CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19951 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO PA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 26/2/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PA Valiante;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DO TO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore, avv. Mario Coppola, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26.2.2025, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lecce in data 5.12.2022, all’esito di giudizio abbreviato condizionato, aveva assolto PA CC dal reato di detenzione illecita di arma clandestina perché il fatto non costituisce reato e lo aveva condannato per il reato di ricettazione della stessa arma alla pena di due anni di reclusione e 400 euro di multa.
1.1 La Corte territoriale ha dato atto che con l’appello era stata chiesta, in via principale, l’assoluzione per difetto dell’elemento materiale e soggettivo del reato e, in subordine, l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. ovvero la concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione della pena. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19951 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 10/03/2026 I giudici di secondo grado hanno dapprima proceduto alla ricostruzione del fatto, rilevando che CC aveva accettato la richiesta di tale AN AR di provvedere alla sistemazione di un suo fucile e aveva da questi ricevuto l’arma, confezionata in un involucro di carta, per poi partire dal suo comune di residenza alla volta di Brindisi per lavoro. Dopo due giorni, aveva subito un controllo amministrativo delle armi da lui regolarmente detenute e dopo una certa esitazione aveva consegnato, su richiesta dei carabinieri, anche l’arma di AR che deteneva in un luogo diverso: si trattava di un fucile cal. 12 con matricola abrasa, insieme a cui erano custodite anche quarantanove cartucce dello stesso calibro in una busta a parte.
1.2 Ciò posto, la Corte d’appello, quanto alla richiesta di assoluzione, ha osservato che CC aveva assunto un atteggiamento visibilmente esitante alla richiesta dei carabinieri di sapere se detenesse altre armi, oltre a quelle da lui regolarmente denunciate, e che l'arma ricevuta da AR era conservata in un luogo diverso e distante da quello in cui l’imputato custodiva le armi legalmente detenute. Peraltro, il fucile, avvolto nella carta, era nascosto in un mobiletto poco visibile e, soprattutto, inidoneo a contenere delle armi. I giudici hanno considerato che il fatto che CC aveva nascosto il fucile al di fuori della propria abitazione in un capanno di attrezzature agricole fosse indicativo della sua volontà di sottrarlo a un eventuale controllo. Tale contegno valeva a provare che egli fosse tutt'altro che certo della provenienza lecita dell'arma e che, acconsentendo a ripararla, avesse accettato il rischio di trovarsi in possesso di un bene di origine delittuosa. Tale condotta ha integrato il reato di cui all'art. 648 cod. pen., perché CC aveva, sotto il profilo oggettivo, ricevuto e occultato un fucile di provenienza illecita per almeno due giorni, il che esclude si possa ritenere che egli lo avesse ricevuto solo temporaneamente con l'obbligo di restituirlo entro brevissimo tempo. Sussisteva anche il dolo del reato in questione, che per costante giurisprudenza di legittimità può configurarsi anche nella forma eventuale, quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettando il rischio, della provenienza illecita del bene ricevuto. A questo proposito, la Corte d’appello ha escluso che vi fosse contraddizione con l'assoluzione dell'imputato in primo grado dal reato di detenzione dell'arma clandestina per mancanza dell'elemento soggettivo. È da ritenersi, infatti, che il Tribunale avesse correttamente escluso che CC deteneva l'arma clandestina in modo consapevole e volontario, previa rappresentazione dell'origine dell'arma. Inoltre, il fine di profitto – hanno osservato i giudici di secondo grado - è stato individuato correttamente dal Tribunale nel risparmio di spesa che AR aveva ottenuto, affidando il fucile ad CC perché lo riparasse senza chiedere in cambio alcun corrispettivo.
