Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2002, n. 6273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6273 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE06273/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO to SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 17213/99 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI · Consigliere 20515/99 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron.18108 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Ud. 31/01/02 ha pronunciato la seguente S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: RAI SPA RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A., in persona - del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO CHILOSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO LEPORACE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
US,TI UA, GO TT NI, TT AT, SETTINO US, 2002 VA NI, LA IN, ZAGARI COSMO;
intimati 513 -1- e sul 2° ricorso n° 20515/99 proposto da: SETTINO US, VA NI, TI UA, GO US, LA IN, TT AT, TT NI, ZAGARI COSMO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE PARIOLI 95, presso lo studio --- I dell'avvocato BIANCA MARIA EPIFANI, rappresentati e dall'avvocato LUIGI PALMA, giusta delega in difesi atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
RAI SPA RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente : domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO CHILOSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO LEPORACE, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 714/99 del Tribunale di COSENZA, depositata il 31/05/99 - R.G.N. 657/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato CHILOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per -2- il rigetto ⠀ incidentale. di entrambi i ricorsi principale e -3- 17213/99 Svolgimento del processo 23.4.1990 ET PP ed altri Con ricorso del tutti dipendenti della RAI Radiotelevisione litisconsorti, apparecchiature s.p.a. e addetti alla manutenzione delle esistenti nei centri trasmissioni di Montescuro e Gambarie, chiedevano al Pretore del lavoro di Cosenza di accertare e dichiarare che avevano diritto ad uno speciale compenso per le prestazioni rese durante la "pausa mensa" effettuata nei locali dell'azienda e durante il c.d. "pernottamento con reperibilità" effettuato sempre nei locali aziendali;
compenso da determinare nella misura prevista dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario 0, in subordine, nella misura ritenuta equa ex art. 36 Cost. Ciò premesso, chiedevano altresì la pagamento delle predette differenzecondanna della RAI al D'Agos retributive, da quantificare in separato giudizio. La RAI si costituiva e si opponeva alla domanda. Il Pretore, con sentenza del 20.6.1996, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto dei dipendenti a percepire la retribuzione prevista per il lavoro straordinario in relazione alle prestazioni rese durante la “pausa mensa", condannando la società al pagamento dei relativi trattamenti economici, mentre rigettava l'analoga richiesta relativa alle prestazioni rese durante il "pernottamento con reperibilità". Avverso detta sentenza proponevano appello sia la RAI che i dipendenti. depositata ilIl Tribunale di Cosenza, con sentenza 31.5.1999, rigettava l'appello proposto dai lavoratori ed in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla RAI 2 dichiarava il diritto dei ricorrenti a percepire, per le prestazioni rese durante la "pausa mensa", una indennità pari a quella prevista dall'art. 29 punto 5 del CCNL 1990, condannando la RAI alla corresponsione dei relativi trattamenti economici. In motivazione il Tribunale osservava che i dipendenti durante la "pausa mensa" di 35 minuti, erano certamente tenuti ad espletare attività di controllo dei monitors, come dimostrato dalle circostanze che ai predetti dipendenti non era consentito consumare il pasto fuori dei locali del centro pausa i monitors non potevano trasmissione e che durante la essere mai spenti. Riteneva, comunque, che il servizio che dipendenti prestano durante la pausa mensa limitato al solo - controllo delle apparecchiature, posto che nel caso in cui D'Agent. fosse necessario un intervento la prestazione lavorativa veniva retribuita come lavoro straordinario costituisce una prestazione quantitativamente inferiore alla norma e prestazione lavorativa che non può essere compensata come lavoro straordinario. Riteneva, invece che, in via equitativa, detta prestazione dovesse essere compensata mediante l'erogazione della stessa somma corrisposta a titolo di indennità di reperibilità notturna, stante l'affinità delle situazioni. Confermava, infine, la decisione pretorile di rigetto della domanda intesa ad ottenere un compenso per il c.d. "pernottamento con reperibilità”, osservando che il disagio derivante dall'obbligo dei lavoratori di mantenersi a disposizione dell'azienda per eventuali emergenze dormendo nei locali aziendali, viene già equamente retribuita dalla RAI mediante la corresponsione dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 29 CCNL 1990, a cui si aggiunge il compenso previsto per il lavoro straordinario nel caso in cui il 3 dipendente durante il pernottamento in azienda venga richiamato in servizio per interventi. di questa sentenza la RAI ha proposto Per la cassazione ricorso per cassazione con due motivi. I lavoratori, che resistono con controricorso, hanno proposto ricorso incidentale con tre motivi, avverso il quale la RAI ha presentato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale