Sentenza 24 gennaio 2006
Massime • 1
Alla luce del criterio di offensività, non integra il reato di cui all'art. 12, comma terzo D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla L. n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), la condotta finalizzata a procurare l'ingresso dello straniero in uno Stato del quale egli non sia cittadino, o non abbia titolo di soggiorno, ove sia positivamente provato che il trasporto è preordinato al rimpatrio dello straniero nel proprio Paese d'origine, attraverso il mero transito in altri Stati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2006, n. 14545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14545 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 24/01/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 257
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 041059/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. di UDINE;
nei confronti di:
1) BACIU PETRICA, N. IL 29/06/1975;
avverso ORDINANZA del 29/10/2005 TRIB. LIBERTÀ di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Viglietta (conformi). OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Udine, adito ex art. 322 bis c.p.p., ha respinto l'appello del P.M. avverso il provvedimento in data 26/09/2005 del G.I.P. di Tolmezzo, che non aveva accolto la richiesta di sequestro preventivo dell'autovettura guidata dal cittadino romeno BACIU Petrica, fermata in uscita alla frontiera con l'Austria mentre trasportava una connazionale entrata illegalmente in Italia. In punto di fatto era certo ed incontestato che la clandestina stava rientrando al paese d'origine; pertanto, ad avviso dei Giudici di merito, non era configurabile il "fumus" del contestato reato di procurato ingresso illegale in altro Stato (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12), non potendosi ricomprendere nella previsione incriminatrice il mero transito per fare definitivo ritorno in patria.
Ricorre per Cassazione il P.M., denunciando erronea interpretazione ed applicazione della norma. Il ricorrente espressamente afferma di non contestare in punto di fatto che "i passeggeri erano diretti, attraverso l'Austria, nel loro paese d'origine"; ritiene tuttavia che l'incriminazione discenda dalla congiunta protezione contro le immigrazioni illegali voluta dai paesi legati dal trattato di Schengen, onde la situazione di clandestinità in uno di essi renderebbe lo straniero in ogni caso inammissibile in qualunque altro Stato contraente, indipendentemente dalle finalità dell'ingresso. Lo scopo della norma sarebbe proprio quello di "scovare" il clandestino in transito onde sottoporlo ad espulsione e al conseguente divieto di reingresso - penalmente sanzionato - per il tempo previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 14.
Il ricorso è infondato. La tesi in diritto prospettata è invero insostenibile ed eccentrica rispetto ai pur non uniformi orientamenti giurisprudenziali, essendo la norma incriminatrice (introdotta con la L. 30 luglio 2002, n. 189, che ha radicalmente innovato il testo originario del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12) indubbiamente e letteralmente rivolta non a colpire il migrante, ma a punire chi si adopera per procurare l'immigrazione illegale di terzi (l'individuazione del clandestino in uscita e l'eventuale adozione di misure amministrative nei suoi confronti - perfettamente possibile anche prima della L. n. 189 del 2002 - non dipende dalla punizione del favoreggiatore); ne' la ragione dell'incriminazione può rinvenirsi esclusivamente nella "globale" protezione dell'area coperta dall'accordo di Schengen (ratificato con L. 30 settembre 1993, n. 388) dall'ingresso clandestino di extracomunitari, poiché
la norma punisce gli "atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato", non necessariamente aderente alla convenzione, ed è quindi diretta a combattere in genere le attività di impulso o gestione del fenomeno migratorio illegale, in arrivo o in partenza dal territorio nazionale, nell'ambito di un testo legislativo dichiaratamente rivolto a disciplinare l'immigrazione e renderla possibile in condizioni di utilità e sostenibilità sociale. Pertanto, dal suo campo di applicazione esula, in linea di principio, il mero transito attraverso le frontiere non finalizzato allo stabilimento, anche temporaneo, mentre il rimpatrio del clandestino, rimuovendo la situazione di illegalità, non può essere di per sè riprovato. Su tali linee interpretative la giurisprudenza è sostanzialmente concorde;
si è peraltro rilevato che, nell'ipotesi qui in esame di soggetto illegalmente presente nel territorio dello Stato che tenti di espatriare in un paese diverso da quello d'origine, la mera asserzione di volervi soltanto transitare per rientrare in patria rimane di regola incontrollabile o è comunque di non agevole accertamento. Secondo il più rigoroso orientamento, la norma incriminatrice sarebbe costruita come reato di pericolo, sicché il tentativo di portare il clandestino in uno Stato di cui non è cittadino o stabile e legittimo residente integrerebbe di per sè l'illecito, indipendentemente dallo scopo dichiarato e dalla destinazione finale del trasferimento. È peraltro preferibile, alla luce del criterio di offensività e della "ratio" della norma, l'opposta opinione secondo cui, ove sia in concreto positivamente provato che il trasporto è preordinato al rimpatrio nel paese d'origine mediante un mero transito attraverso altri Stati, il reato non è configurabile (Cass., Sez. 1^, 10-23/10/2003, P.M. in proc. Kutepov;
22/10-24/11/2003, Nesterenko ed altro;
07/10/2003- 24/02/2004, P.M. in proc. Ciobanu ed altro;
07-22/04/2004, Bacusca). Alla luce di tale principio, poiché, alla stregua degli stessi elementi rappresentati dal P.M., nel caso di specie si è verificata appunto la situazione da ultimo descritta, correttamente è stato escluso il "fumus" del reato contestato.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2006