1.3 Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte d'appello ha richiamato le conclusioni del perito per affermare che il fucile non era irrecuperabile e non era un bene di scarsissimo valore. Questi stessi elementi sono stati ritenuti rilevanti anche per l’esclusione dell'attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la obiettiva rilevanza del fatto, riguardante un'arma clandestina e in presenza di un atteggiamento poco collaborativo dell'imputato, impedisse anche il riconoscimento delle attenuanti generiche, non essendo sufficiente al riguardo l'unico dato della incensuratezza. Anche la pena, secondo la Corte d'appello, è da ritenersi equa nonché adeguata alla entità del fatto e alla personalità del suo autore, detentore di armi regolari e pertanto sicuramente edotto della impossibilità di ricevere un fucile altrui, quale che fosse la sua provenienza. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di PA CC, articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione. La sentenza impugnata manca di motivazione, che è del tutto tautologica, nella parte in cui ha ritenuto che il contegno dell'imputato all'atto del controllo dei carabinieri provasse che era tutt'altro che certo della provenienza lecita dell'arma. Anche se si volesse ritenere che CC abbia avuto un'esitazione, la circostanza troverebbe una spiegazione assolutamente logica con il fatto che egli era legittimo possessore di altre armi regolarmente detenute e che l'incertezza conseguiva al fatto che l'altra arma non era tra quelle da lui regolarmente denunciate.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all’art. 648 cod. pen. La Corte d’appello ha omesso di motivare in ordine alla concreta idoneità della condotta di CC a integrare l'elemento materiale del reato di ricettazione, nonostante le contrarie acquisizioni probatorie. Infatti, è stato dimostrato che CC abbia avuto una detenzione soltanto fortuita e occasionale dell'arma, con l'obbligo di restituirla immediatamente al consegnatario. La motivazione è illogica nella parte in cui valorizza che CC abbia detenuto il fucile per almeno due giorni, perché non considera che egli ricevette l'arma in un involucro di carta e che, una volta ricevutala, parti per recarsi immediatamente da Andronio in provincia di Lecce, ove risiede, a Brindisi, dove lavora. Di conseguenza, egli perse ogni relazione con l'arma subito dopo averla ricevuta e, quando tornò due giorni dopo, subì il controllo dei carabinieri. Questo vuol dire che l’imputato non ha mai conseguito il possesso qualificato della cosa, di cui ebbe solo una precaria detenzione all’esclusivo fine di porre in essere un intervento manutentivo, e che non ha mai avuto una signoria su di essa, anche perché si trovava in un luogo diverso da quello in cui era custodita. La sentenza è giuridicamente errata anche quando ha ritenuto il dolo della ricettazione, 3 sia pure nella forma eventuale. La motivazione è del tutto apodittica, perché elude le emergenze processuali, da cui risulta che CC non ebbe alcuna possibilità nemmeno di immaginare che si trattasse di un bene di provenienza illecita. Di conseguenza, egli non aveva accettato consapevolmente il rischio della illecita provenienza della cosa, e tutt'al gli si può rimproverare una semplice mancanza di diligenza nel verificarne la provenienza, ciò che integrerebbe più limitatamente la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. Peraltro, la motivazione è anche contraddittoria, se si considera che la Corte d’appello ha confermato l'assoluzione dalla detenzione di arma clandestina, escludendo che il ricorrente si fosse rappresentato l’origine dell'arma e ritenendo tuttavia che quella stessa mancanza di consapevolezza non impedisse di ritenere la sussistenza del dolo del reato di ricettazione. Sulla base del medesimo elemento, dunque, è stata esclusa la colpevolezza per la detenzione dell'arma clandestina, ma è stato affermato il dolo della ricettazione della stessa arma. La motivazione è viziata anche nella parte in cui la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini del dolo, il comportamento esitante dell'imputato dinanzi ai carabinieri, così attribuendo rilievo ad una mera percezione sensoriale degli operanti di polizia giudiziaria, che non poteva essere elevata a rango di prova. Si aggiunga che vi è prova della immediata condotta collaborativa di CC in quel contesto, perché egli subito fornì il nome del soggetto che gli aveva consegnato l'arma, così assumendo un atteggiamento che è normalmente ritenuto idoneo a escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. È ugualmente immotivata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del dolo specifico di profitto per sé o per altri da parte di CC, non tenendo conto che il fatto è avvenuto in un piccolo comune, in una rete di rapporti tra persone che si conoscono e tra le quali vige un sentimento di solidarietà, sicché l'elemento del profitto perseguito è caratterizzato da mancanza di motivazione.