la RAI, c.p.c., censura la denunciando violazione dell'art. 112 sentenza impugnata nella parte in cui attribuisce in via D'Agoís equitativa ex art. 36 cost. ai dipendenti, per la prestazione resa durante la pausa mensa, il compenso contrattuale previsto per la reperibilità notturna. Osserva al riguardo la società che non è ammissibile che il corrispettivo economico di determinati e specifici istituti contrattuali, diverso da quello espressamente richiesto, possa essere attribuito dal giudice sulla base di un generico richiamo all'art. 36 Cost., se non violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Nella specie i dipendenti, a titolo di compenso per il tempo di pausa mensa, non avevano chiesto la corresponsione della indennità di pernottamento. Rileva, altresì, la società che ai fini dell'applicazione dell'art. 36 Cost. occorre formulare una istanza specifica ed allegare gli estremi che consentano la valutazione della insufficienza della prestazione e le motivazioni 4 dell'inadeguatezza della stessa, in riferimento al parametro costituzionale, con specifica indicazione della differenza tra la retribuzione percepita e quella pretesa. Nella specie una simile allegazione non è stata mai fatta dai ricorrenti. Osserva, infine, la società che la decisione del Pretore, nella parte in cui ha compensato come straordinario il tempo di pausa mensa, non ha formato oggetto di appello da parte dei dipendenti. Con il secondo motivo, denunciando erroneità e contradditorietà della motivazione, la RAI censura la sentenza impugnata laddove include il tempo della pausa mensa nell'attività lavorativa. Sostiene la ricorrente principale, infatti, che tale D'Ago decisione è frutto di una errata valutazione delle risultanze probatorie, non risultando affatto "pacifica", né altrimenti provata, la circostanza che durante la pausa mensa i tecnici fossero obbligati a permanere nel centro trasmissioni e che dovessero tenere sotto controllo le apparecchiature elettroniche;
vero essendo, invece, che i dipendenti durante la pausa sono liberi di consumare il pasto nei locali aziendali o di allontanarsi e che le apparecchiature elettroniche non hanno bisogno di particolare controllo, poiché in caso di guasto automaticamente in funzione le apparecchiature di entrano riserva. Secondo la società, inoltre, il ragionamento che sorregge la decisione impugnata è frutto di un circolo vizioso in quanto il Tribunale da un lato afferma che l'obbligo della presenza discende dalla necessità di controllo delle apparecchiature, dall'altro ammette che non vi è necessità di una presenza dei tecnici per la operatività delle apparecchiature. 5 Con il primo motivo (condizionato) del ricorso incidentale i lavoratori sostengono che il giudice del gravame ha violato l'art. 2108 cod.civ. quando ha escluso che il servizio che i tecnici prestano in sala mensa costituisca una prestazione quantitativamente uguale a normale prestazione lavorativa Con il secondo motivo del ricorso incidentale i lavoratori, denunciando violazione degli articoli 2094 e 1362 e segg. in relazione all'art. 29 CCNL, nonché omessa ed insufficiente motivazione, addebitano al Tribunale di aver erroneamente escluso che durante le ore di pernottamento abbia luogo una attività lavorativa, ritenendo che la disponibilità dei lavoratori viene equamente compensata con l'indennità di Osservano infatti ricorrenti, da un lato, che La D'AgoπT. reperibilità. la contrattazione collettiva ha previsto il pernottamento come una forma di collaborazione nell'impresa rispondente alle esigenze del datore di lavoro, sicchè questa prestazione lavorativa deve trovare una adeguata forma di compenso;
dall'altro, che il Tribunale non ha preso in considerazione documenti decisivi, quali la nota 29.11.1985 ed il Calendario per la manutenzione sui TX TV, dai qual risulta che la RAI ha reso obbligatorio il pernottamento, programmando per le ore notturne anche lavori di manutenzione degli impianti. Con il terzo motivo, denunciando ancora violazione dell'art. 1362 in relazione all'art. 29 CCNL, i lavoratori sostengono che "pernottamento in azienda" è un istituto contrattuale il "reperibilità"; il pernottamento nei locali diverso dalla aziendali, infatti, a differenza della semplice reperibilità non lavorative, impedisce al lavoratore di nelle ore 6 programmare il tempo libero per cui deve essere equamente compensata. questioni proposte, Nell'ordine logico delle varie motivo del ricorso preliminare è l'esame del secondo principale, con il quale la RAI censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che durante la pausa mensa fossero tenuti a restare nei locali aziendali lavoratori espletando una attività lavorativa, sia pure meno impegnativa di quella ordinaria. Le censure sono fondate. Il Tribunale ha giustificato tale convincimento richiamandosi alla comunicazione in data 23.12.1986 con la quale la RAI ha espressamente vietato lo spegnimento dei monitors di controllo nei locali mensa. Da tale disposizione, secondo il giudice del D'Ago discenderebbe come logica conseguenza che aigravame, dipendenti non è consentito consumare il pasto fuori dei locali del centro trasmissioni. Infatti, i tecnici addetti ai centri trasmissione non potrebbero interrompere l'attività di vigilanza delle apparecchiature, indispensabile per garantire il continuo funzionamento delle stesse, nemmeno durante la pausa del pasto;
