Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. STLE Paolo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON ME LL GIUSEPPA, in proprio e quali genitori legali rappresentanti di ON DI, elettivamente domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 346/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 30/01/01 R.G.N. 42173/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/06/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da EO ON, invalido civile con diritto all'indennità di accompagnamento, contro la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva rigettato la domanda dell'appellante volta a far dichiarare il suo diritto a vedersi corrisposta l'indennità anzidetta nella stessa misura di quella goduta dai grandi invalidi di guerra appartenenti alla categoria cui alla lettera A bis della tabella E del DPR n. 915 del 1978 e successive modificazioni ed aveva altresì respinto la richiesta subordinata di rimessione alla Corte Costituzionale..
Il Tribunale è pervenuto a tale decisione sulla base delle considerazioni che seguono.
Premesso che il gravame doveva esser valutato in modo in modo diversificato, in relazione al periodo anteriore ed a quello successivo al 1988, il Tribunale, con riferimento al primo dei due periodi, dopo aver ricordato che ad avviso dell'appellante dall'esame della normativa di riferimento dovrebbe desumersi la sussistenza di una sorta di rinvio recettizio ad opera del quale qualsiasi miglioramento introdotto per gli invalidi di guerra si applicherebbe automaticamente agli invalidi civili, ha osservato che l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, così come interpretato autenticamente dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 392, nel suo disposto letterale sembrerebbe equiparare, con decorrenza dall'1 gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi civili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra. Tuttavia se si interpreta tale disposizione alla stregua della "ratio legis" in ordine alla concessione, in favore degli invalidi di guerra, di emolumenti particolari in relazione alle condizioni degli stessi la conseguenza, deve ritenersi che l'equiparazione disposta dalla norma citata riguardi esclusivamente la misura dell'indennità e le relative modalità di adeguamento automatico, ma non comporti l'estensione agli invalidi civili dell'intero complesso delle misure di assistenza predisposte in favore degli invalidi di guerra, come del resto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale cita.
Quanto poi alla legge 6 ottobre 1986, n. 656 (recante "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra") essa, dopo aver sancito l'adeguamento automatico degli importi relativi ai benefici elencati, ha espressamente disposto, al comma terzo dell'articolo 1 che "il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti". Risulta quindi evidente, secondo il giudice d'appello, l'intento del legislatore di ribadire per gli invalidi civili l'aggancio ai grandi invalidi di guerra solo in termini di adeguamento rispetto alle variazioni annuali della indennità di accompagnamento, ma non con riferimento alla attribuzione di diversi ed ulteriori benefici economici. Infine, circa la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale, il Tribunale ha osservato che per gli invalidi di guerra il complesso di misure integrative dell'indennità di accompagnamento è giustificato da un intento risarcitone¯ da parte dell'ordinamento, mentre tale elemento è del tutto assente per gli invalidi civili. Pertanto non può ritenersi violato il principio di parità di trattamento in presenza di situazioni obiettivamente diversificate, e conseguentemente, non può ritenersi che la maggior tutela apprestata dall'ordinamento per gli invalidi di guerra discenda dal principio di solidarietà (articolo 2 Cost.) o dalla previsione del diritto al lavoro per i familiari degli invalidi (articolo 4 Cost.) ovvero dal diritto alla salute dei cittadini (articolo 32 Cost.) o, infine, dalla esigenza di apprestare tutela adeguata ai cittadini incapaci di provvedere alle proprie necessità.
Quanto al periodo successivo al 1988 il Tribunale ha messo in luce e l'assoluta genericità della censura svolta dall'appellante, che si era limitato a criticare genericamente la sentenza per carenza di motivazione, ed a riproporre le stesse argomentazioni giuridiche già evidenziate al primo giudice, senza tuttavia precisare in relazione a quali elementi il ragionamento del Pretore si dovesse ritenere carente.
Contro questa sentenza viene proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero dell'Interno non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione di legge il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver dato, per il periodo fino al 1988 un interpretazione errata della legge 18/80 ritenendo che l'equiparazione abbia "riguardo esclusivamente alle misure della indennità e le relative modalità di adeguamento automatico" e di aver, del pari erroneamente, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.
Il primo motivo è infondato.
Vale ricordare che la questione oggetto della controversia è stata già affrontata da questa Corte ed ha ricevuto una soluzione che la Corte intende anche qui ribadire, dai momento che il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a discostarsi da essa. Deve quindi ritenersi, in conformità dell'orientamento espresso, fra l'altro con la sentenza 10 giugno 1998, n. 5768 (oltreché con altre precedenti, fra le quali Cass. 13 marzo 1996, n. 2063) di cui appare opportuno riportare parte della motivazione, che "il preteso adeguamento automatico, per "relationem", non sempre è stato sancito dalle varie norme che si sono susseguite per la disciplina della materia. Al riguardo, il principio della equiparazione delle due categorie, afferente alla estensione delle indennità migliorative accordate agli invalidi di guerra anche a quelli civili totalmente inabili, non ha operato costantemente con il sistema dell'adeguamento ipso iure, posto che, per effetto delle singole disposizioni che periodicamente hanno disciplinato la materia, talora i miglioramenti accordati ai primi sono stati automaticamente, e con gli stessi meccanismi previsti per essi, applicati ai secondi;
altre volte, invece, ferma restando la fruizione da parte di questi ultimi dei medesimi benefici ottenuti dagli invalidi di guerra, le modalità di applicazione sono state diverse da quelle dell'adeguamento automatico;
talora, infine, gli invalidi civili totalmente inabili sono stati del tutto esclusi dai miglioramenti accordati all'altra categoria, ovvero le nuove indennità da questa percepite sono state assorbite in specifiche provvidenze appositamente previste per essi. Il che induce a ritenere fondatamente che in subiecta materia il richiamo costante al principio del sistema "per relationem" non sempre è valido, e che, nella congerie delle norme che sul punto si sono susseguite, detto principio non ha avuto una continuità operativa.
