Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2003, n. 5849
CASS
Sentenza 17 dicembre 2003

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Il decreto penale di condanna deve essere notificato anche al difensore d'ufficio, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia. L'eventuale notifica al solo imputato e non anche al difensore d'ufficio nominato in occasione dell'emissione del decreto, comporta una nullità assoluta di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. ed impedisce che il decreto divenga esecutivo. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilmente esercitata l'opposizione al decreto penale da parte del difensore di fiducia successivamente nominato, sebbene non effettuata nei termini di cui all'art. 461 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2003, n. 5849
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5849
    Data del deposito : 17 dicembre 2003

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