sarebbe poi irrilevante che il centro sia apparecchiature di riserva in grado di ovviare dotato di automaticamente ai disservizi che si dovessero verificare durante la pausa mensa, poiché i dipendenti sarebbero tenuti comunque ad intervenire, altrimenti non si giustificherebbe l'obbligo della presenza nei locali aziendali durante l'intervallo. La sequenza logica seguita dal Tribunale sarebbe dunque questa: a) l'obbligo di tenere accesi i monitors durante l'obbligo per i dipendenti dil'intervallo b) comporta controllarli nel corso della pausa c) e quest'ultimo obbligo 7 comporta che i pasti debbano essere consumati all'interno dei locali aziendali. delL'iter argomentativo che sorregge il convincimento Tribunale presenta però evidenti errori e salti logici che ne inficiano il risultato. In primo luogo va Osservato che non è logico desumere, puramente e semplicemente, che l'obbligo per i dipendenti di consumare i pasti all'interno dei locali aziendali fosse 23.12.1986 né, ricavabile dalla richiamata comunicazione del d'altra parte, il giudice di appello ha fatto riferimento ad altra espressa disposizione della direzione aziendale 0 ad ordini di servizio dei dirigenti delle strutture locali. Sul è punto, peraltro, nemmeno stata richiamata una qualsiasi previsione contenuta nella contrattazione collettiva nazionale D. Agai о in quella aziendale. Per conseguenza, la mancanza di specifiche disposizioni, normative o contrattuali, o di ordini di servizio, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, avrebbe dovuto far ritenere non già l'esistenza dell'obbligo, ma la sua inesistenza, poiché, di norma, nessuna prestazione può essere pretesa dal lavoratore oltre a quanto contrattualmente previsto. In secondo luogo va rilevato che pure in modo illogico il Tribunale, dall'obbligo di non spegnere i monitors durante la pausa mensa, ha ricavato l'obbligo per i dipendenti di controllarli anche durante l'intervallo e, di conseguenza, di consumare i pasti all'interno dei locali aziendali. Viceversa, il fatto che i centri di trasmissione fossero dotati di impianti di riserva in grado di attivarsi automaticamente in ed il breve periodo di tempo caso di disservizio lungi(35 minuti) dell'intervallo erano circostanze che, 8 dall'essere ininfluenti, come ritenuto dal Tribunale, avrebbero dovuto indurre sul piano logico, in mancanza di altri elementi di fatto, a conseguenze del tutto diverse da quelle affermate, ove si consideri, oltre tutto, che funzione degli impianti automatici di riserva era semmai proprio quella di sopperire alla mancanza temporanea del personale di controllo. Di conseguenza, diversamente da quanto è stato sostenuto nella sentenza impugnata, l'obbligo di tenere accesi i monitors durante il breve intervallo non poteva giustificare di per sé né l'obbligo dei dipendenti di controllarli, né l'obbligo della presenza dei medesimi nei locali aziendali. Sul punto, dunque, la motivazione della sentenza impugnata presenta vizi logici che, riverberandosi sul giudizio finale, D'GO impongono la sua cassazione ed il rinvio ad altro giudice per un nuovo esame. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo (condizionato) del ricorso incidentale, la concernendo entrambi la quantificazione del compenso per pretesa prestazione lavorativa effettuata durante la pausa mensa. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, che per la loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono infondati. Il Tribunale ha ritenuto che l'obbligo gravante sugli addetti ai centri di trasmissione di pernottare nei locali dell'azienda per far fronte ad eventuali emergenze trovi adeguata retribuzione nell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 29 del CCNL del 1990, oltre al compenso previsto per il lavoro 9 straordinario nel caso in cui nel corso della notte sia richiesta una prestazione lavorativa. di questa CorteSecondo la costante giurisprudenza l'interpretazione dei contratti collettivi è riservata in via esclusiva al giudice del merito, le cui valutazioni, pertanto, sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. Peraltro, ha precisato la Corte, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia quella del vizio di motivazione, esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obbiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo D'Agess le censure risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (cfr. tra le tante, Cass. n. 9157 del 2000, Cass. n. 9950 del 2001, Cass. n. 11078 del 2001). lavoratori, mentre non sollevano alcuna Nella specie censura per vizio di motivazione, hanno genericamente lamentato la violazione dell'art. 1362 cod. civ., senza tuttavia indicare quale canone interpretativo il Tribunale abbia violato nel valutare la portata dell'art. 29 del contratto collettivo. I predetti ricorrenti, inoltre, neppure indicano nella loro impugnazione il contenuto della citata norma contrattuale, non consentendo così alla Corte di rilevare eventuali evidenti errori del giudice di appello. In sostanza, dunque, le censure risolvono nel prospettare una interpretazione diversa dasi quella fornita dal Tribunale, in termini, peraltro, del tutto generici, e non sono quindi meritevoli di accoglimento. 10 In definitiva, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che liquidazione delle spese de presenteprovvederà anche alla giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il primo motivo del medesimo ricorso nonché il primo motivo (condizionato) del ricorso incidentale;
rigetta gli altri motivi del ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Рожів Дврпім дже IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, -2 MAG. 2002 A M CA E N IL CANCELLIERE