Ed invero, in base al combinato disposto degli artt. 1 Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e 1 Legge 26 luglio 1984, n. 392, agli invalidi civili, totalmente inabili, non deambulanti e non autosufficienti, spetta, a partire dall'1^ gennaio 1983, la indennità di accompagnamento nella stessa misura e con le medesime modalità di adeguamento rispetto a quella goduta dai grandi invalidi di guerra;
con l'entrata in vigore della Legge 6 ottobre 1986, n. 656, agli invalidi civili totalmente inabili, mentre continuano ad estendersi, automaticamente, in forza dell'art. 2 della citata legge n. 392 del 1984, le nuove misure della indennità di accompagnamento stabilite per gli invalidi di guerra dall'art. 3, comma secondo, della Legge n. 656/1986, non sono, invece, applicabili, in quanto espressamente negate a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, le nuove modalità di adeguamento previste per questi ultimi, con la conseguenza che, per i totalmente inabili civili, l'adeguamento resta computato secondo la normativa per loro ancora vigente;
successivamente, a partire dall'1^ gennaio 1988, in forza delle norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti di cui alla Legge 21 novembre 1988, n. 508, la indennità di accompagnamento a favore degli stessi è
predeterminata nel suo ammontare di L. 539.000, comprensivo, per l'anno 1988, dell'adeguamento automatico previsto dal comma secondo dell'art. 12 citata legge n. 656/1986. L'adeguamento, poi, per gli anni successivi, va calcolato con riferimento alla indennità di accompagnamento percepita all'1^ gennaio 1986, ai sensi del comma secondo dell'art. 3 della ripetuta Legge n. 656/1986, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A - bis, allegata alla Legge stessa, non quindi automaticamente e con le stesse modalità previste per questi ultimi, come è dato dedurre anche dalla Legge 10 ottobre 1989, n. 342, il cui art. 1, previa sostituzione dell'art. 1, terzo comma, della menzionata Legge n. 656/86, ha esteso l'adeguamento automatico esclusivamente ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria, con esclusione di tutte le altre categorie di invalidi civili (cfr., per tutte: Cass. n. 7383/94 e n. 7919/94)". Il dubbio di illegittimità costituzionale avanzato nel motivo,è infondato Come la Corte Cost. ha già avuto modo di mettere in luce, in più di una occasione (v. sent. 193/94 e prima ancora ord. 487/88) la differenza di disciplina fra gli invalidi civili e di guerra dipende dalla obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente nel secondo caso dai fatti bellici, il che implica un profilo risarcitorio estraneo alla invalidità civile.
Queste considerazioni valgono a mostrare la infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal ricorrente con riguardo all'3 della legge n. 656 del 1986, nella parte in cui non estende anche agli invalidi civili gli automatismi negli aumenti per gli invalidi di guerra.
Quanto alla illegittimità derivante dal fatto che per gli invalidi civili sia previsto il diritto ad una somma a titolo di indennità anziché la disponibilità di un accompagnatore, si tratta con tutta evidenza di una scelta del legislatore, cui spetta di declinare nei modi da lui ritenuti più opportuni il diritto all'assistenza sociale garantito dall'art. 38 Cost. Con il secondo motivo di ricorso denunziando errore "in procedendo", violazione e falsa applicazione di legge, insufficiente e contraddittoria motivazione, contraddizione tra motivazione e dispositivo, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver, erroneamente, ritenuto generico l'appello sul capo della domanda riguardante il periodo successivo al 1988 e di avere, ad ogni modo, nel dispositivo, contraddicendosi, rigettato l'appello nel merito, dal che, secondo il ricorrente, una autonoma ragione di "riforma" della sentenza impugnata per insanabile contraddittorietà fra motivazione e dispositivo.
Anche questo motivo è infondato, in entrambi i profili. Nel primo perché dalla lettura degli atti processuali, che questa Corte, dato il tipo di vizio denunziato deve compiere direttamente, risulta che il capo della domanda in questione (il secondo) è stato impugnato esclusivamente in questi termini: "Relativamente al secondo capo della domanda la sentenza è completamente carente di motivazione, ossia in modo incompatibile con la specificità che deve necessariamente accompagnare i motivi di appello, sicché la decisione del Tribunale, per l'aspetto in esame, è esente dal vizio denunziato.
Nel secondo perché il termine rigetto dell'appello copre, con la sua ampiezza, anche ragioni che attengono alla riconducibilità dei motivi di gravame al loro paradigma processuale. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004