2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 648, comma quarto, 131-bis cod. pen. Gli elementi del fatto avrebbero consentito di ravvisare la minima offensività della condotta di CC, atteso che: a) il bene è risultato di scarsissimo valore, giacché il consulente del p.m. ha attestato che fosse in cattivo stato di conservazione e che ne fosse sconsigliabile l’impiego; b) le modalità del fatto sono prive di disvalore;
c) CC è appartenente alle forze armate e la sua capacità a delinquere è assente;
d) l’imputato è incensurato. La Corte d’appello ha errato anche quando, per escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., ha richiamato la potenzialità offensiva dell’arma, le modalità dell’occultamento e l’atteggiamento dell’imputato al controllo dei Carabinieri, quest’ultimo, viceversa, improntato ad immediata collaborazione.
2.4 Con il quarto motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133, 62-bis cod. pen. 4 La pena, superiore al minimo edittale, è sproporzionata ed è apoditticamente motivata con il riferimento alla “dimensione non bagattellare” del fatto e con il diniego delle attenuanti generiche nonostante l’atteggiamento collaborativo e l’incensuratezza dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nella parte in cui, nell’ambito del secondo motivo, censura la decisione impugnata in ordine alla valutazione dell’elemento psicologico del delitto di ricettazione. 1. La Corte d’appello di Lecce, rispondendo al motivo d’impugnazione relativo alla insussistenza in capo ad CC del dolo del reato di cui all’art. 648 cod. pen., ha confermato l’impostazione del giudice di primo grado, che, assolvendo l’imputato dal reato di detenzione illegale di arma clandestina, aveva fondato la sua contestuale condanna per la ricettazione della medesima arma sul differente atteggiarsi dell’elemento psicologico nei due reati. In particolare, il Tribunale di Lecce aveva considerato che, avendo CC ricevuto il fucile avvolto in un involucro di carta e avendolo poi immediatamente riposto nel deposito ove rimase fino al successivo rinvenimento ad opera dei Carabinieri, non ebbe la possibilità materiale di controllarne il contenuto e, quindi, di acquisire la consapevolezza che si trattasse di un’arma sprovvista dei segni e dei numeri prescritti dalla legge: di qui, la sua assoluzione per il reato di cui all’art. 23, comma terzo, L. n. 110 del 1975 “perché il fatto non costituisce reato”. Viceversa, le medesime circostanze sono state ritenute dal Tribunale sufficienti ad integrare l’elemento psicologico del reato di cui all’art. 648 cod. pen., in quanto – si sostiene – «il fatto di ricevere un’arma da fuoco … già avrebbe dovuto allertare l’CC imponendogli un comportamento più accorto al momento della ricezione, volta all’immediato controllo del bene che riceveva in custodia». Tale evenienza, unita al fatto che egli provvide a riporre l’arma in un luogo non visibile all’interno di un capanno per gli attrezzi, era da considerarsi sintomatica «di un’accettazione consapevole del rischio che la cosa ricevuta fosse di provenienza illecita, idonea ad integrare il reato in esame sotto il profilo soggettivo, almeno con riguardo al cd. dolo eventuale». La Corte d’appello ha fatto espressamente propria questa motivazione, ritenendola corretta e non contraddittoria e concludendo che l’insussistenza del dolo generico richiesto per la detenzione dell’arma clandestina non impedisse di ravvisare la sussistenza del dolo eventuale sufficiente ad integrare la ricettazione dell’arma clandestina. 2. La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che se il delitto presupposto della ricettazione di un'arma si identifica nella "clandestinizzazione", a opera di un terzo, dell'arma 5 stessa, è certamente ravvisabile il concorso di reati fra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione (Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, [...], Rv. 257387 – 01; Sez. 5, n 40906 del 19/10/2010, Perre, Rv. 248605 – 01) Non solo, ma si è ritenuto che il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 2678 del 31/10/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289303 – 01; Sez. 1, n. 37016 del 28/5/2019, [...], Rv. 276868 – 01; Sez. 1, n. 39223 del 26/2/2014, [...], Rv. 260347 – 01). In particolare, si è affermato che «il fatto di ricevere e detenere un'arma, sapendo che essa è stata privata del numero di matricola, configura in ogni caso il reato di ricettazione poiché la cancellazione del segno distintivo è sufficiente a provare la consapevolezza nell'agente della provenienza delittuosa dell'arma medesima»(Sez. 2, n. 39648 del 23/3/2004, [...], Rv. 230051 – 01). 