio” adr “non so se la Parte_1 esisteva nel 2018 e nel 2019 ma posso confermare che sono stati invitati i soggetti i cui nomi mi sono stati in precedenza letti”. Riletta la deposizione il teste ha precisato “a distanza di tempo non posso ricordare i nominativi di tutte le aziende,
e quindi anche la denominazione ma posso confermare quanto ho Parte_1 detto con riferimento ai nominativi di coloro che hanno ricevuto l'invito” (cfr. verbale dell'udienza del 14.02.2024).
Invero, ritiene questo giudice che la sola deposizione in esame non sia sufficiente a provare l'inoltro delle email anche a parte opponente, in primo luogo, perché non può potersi fare pieno affidamento sulla memoria del teste, che prima ha dichiarato che la ” era inserita nel network, salvo poi precisare di non sapere se Parte_1 esisteva una società con tale denominazione nel 2018 e nel 2019, precisando di non poter ricordare i nominativi di tutte le aziende a distanza di tempo.
Quindi, dalle dichiarazioni rese dal teste si evince che i nominativi di tali
[...]
, amministratore delegato del tempo di parte opponente, e Persona_1 CP_10
referente amministrativo indicata dall'opponente per il rapporto
[...] contrattuale in parola, erano inseriti nel data base tra i destinatari delle email. Ciò, tuttavia, non comprova di per sé l'effettivo invio e, soprattutto, la recezione delle email che non è chiaro come veniva verificata, tanto più che dalla deposizione resa dal teste non è emerso che lo stesso, manager director, abbia personalmente provveduto a tale attività.
pagina 7 di 9 Si osserva, quindi, che l'opposta, che aveva indicato come testi da escutere anche i destinatari degli inviti in parola, e la cui deposizione sarebbe stata Per_1 CP_10 importante per confermare la ricezione degli inviti, non ha provveduto alla relativa citazione per l'udienza del 12.06.2024, alla quale la causa era stata rinviata per la relativa escussione, e ha rinunciato a tali testi.
Alla luce di quanto sopra esposto non può ritenersi, quindi, che l'opposta, su cui gravava il relativo onere probatorio (cfr. Cass. sezioni unite n. 13533 del
30.10.2001), abbia fornito una prova adeguata in ordine all'invio a parte opponente degli inviti a partecipare agli incontri organizzati, così deve ritenersi priva di fondamento la pretesa azionata.
Il mancato inoltro degli inviti ha impedito alla controparte di venire a conoscenza di tali incontri e, quindi, di parteciparvi e di beneficiare della prestazione a fronte della quale si era impegnata al pagamento del corrispettivo di € 5.000,00 all'anno che, pertanto, non è dovuto.
In accoglimento della proposta opposizione, va, pertanto, revocato il decreto opposto.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai valori medi ridotti del 30% attesa la natura in fatto delle questioni trattate e il ridotto valore della causa al limite minimo dello scaglione.
6.Non si ravvisano, attese le ragioni della decisione, nella condotta della società opposta, caratteri tali da poter ritenere un abuso del processo idoneo a giustificare la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
pagina 8 di 9 • accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7199 emesso da questo Tribunale in data 22 aprile 2022;
• .condanna parte a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in €
76,00 per spese ed € 3.553,90 per compenso oltre spese generali al 15%,
IVA e cassa come per legge;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Roma, 17 novembre 2025
Il Giudice
RI TO CO
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XI Civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa RI TO CO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 39049 dell'anno 2022, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Properzio n. 5, presso lo studio dell'avv.
RO RA, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
E
pagina 1 di 9 in persona del liquidatore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Milano, viale Sabotino n. 19, presso lo studio dell'avv.
