Sentenza 17 dicembre 2003
Massime • 1
Il decreto penale di condanna deve essere notificato anche al difensore d'ufficio, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia. L'eventuale notifica al solo imputato e non anche al difensore d'ufficio nominato in occasione dell'emissione del decreto, comporta una nullità assoluta di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. ed impedisce che il decreto divenga esecutivo. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilmente esercitata l'opposizione al decreto penale da parte del difensore di fiducia successivamente nominato, sebbene non effettuata nei termini di cui all'art. 461 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2003, n. 5849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5849 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 17/12/2003
1. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 1923
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - N. 022496/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN AL, n. il 2 giugno 1951 a Borgosatollo e res. a Provaglio d'Iseo rapp. e dif. dall'avv. Luca Perugini, del foro di Brescia;
avverso l'ordinanza in data 7.4.2003 del G.I.P. del Tribunale di Brescia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. Dott. De Sandro A. M. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Brescia emise in data 4/6/2002, a carico di ON CA e AL CA, un decreto penale di condanna che, notificato ad entrambi gli imputati nel settembre dello stesso anno, non veniva opposto nei termini.
Successivamente, con ricorso del 4/12/2002, autenticato da un difensore di fiducia contestualmente nominato, AL CA eccepiva la nullità del decreto penale, per mancata notifica dello stesso ad alcun difensore di ufficio, nomina alla quale non si era provveduto, nonostante gli indagati fossero risultati privi di quello di fiducia;
conseguentemente chiedeva di essere restituito nel termine per proporre opposizione avverso il citato decreto penale, formulando richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.. Con l'ordinanza in epigrafe l'adito G.I.P. ha respinto le richieste, dichiarando inammissibile l'opposizione in quanto tardiva, sul rilievo della non necessità della nomina di un difensore di ufficio in sede di emissione del decreto penale.
Avverso tale provvedimento il CA ha proposto, tramite il difensore di fiducia, ricorso per Cassazione deducente inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente sostiene, con diffuse argomentazioni di natura sistematica e con richiamo anche a considerazioni, incidentalmente svolte dalla Corte Costituzionale in decisione di diverso oggetto (ord. 15/1/2003 n. 8), la necessità imprescindibile della nomina di un difensore di ufficio agli imputati che non ne abbiano - già nominato uno di fiducia, ai fini precipui della notifica prescritta dall'art. 460 co. 3 c.p.p. e della facoltà di opposizione accordata, anche alla difesa, dall'art. 461 co. 1 c.p.p. Il ricorso è fondato.
La necessità della nomina di un difensore di ufficio all'imputato che non si è avvalso della facoltà di nominarne uno di fiducia si evince dal testo dell'art. 460 co. 3 c.p.p (così come sostituito dall'art. 20 della legge 6/3/2001 n. 60 sulla "difesa d'ufficio"), laddove prevede che "copia del decreto ...è notificata al difensore di ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato". L'avverbio evidenziato si riferisce solo al difensore di fiducia, la cui nomina è eventuale, mentre la disgiuntiva non lascia adito a dubbi in ordine alla necessità di provvedere alla designazione di quello di ufficio, ove l'imputato non sia avvalso della suddetta facoltà.
La disposizione, così come riscritta da una "novella" caratterizzata dalla valorizzazione della figura del difensore di ufficio, è chiaramente finalizzata all'esercizio della facoltà di impugnazione che il successivo art. 461 attribuisce all'imputato di persona o al difensore eventualmente nominato, ed ha eliminato la precedente disparità di trattamento tra gli imputati già muniti di difensore di fiducia e quelli che ne sono privi all'atto dell'emissione del decreto penale, assicurando la difesa tecnica a questi ultimi fin dal momento, di particolare importanza, della scelta tra l'acquiescenza al provvedimento .di condanna, emesso senza contraddittorio, e l'esercizio della facoltà di opposizione.
Dalle suesposte considerazioni deriva che la notificazione del decreto penale, nella nuova ottica garantista derivante dall'attuazione dei principi costituzionali del "giusto processo", ai quali è improntata la citata modifica normativa, deve ritenersi ormai rientrare tra gli atti per il cui compimento è prevista l'assistenza del difensore, per i quali la generale disposizione di cui all'art. 97 co. 3 c.p.p. impone, per i casi in cui l'imputato sia privo di difensore di fiducia, la nomina di uno di ufficio. La relativa omissione (intervenuta quando la modifica normativa era da tempo in vigore), risoltasi nella totale elisione della garanzia della difesa in atti per i quali la presenza è obbligatoria, si è tradotta in una nullità di ordine generale, assoluta, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. che, nella specie, ha impedito che il decreto penale, notificato al solo imputato e non anche ad un difensore di ufficio all'uopo nominato, divenisse esecutivo. Conseguentemente, non essendo decorsi, per la mancanza di notificazione ad uno dei soggetti legittimati, i termini di cui all'art. 461 cit., deve ritenersi utilmente esercitata, dal difensore di fiducia successivamente nominato, la facoltà di opposizione;
pertanto l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Brescia, cui appartiene il G.I.P. a quo, perché sia fissato il giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brescia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004