3. La sentenza impugnata si fonda evidentemente sull’assunto che in questo caso concreto il dolo eventuale sia compatibile con il solo delitto di ricettazione e non anche con quello di detenzione di arma clandestina. Solo uno schema di questo tipo, infatti, può giustificare che si valuti diversamente un atteggiamento psicologico che, per il resto, è lo stesso, sia con riferimento alla condotta di ricevere un bene di provenienza delittuosa, sia con riferimento alla condotta di detenere quello stesso bene di provenienza delittuosa. Si intende dire che, se per l‘integrazione della ricettazione si ritiene sufficiente che l‘agente accetti il rischio di conseguire la disponibilità di un’arma clandestina, non si vede come l’accettazione del rischio non copra anche la immediatamente successiva condotta di detenzione dell’arma stessa, intesa come l‘instaurazione di un rapporto di apprezzabile durata con il bene appena prima ricevuto, a meno appunto di non ritenere che quello stesso modo di atteggiarsi dell’elemento psicologico non sia sufficiente a integrare il reato di cui all’art. 23 n. 110 del 1975. Quest’ultima, tuttavia, è una differenziazione che non può essere condivisa. Il fatto che il dolo eventuale sia compatibile con l’elemento soggettivo della ricettazione non significa che per la detenzione illecita dello stesso bene ricettato sia necessario un diverso coefficiente psicologico. Peraltro, la giurisprudenza che ha ripetutamente affermato la configurabilità del dolo eventuale in relazione alla ricettazione, lo ha fatto per una ragione precipua, e cioè per distinguerla dall’ipotesi dell’incauto acquisto di cui all’art 712 cod. pen., caratterizzato invece da colpa sub specie di negligenza (motivi di sospetto) piuttosto che da dolo (Sez. 2, n. 25439 6 del 21/4/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01; Sez. 2, n. 41002 del 20/9/2013, [...], Rv. 257237 – 01; Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, [...], Rv. 246324 - 01). Gli elementi tipici del dolo (rappresentazione e volontà) debbono essere calati nella fattispecie concreta cui esso deve essere riferito (anche perché, come ricordano le sopra citate SS.UU. Nocera, il dolo eventuale non forma oggetto di un testuale previsione legislativa, sicché la sua costruzione è rimessa all’interprete ed è ben possibile che per particolari reati assuma caratteristiche specifiche) e, nel caso di specie, la situazione di fatto in relazione alla quale va valutato l‘atteggiamento psicologico dell’imputato è la stessa. Se CC non fu nella condizione di acquisire la consapevolezza del carattere clandestino dell’arma, che avrebbe integrato il reato di cui all’art. 23 L. n 110 del 1975, non fu allora nemmeno nella condizione, ancor prima, di rappresentarsi la probabilità della provenienza dell’arma da clandestinizzazione e di accettare il rischio di ricevere un bene di provenienza delittuosa, su cui avrebbe appena dopo stabilito un autonomo rapporto materiale per il non insignificante tempo necessario a procedere alla sua riparazione. Peraltro, i due reati di cui rispondeva originariamente CC sono entrambi reati di pura condotta e non di evento, sicché il carattere illecito del bene costituisce il presupposto di entrambi. Laddove il dubbio dell’agente cade su un presupposto del reato, la rappresentazione della possibilità di commettere un illecito seguita dalla concreta commissione della condotta (da chi non si astiene dall’agire nonostante la rappresentazione del rischio) rileva allo stesso modo per entrambi i reati. Se i giudici di merito ritengono che non si possa muovere all’imputato un rimprovero per non avere controllato l’origine dell’arma che detenne per alcuni giorni, peraltro affermando espressamente che CC non ne ebbe “la possibilità”, il rilievo vale evidentemente (e, anzi, a maggior ragione) anche per l’omesso controllo del bene al momento della sua precedente e “istantanea” ricezione. La motivazione liberatoria assunta in ordine al reato di detenzione di arma clandestina avrebbe dovuto essere estesa, dunque, anche al concorrente reato di ricettazione dell’arma clandestina per il medesimo motivo del difetto del necessario elemento psicologico. 4. Alla luce di quanto fin qui considerato, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
udita la relazione svolta dal consigliere PA Valiante;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DO TO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore, avv. Mario Coppola, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26.2.2025, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lecce in data 5.12.2022, all’esito di giudizio abbreviato condizionato, aveva assolto PA CC dal reato di detenzione illecita di arma clandestina perché il fatto non costituisce reato e lo aveva condannato per il reato di ricettazione della stessa arma alla pena di due anni di reclusione e 400 euro di multa.