NO GI, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: in vista dell'udienza del 20 maggio 2025, tenuta con modalità cartolare, parte opponente ha depositato note di trattazione scritta in cui ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto introduttivo, chiedendo di accertare e dichiarare, a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 7199/2022 e la condanna della al Controparte_1 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per l'importo ritenuto congruo ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Parte opposta ha depositato note di trattazione scritta in cui si è riportata alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e ha chiesto, nel merito, il rigetto di tutte le domanda formulate dall'opponente e la conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, oltre spese processuali e ha reiterato le istanze istruttorie non ammesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 1.Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha esposto Controparte_1 di aver fondato un network denominato , finalizzato Controparte_2 alla promozione di attività ed eventi nel settore delle risorse umane, al quale aveva aderito anche la e di aver emesso nei confronti della stessa, a Parte_1 titolo di quota annuale di partecipazione, in relazione al periodo compreso tra il
01.05.2018 e il 30.04.2019, la fattura n. 109/E del 26 luglio 2019, per l'importo di
€ 6.100,00, rimasta insoluta. Ciò posto ha chiesto la condanna della controparte al pagamento, in suo favore, della menzionata somma di € 6.100,00, oltre interessi di mora e all'importo di € 40,00 a titolo di risarcimento forfettario ex art. 6, comma 2
d.lgs. 231/2002 nonché spese legali, in favore del procuratore antistatario.
Emesso il provvedimento monitorio n. 7199 del 22.4.2022, notificato a mezzo pec in data 2.5.2022, la con atto di citazione, notificato in data Parte_1
30.5.2022, ha proposto opposizione.
Nel dettaglio la società opponente ha evidenziato di non essere tenuta al pagamento delle somme ingiunte in considerazione dell'inadempimento della CP_1 che non aveva eseguito le prestazioni per le quali aveva richiesto il pagamento del corrispettivo pattuito, come contestato con nota stragiudiziale dell'8.3.2021. In particolare, ha evidenziato che il contratto concluso tra le parti prevedeva, a fronte del pagamento di un compenso, pari ad € 5.000,00 oltre IVA, l'erogazione, da parte della di determinati servizi, quali l'organizzazione di meeting, CP_1 incontri formativi, attività di networking, accesso ai portali della che, nel CP_1 periodo compreso tra l'1 maggio 2018 e il 30 aprile 2019, non erano stati resi.
L'opponente, ritenendo pretestuoso il procedimento monitorio incardinato nei suoi confronti, ha, quindi, chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per l'importo ritenuto congruo c.p.c. e ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe.
pagina 3 di 9 Con decreto adottato ai sensi dell'art. 168 bis co. V c.p.c è stata differita al
13.12.2022 l'udienza di prima comparizione e si è costituita in giudizio, in data
24.11.2022, la (già , Controparte_1 Controparte_3 la quale, contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'opponente, ha osservato che l'obbligazione contrattuale a suo carico consisteva nel consentire ad ogni aderente, compresa la di partecipare agli eventi che, di volta in Parte_1 volta, venivano organizzati e ha evidenziato che l'opponente, nel periodo di competenza di cui alla fattura azionata con il ricorso monitorio, era stata sempre invitata agli eventi organizzati, sicché essa opposta aveva diritto al corrispettivo richiesto, non potendo, peraltro, essere neanche considerata responsabile della mancata partecipazione a tali eventi da parte dell'opponente, che, come previsto in contratto, non aveva diritto al recupero degli eventi persi “sulla pianificazione dell'anno successivo”. Ha osservato che, ad eccezione della fattura azionata, tutte le altre fatture emesse, quale quota associativa annuale, erano state pagate senza alcuna contestazione.
Ha quindi rassegnato le conclusioni come riportate in epigrafe.
2.Tanto esposto si osserva che è pacifico e documentale che la
[...]
(ora e la Controparte_4 Parte_1 [...]
