Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 1
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, primo comma, lett. d) ed e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la previsione che il vizio della motivazione può essere dedotto quando risulti anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non fa venire meno il limite della contestualità, espresso dalla necessità che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, e quindi va letta con riferimento esclusivo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. (La Corte chiarisce che la novella normativa non consente la censura della selezione delle prove da parte del giudice del merito, neppure se il ricorso risulti autosufficiente contenendo la trascrizione dei verbali di prova, perchè il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2006, n. 19379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19379 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/04/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 662
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO RO - Consigliere - N. 32477/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA SA AN, n. ad Avezzano il 29 giugno 1946;
CI EL, n. a L'Aquila il 26 aprile 1958;
DI RO IO, n. a Lucoli l'8 aprile 1943;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia depositata il 10 marzo 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. BAGLIONE Tindari che ha chiesto a.s.r. per il reato di falso per soppressione e rigetto nel resto. Udito, per la parte civile, l'avv. DI FIORE stefano e Avv. Vento Ernesto.
Uditi i difensori Avv.ti VOLO Grazia, VELENTINI Antonio e VECCHIOLI Paolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di SA AN RT, EL CC e IO Di RO in ordine ai delitti di favoreggiamento personale e falso ideologico in atto pubblico;
ha confermato altresì la dichiarazione di colpevolezza di RT SA AN e IO Di RO in ordine al delitto di soppressione di atto pubblico e di RT anche in ordine al delitto di calunnia. Risulta dalla sentenza impugnata che l'11 e il 12 maggio 1993 gli imputati, tutti funzionari della Polizia di Stato, operarono al fine di aiutare la figlia di SA AN RT, NA CO, a sottrarsi alle responsabilità di un furto commesso con altri due complici ai danni di RA OL, dalla cui vettura avevano sottratto un borsello contenente tra l'altro due libretti di assegni bancari e documenti vari. Distrussero pertanto il verbale di ricezione della prima denuncia presentata da OL, nella quale era stata indicata la targa del veicolo che aveva condotto all'identificazione dei ladri;
indussero poi la persona offesa a riformulare la denuncia senza tale indicazione e trassero così in inganno il dirigente della squadra mobile dell'Aquila, che fu indotto ad attestare il falso nella informativa inoltrata alla procura della Repubblica. Successivamente RT, in concorso con OL che ha già patteggiato la pena per tale addebito, accusò falsamente i colleghi IA PI IA e RC Di TR di abuso d'ufficio, per avere condotto scorrettamente, al fine di danneggiarla, un successivo esame dello stesso OL;
e attestò falsamente di avere ricevuto in ufficio il giorno 7 giugno 1993 la denuncia
contro
IA e Di TR, che OL le aveva invece consegnato la sera prima nella sua abitazione. Ricorrono ora per cassazione SA AN RT, EL CC e Di RO IO.
2. SA AN RT propone otto motivi di impugnazione, argomentati in due distinti ricorsi redatti dai suoi difensori.
Il ricorso redatto dall'avv. Cecchini consta di tre motivi. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 368, 490 e 479 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, acriticamente riproduttiva delle argomentazioni della sentenza di primo grado, fondate esclusivamente sull'interesse dell'imputata alla consumazione dei reati.
In particolare, quanto al delitto di cui all'art. 490 c.p., i giudici del merito hanno omesso di considerare che la ricorrente incontrò per la prima volta OL quando costui aveva già riformulato la sua denuncia e che il verbale di ricezione della denuncia non era ancora chiuso quando vi fu il ripensamento del denunciante;
sicché il fatto non può essere qualificato come soppressione di un atto pubblico e comunque la ricorrente non vi partecipò. Quanto al delitto di calunnia, i giudici d'appello hanno omesso di prendere in considerazione i motivi proposti per censurare le argomentazioni del tribunale.