1.1 La Corte territoriale ha dato atto che con l’appello era stata chiesta, in via principale, l’assoluzione per difetto dell’elemento materiale e soggettivo del reato e, in subordine, l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. ovvero la concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione della pena. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19951 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 10/03/2026 I giudici di secondo grado hanno dapprima proceduto alla ricostruzione del fatto, rilevando che CC aveva accettato la richiesta di tale AN AR di provvedere alla sistemazione di un suo fucile e aveva da questi ricevuto l’arma, confezionata in un involucro di carta, per poi partire dal suo comune di residenza alla volta di Brindisi per lavoro. Dopo due giorni, aveva subito un controllo amministrativo delle armi da lui regolarmente detenute e dopo una certa esitazione aveva consegnato, su richiesta dei carabinieri, anche l’arma di AR che deteneva in un luogo diverso: si trattava di un fucile cal. 12 con matricola abrasa, insieme a cui erano custodite anche quarantanove cartucce dello stesso calibro in una busta a parte.
1.2 Ciò posto, la Corte d’appello, quanto alla richiesta di assoluzione, ha osservato che CC aveva assunto un atteggiamento visibilmente esitante alla richiesta dei carabinieri di sapere se detenesse altre armi, oltre a quelle da lui regolarmente denunciate, e che l'arma ricevuta da AR era conservata in un luogo diverso e distante da quello in cui l’imputato custodiva le armi legalmente detenute. Peraltro, il fucile, avvolto nella carta, era nascosto in un mobiletto poco visibile e, soprattutto, inidoneo a contenere delle armi. I giudici hanno considerato che il fatto che CC aveva nascosto il fucile al di fuori della propria abitazione in un capanno di attrezzature agricole fosse indicativo della sua volontà di sottrarlo a un eventuale controllo. Tale contegno valeva a provare che egli fosse tutt'altro che certo della provenienza lecita dell'arma e che, acconsentendo a ripararla, avesse accettato il rischio di trovarsi in possesso di un bene di origine delittuosa. Tale condotta ha integrato il reato di cui all'art. 648 cod. pen., perché CC aveva, sotto il profilo oggettivo, ricevuto e occultato un fucile di provenienza illecita per almeno due giorni, il che esclude si possa ritenere che egli lo avesse ricevuto solo temporaneamente con l'obbligo di restituirlo entro brevissimo tempo. Sussisteva anche il dolo del reato in questione, che per costante giurisprudenza di legittimità può configurarsi anche nella forma eventuale, quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettando il rischio, della provenienza illecita del bene ricevuto. A questo proposito, la Corte d’appello ha escluso che vi fosse contraddizione con l'assoluzione dell'imputato in primo grado dal reato di detenzione dell'arma clandestina per mancanza dell'elemento soggettivo. È da ritenersi, infatti, che il Tribunale avesse correttamente escluso che CC deteneva l'arma clandestina in modo consapevole e volontario, previa rappresentazione dell'origine dell'arma. Inoltre, il fine di profitto – hanno osservato i giudici di secondo grado - è stato individuato correttamente dal Tribunale nel risparmio di spesa che AR aveva ottenuto, affidando il fucile ad CC perché lo riparasse senza chiedere in cambio alcun corrispettivo.