(ora ) avevano concluso un contratto CP_5 Controparte_1 in cui, premesso che quest'ultima svolgeva e promuoveva attività ed eventi nel settore delle risorse umane, ai quali la prima aveva interesse a partecipare, avevano convenuto che l'odierna opposta avrebbe fornito nell'arco dell'anno di durata del rapporto attività, quali meeting, incontri di best practice manageriali, attività di networking, workshop e incontri di aggiornamento manageriale, accesso ai portali, cui la controparte avrebbe preso parte gratuitamente secondo quanto previsto in contratto.
pagina 4 di 9 Era stato, quindi, concordato che le specifiche di ogni evento e, quindi,
l'indicazione della relativa data e del luogo in cui era organizzato, unitamente alle modalità di partecipazione, sarebbero state indicate, con fax ovvero con una email, quindici giorni prima la data dell'evento e che, a fronte di tali attività, parte opponente avrebbe versato, a titolo di corrispettivo, la somma di € 5.000,00 oltre
IVA. Il contratto, concluso in data 30.04.2015, aveva la durata di un anno dall'1.05.2015 al 30.04.2016 e ne era prevista la rinnovazione, per uguale periodo di durata, salvo recesso, da comunicare con raccomandata a r. almeno tre mesi prima della scadenza (cfr. all. 3 di parte opponente). E', quindi, incontroverso il rinnovo del rapporto contrattuale anche per il periodo dall'1 maggio 2018 al 30 aprile 2019, così come è pacifico che la società opponente aveva provveduto al pagamento del corrispettivo sia per l'anno 1.05.2015/30.04.2016 sia per le due annualità successive.
3.Ciò posto si osserva che, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, deve ritenersi che nel periodo cui si riferisce la fattura, di cui è stato chiesto il pagamento in sede monitoria, la società opposta aveva organizzato eventi rientranti nell'ambito di operatività del contratto.
Nel dettaglio parte opposta ha depositato le brochure di European HRC Meeting, organizzato a Barcellona dall'8 al 10 giugno 2018, della Controparte_6 organizzata a Milano il 12.10.2018, organizzato a Milano Controparte_7 il 29.10.2018, Job organizzato a Roma il 27.11.2018, il Best Practice CP_8
Tour 2018, incontri a cadenza settimanale offline e on line e HRC Open Power dal
24.01.2019 (all.6, 7, 8, 9, 10 e 11 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma,
c.p.c.).
pagina 5 di 9 Inoltre, l'organizzazione di tali eventi è stata confermata dai testi escussi all'udienza del 14.02.2024, e , i quali hanno anche Testimone_1 Tes_2 riferito che detti incontri si erano effettivamente tenuti (cfr. deposizione resa dalla teste la quale ha dichiarato “E' vero, si tratta di format organizzati ogni Tes_1 anno e anche nel 2018 e nel 2019. Tanto so perché è il mio campo in quanto mi occupo della organizzazione di eventi e ho, in particolare, organizzato io Barcamp,
, HRC meeting e Tavola rotonda” e che ha riferito di essere stata CP_9 presente a tutti gli eventi da lei organizzati, mentre il teste ha riferito di aver Tes_2 personalmente participato a tutti gli eventi di cui alle brochure).
4.Ciò posto ritiene, invece, questo giudice che non sia stata fornita una prova adeguata in ordine al fatto che la società opponente era stata invitata a partecipare ai predetti eventi.
Nel dettaglio non sono state depositate le email con le quali tale società era stata invitata ai singoli eventi, essendo stata prodotta unicamente una schermata, che non può essere considerata prova sostitutiva di tali comunicazioni, tanto più che in essa sono indicati i nominativi di coloro che sarebbero stati destinatari degli inviti senza alcuna indicazione dell'indirizzo di posta elettronica presso il quale sarebbero stati inviati gli inviti e senza alcuna informazione in ordine alla relativa recezione non desumibile dalla dicitura inviati.
Quanto agli esiti della prova testi va rilevato che i testimoni escussi hanno riferito che la società disponeva di un data base, in cui erano inseriti gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari degli inviti, e il relativo inoltro avveniva utilizzando un comando che consentiva la contestuale trasmissione a tutti i soggetti inseriti nel data base.