Quanto al falso ideologico relativo alla presentazione della denuncia di OL
contro
IA e Di TR, la dichiarazione del coimputato OL, priva di riscontri, è perciò inutilizzabile;
e comunque il falso è irrilevante.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 62 c.p., n. 1, lamentando che sia stata ingiustificatamente negata l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale in relazione a un reato commesso per amore materno. Con il terzo motivo infine di deduce violazione degli artt. 62 bis, 81 e 133 c.p. e si duole che i giudici d'appello, nel rigettare una richiesta di riduzione della pena, abbiano erroneamente ritenuto che il tribunale aveva riconosciuto le attenuanti come equivalenti alle aggravanti, mentre in realtà il giudizio di comparazione era stato di prevalenza delle attenuanti. Anche il ricorso redatto dall'avv. Volo consta di tre motivi, che ripropongono le censure esposte nel primo motivo del ricorso redatto dall'avv. Cecchini, cui sono stati poi aggiunti due nuovi motivi. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 490 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando ancora che l'addebito di concorso nel falso per soppressione si fondi esclusivamente sul suo interesse a eliminare l'atto dal quale risultava il coinvolgimento della figlia nel furto ai danni di OL;
ma senza considerazione alcuna per la possibilità che IO Di RO avesse agito di sua iniziativa per compiacerla, come confermato dal fatto che ella giunse in Questura quando OL aveva già firmato la nuova denuncia.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 368 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, rilevando come l'addebito di essere l'autrice sostanziale della denuncia calunniosa
contro
IA e Di TR risulti smentito dal fatto che fu OL, secondo le sue stesse dichiarazioni, ad avvertirla delle domande che gli erano state rivolte dagli incolpati;
sicché ella si limitò a recepire la denuncia di OL, senza alcun dolo di calunnia. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 479 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che il giudizio sulla rilevanza della falsa indicazione circa luogo e tempi di ricezione della denuncia di OL si fondi solo sulle dichiarazioni di costui, benché smentite da altre testimonianze e inutilizzabili. Infatti la ricorrente eccepisce appunto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da OL il 19 giugno 1993, sulle quali si fonda l'addebito di falso ideologico, in quanto acquisite a seguito di contestazioni nel corso dell'esame dibattimentale in mancanza dei presupposti richiesti poi dalla sopravvenuta L. n. 63 del 2001, che andrebbe applicata retroattivamente. Aggiunge che comunque le dichiarazioni di OL avrebbero richiesto un inesistente riscontro esterno. Con successiva memoria l'avv. Volo ha poi depositato taluni atti processuali a sostegno della deduzione di due ulteriori vizi di motivazione relativi sia alla mancata denuncia da parte di OL alla banca del supposto furto di moduli per assegni e alla ritenuta tempestività delle ricerche dell'intestatario del numero di targa rilevato dal derubato sia alla partecipazione di SA AN RT alla calunnia.
3. IO Di RO deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di considerare talune prove emerse in dibattimento e abbiano illogicamente desunto argomenti a suo carico dal fatto che egli redasse due verbali, anziché continuare nella redazione del primo verbale di ricezione della denuncia di OL, senza considerare che egli lasciò entrambi i verbali sui tavoli della Questura e che OL non avrebbe mai sottoscritto il primo. Furono in realtà i suoi superiori a prendere tutte le decisioni del caso, dopo avere avocato le indagini.
4. EL CC deduce violazione degli artt. 490 e 479 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che le sia stato infondatamente mosso l'addebito di falso per soppressione, dal quale in realtà la ricorrente è stata assolta già in primo grado. Aggiunge che inverosimile è anche l'addebito di falso ideologico per induzione in errore del dirigente della squadra mobile, posto che ella, allontanandosi da IO Di RO intento a raccogliere la denuncia di OL, lo aveva invitato a continuare nella stesura del primo verbale.
5. Va preliminarmente rilevato, anche in accoglimento del primo motivo del ricorso redatto dall'avv. Cecchini per RT, che, considerata l'unitarietà del contesto di azione in cui avvenne la redazione del verbale di documentazione della denuncia di OL, deve escludersi l'autonoma rilevanza penale della condotta di soppressione della prima versione del verbale. In realtà la condotta degli imputati può essere unitariamente ricostruita nel senso della redazione di un unico verbale nel quale furono falsamente rappresentate le vicende della notte in cui OL propose la sua denuncia. Sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di falso per soppressione, essendo configurabile un unico delitto di falso ideologico in atto pubblico;
con la conseguente riduzione di un mese di reclusione della pena inflitta a ciascuno dei due imputati.