1.3 Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte d'appello ha richiamato le conclusioni del perito per affermare che il fucile non era irrecuperabile e non era un bene di scarsissimo valore. Questi stessi elementi sono stati ritenuti rilevanti anche per l’esclusione dell'attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la obiettiva rilevanza del fatto, riguardante un'arma clandestina e in presenza di un atteggiamento poco collaborativo dell'imputato, impedisse anche il riconoscimento delle attenuanti generiche, non essendo sufficiente al riguardo l'unico dato della incensuratezza. Anche la pena, secondo la Corte d'appello, è da ritenersi equa nonché adeguata alla entità del fatto e alla personalità del suo autore, detentore di armi regolari e pertanto sicuramente edotto della impossibilità di ricevere un fucile altrui, quale che fosse la sua provenienza. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di PA CC, articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione. La sentenza impugnata manca di motivazione, che è del tutto tautologica, nella parte in cui ha ritenuto che il contegno dell'imputato all'atto del controllo dei carabinieri provasse che era tutt'altro che certo della provenienza lecita dell'arma. Anche se si volesse ritenere che CC abbia avuto un'esitazione, la circostanza troverebbe una spiegazione assolutamente logica con il fatto che egli era legittimo possessore di altre armi regolarmente detenute e che l'incertezza conseguiva al fatto che l'altra arma non era tra quelle da lui regolarmente denunciate.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all’art. 648 cod. pen. La Corte d’appello ha omesso di motivare in ordine alla concreta idoneità della condotta di CC a integrare l'elemento materiale del reato di ricettazione, nonostante le contrarie acquisizioni probatorie. Infatti, è stato dimostrato che CC abbia avuto una detenzione soltanto fortuita e occasionale dell'arma, con l'obbligo di restituirla immediatamente al consegnatario. La motivazione è illogica nella parte in cui valorizza che CC abbia detenuto il fucile per almeno due giorni, perché non considera che egli ricevette l'arma in un involucro di carta e che, una volta ricevutala, parti per recarsi immediatamente da Andronio in provincia di Lecce, ove risiede, a Brindisi, dove lavora. Di conseguenza, egli perse ogni relazione con l'arma subito dopo averla ricevuta e, quando tornò due giorni dopo, subì il controllo dei carabinieri. Questo vuol dire che l’imputato non ha mai conseguito il possesso qualificato della cosa, di cui ebbe solo una precaria detenzione all’esclusivo fine di porre in essere un intervento manutentivo, e che non ha mai avuto una signoria su di essa, anche perché si trovava in un luogo diverso da quello in cui era custodita. La sentenza è giuridicamente errata anche quando ha ritenuto il dolo della ricettazione, 3 sia pure nella forma eventuale. La motivazione è del tutto apodittica, perché elude le emergenze processuali, da cui risulta che CC non ebbe alcuna possibilità nemmeno di immaginare che si trattasse di un bene di provenienza illecita. Di conseguenza, egli non aveva accettato consapevolmente il rischio della illecita provenienza della cosa, e tutt'al gli si può rimproverare una semplice mancanza di diligenza nel verificarne la provenienza, ciò che integrerebbe più limitatamente la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. Peraltro, la motivazione è anche contraddittoria, se si considera che la Corte d’appello ha confermato l'assoluzione dalla detenzione di arma clandestina, escludendo che il ricorrente si fosse rappresentato l’origine dell'arma e ritenendo tuttavia che quella stessa mancanza di consapevolezza non impedisse di ritenere la sussistenza del dolo del reato di ricettazione. Sulla base del medesimo elemento, dunque, è stata esclusa la colpevolezza per la detenzione dell'arma clandestina, ma è stato affermato il dolo della ricettazione della stessa arma. La motivazione è viziata anche nella parte in cui la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini del dolo, il comportamento esitante dell'imputato dinanzi ai carabinieri, così attribuendo rilievo ad una mera percezione sensoriale degli operanti di polizia giudiziaria, che non poteva essere elevata a rango di prova. Si aggiunga che vi è prova della immediata condotta collaborativa di CC in quel contesto, perché egli subito fornì il nome del soggetto che gli aveva consegnato l'arma, così assumendo un atteggiamento che è normalmente ritenuto idoneo a escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. È ugualmente immotivata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del dolo specifico di profitto per sé o per altri da parte di CC, non tenendo conto che il fatto è avvenuto in un piccolo comune, in una rete di rapporti tra persone che si conoscono e tra le quali vige un sentimento di solidarietà, sicché l'elemento del profitto perseguito è caratterizzato da mancanza di motivazione.