Ciò premesso, con specifico riferimento alla posizione dell'opponente, la teste nulla ha saputo riferire. Tes_1
pagina 6 di 9 Il teste sul punto ha, invece, dichiarato “C'è una procedura interna che è Tes_2 strutturata in modo tale da mandare le email a tutti i clienti inseriti nel net work e poi verificare che ciò è accaduto e posso dire che la era inserita nel net Parte_1 work e ha ricevuto pertanto gli inviti di cui mi si chiede” sul cap. 12 “confermo abbiamo i nominativi precisi con email e dominio” adr “non so se la Parte_1 esisteva nel 2018 e nel 2019 ma posso confermare che sono stati invitati i soggetti i cui nomi mi sono stati in precedenza letti”. Riletta la deposizione il teste ha precisato “a distanza di tempo non posso ricordare i nominativi di tutte le aziende,
e quindi anche la denominazione ma posso confermare quanto ho Parte_1 detto con riferimento ai nominativi di coloro che hanno ricevuto l'invito” (cfr. verbale dell'udienza del 14.02.2024).
Invero, ritiene questo giudice che la sola deposizione in esame non sia sufficiente a provare l'inoltro delle email anche a parte opponente, in primo luogo, perché non può potersi fare pieno affidamento sulla memoria del teste, che prima ha dichiarato che la ” era inserita nel network, salvo poi precisare di non sapere se Parte_1 esisteva una società con tale denominazione nel 2018 e nel 2019, precisando di non poter ricordare i nominativi di tutte le aziende a distanza di tempo.
Quindi, dalle dichiarazioni rese dal teste si evince che i nominativi di tali
[...]
, amministratore delegato del tempo di parte opponente, e Persona_1 CP_10
referente amministrativo indicata dall'opponente per il rapporto
[...] contrattuale in parola, erano inseriti nel data base tra i destinatari delle email. Ciò, tuttavia, non comprova di per sé l'effettivo invio e, soprattutto, la recezione delle email che non è chiaro come veniva verificata, tanto più che dalla deposizione resa dal teste non è emerso che lo stesso, manager director, abbia personalmente provveduto a tale attività.
pagina 7 di 9 Si osserva, quindi, che l'opposta, che aveva indicato come testi da escutere anche i destinatari degli inviti in parola, e la cui deposizione sarebbe stata Per_1 CP_10 importante per confermare la ricezione degli inviti, non ha provveduto alla relativa citazione per l'udienza del 12.06.2024, alla quale la causa era stata rinviata per la relativa escussione, e ha rinunciato a tali testi.
Alla luce di quanto sopra esposto non può ritenersi, quindi, che l'opposta, su cui gravava il relativo onere probatorio (cfr. Cass. sezioni unite n. 13533 del
30.10.2001), abbia fornito una prova adeguata in ordine all'invio a parte opponente degli inviti a partecipare agli incontri organizzati, così deve ritenersi priva di fondamento la pretesa azionata.
Il mancato inoltro degli inviti ha impedito alla controparte di venire a conoscenza di tali incontri e, quindi, di parteciparvi e di beneficiare della prestazione a fronte della quale si era impegnata al pagamento del corrispettivo di € 5.000,00 all'anno che, pertanto, non è dovuto.
In accoglimento della proposta opposizione, va, pertanto, revocato il decreto opposto.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai valori medi ridotti del 30% attesa la natura in fatto delle questioni trattate e il ridotto valore della causa al limite minimo dello scaglione.
6.Non si ravvisano, attese le ragioni della decisione, nella condotta della società opposta, caratteri tali da poter ritenere un abuso del processo idoneo a giustificare la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
pagina 8 di 9 • accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7199 emesso da questo Tribunale in data 22 aprile 2022;
• .condanna parte a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in €
76,00 per spese ed € 3.553,90 per compenso oltre spese generali al 15%,
IVA e cassa come per legge;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Roma, 17 novembre 2025
Il Giudice
RI TO CO
pagina 9 di 9