6. Inammissibile nella parte in cui si riferisce all'imputazione di falso per soppressione, dalla quale l'imputata è stata già prosciolta, è invece infondato il ricorso di EL CC nella parte in cui contesta l'addebito di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del dirigente della squadra mobile, perché i giudici del merito hanno plausibilmente argomentato il convincimento di un suo concorso nel delitto, desunto dalla prova del suo decisivo contributo iniziale al mutamento della versione dei fatti fornita da OL nella propria denuncia.
7. Nella parte in cui contestano la responsabilità dei ricorrenti, d'altro canto, i ricorsi di RT e Di RO sono entrambi inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti, per come riferiti dagli stessi protagonisti e da numerosi testimoni: prove queste dalle quali emerge, secondo i giudici del merito, la storia di un maldestro tentativo di sottrarre alle proprie responsabilità la figlia di un funzionario di polizia resasi responsabile di un banale furto, una bravata commessa a conclusione di una serata trascorsa al ristorante con gli amici.
I ricorrenti prescindono in realtà da questa prospettiva di ricostruzione dei fatti, che è l'unica idonea ad attribuire un significato alla storia, e ne propongono un'immagine frammentata, attribuendo ciascuno all'altro iniziative isolate, che non hanno però alcuna spiegazione plausibile, appunto perché, disancorate dal loro comune fondamento, rimangono sospese in un totale vuoto di senso. Tuttavia, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e, dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso. Non c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione.
Quanto all'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da RA OL nelle indagini preliminari e acquisite in dibattimento a seguito di contestazione, essa è palesemente infondata, atteso che, come stabilisce la L. n. 63 del 2001, art. 26, sono utilizzabili e valutabili secondo le norme previgenti le dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento prima della L. 25 febbraio 2000, n. 35 (Cass., sez. 4^, 19 giugno 2002, Ecelestino, m. 222928); e tali dichiarazioni sono corroborate quantomeno dalle indagini tecniche dalle quali risulta che la denuncia non fu redatta nell'ufficio di SA AN RT. Sicché risultano manifestamente infondate le censure relative all'addebito di calunnia.
8. Sono infondati infine il secondo e il terzo motivo del ricorso redatto dall'avv. Cecchini per SA AN RT.
Quanto al secondo motivo, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "anche se l'art. 62 c.p., n. 1 non richiede il requisito della proporzione tra il motivo di particolare valore morale o sociale e il delitto commesso, l'aggettivo particolare usato dal legislatore nel configurare l'attenuante in questione indica che i motivi per i quali l'imputato ha agito superino l'entità della morale comune media e non debbano essere di scarsa rilevanza rispetto alla gravità del reato perpetrato" (Cass., sez. 1^, 11 gennaio 1995, Di Maiuta, m. 201418) . Sicché deve ritenersi che nel caso in esame sia stata fondatamente esclusa la possibilità di attribuire rilevanza attenuante alle private motivazioni affettive che l'imputata ha fatto prevalere sui suoi doveri istituzionali. Non è affatto commendevole in realtà che il cosiddetto "amore materno" induca un funzionario di polizia a commettere falsi e calunnie, venendo meno ai suoi doveri anche morali. Mentre è indiscusso che "ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, i particolari motivi morali e sociali sono quelli che traggono origine da valori avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva" (Cass., sez. 6^, 20 gennaio 2003, Vigevano, m. 224077). Quanto al terzo motivo del ricorso, va rilevato che i giudici del merito hanno incensurabilmente ritenuto adeguata la sanzione inflitta alla ricorrente;
e non ha alcuna rilevanza che i giudici d'appello abbiano supposto equivalente, anziché prevalente, il giudizio di comparazione tra le circostanze già compiuto dai giudici di primo grado, posto che a maggior ragione una tale valutazione giustifica la valutazione di congruità della pena irrogata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di falso per soppressione, che dichiara assorbito in quello di falso ideologico nel verbale di denuncia, contestato a RT e Di RO, e riduce di un mese di reclusione la pena inflitta a ciascuno dei due ricorrenti, determinando la pena residua in un anno di reclusione per Di RO e in un anno e undici mesi di reclusione per RT.
Rigetta nel resto i ricorsi di RT e Di RO e rigetta altresì il ricorso di CC, che condanna al pagamento delle spese del procedimento. Condanna RT al rimborso delle spese sopportate dalle parti civili IA PI IA e Di TR RC, liquidandole per ciascuna in Euro 2.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2006.