2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 648, comma quarto, 131-bis cod. pen. Gli elementi del fatto avrebbero consentito di ravvisare la minima offensività della condotta di CC, atteso che: a) il bene è risultato di scarsissimo valore, giacché il consulente del p.m. ha attestato che fosse in cattivo stato di conservazione e che ne fosse sconsigliabile l’impiego; b) le modalità del fatto sono prive di disvalore;
c) CC è appartenente alle forze armate e la sua capacità a delinquere è assente;
d) l’imputato è incensurato. La Corte d’appello ha errato anche quando, per escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., ha richiamato la potenzialità offensiva dell’arma, le modalità dell’occultamento e l’atteggiamento dell’imputato al controllo dei Carabinieri, quest’ultimo, viceversa, improntato ad immediata collaborazione.
2.4 Con il quarto motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133, 62-bis cod. pen. 4 La pena, superiore al minimo edittale, è sproporzionata ed è apoditticamente motivata con il riferimento alla “dimensione non bagattellare” del fatto e con il diniego delle attenuanti generiche nonostante l’atteggiamento collaborativo e l’incensuratezza dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nella parte in cui, nell’ambito del secondo motivo, censura la decisione impugnata in ordine alla valutazione dell’elemento psicologico del delitto di ricettazione. 1. La Corte d’appello di Lecce, rispondendo al motivo d’impugnazione relativo alla insussistenza in capo ad CC del dolo del reato di cui all’art. 648 cod. pen., ha confermato l’impostazione del giudice di primo grado, che, assolvendo l’imputato dal reato di detenzione illegale di arma clandestina, aveva fondato la sua contestuale condanna per la ricettazione della medesima arma sul differente atteggiarsi dell’elemento psicologico nei due reati. In particolare, il Tribunale di Lecce aveva considerato che, avendo CC ricevuto il fucile avvolto in un involucro di carta e avendolo poi immediatamente riposto nel deposito ove rimase fino al successivo rinvenimento ad opera dei Carabinieri, non ebbe la possibilità materiale di controllarne il contenuto e, quindi, di acquisire la consapevolezza che si trattasse di un’arma sprovvista dei segni e dei numeri prescritti dalla legge: di qui, la sua assoluzione per il reato di cui all’art. 23, comma terzo, L. n. 110 del 1975 “perché il fatto non costituisce reato”. Viceversa, le medesime circostanze sono state ritenute dal Tribunale sufficienti ad integrare l’elemento psicologico del reato di cui all’art. 648 cod. pen., in quanto – si sostiene – «il fatto di ricevere un’arma da fuoco … già avrebbe dovuto allertare l’CC imponendogli un comportamento più accorto al momento della ricezione, volta all’immediato controllo del bene che riceveva in custodia». Tale evenienza, unita al fatto che egli provvide a riporre l’arma in un luogo non visibile all’interno di un capanno per gli attrezzi, era da considerarsi sintomatica «di un’accettazione consapevole del rischio che la cosa ricevuta fosse di provenienza illecita, idonea ad integrare il reato in esame sotto il profilo soggettivo, almeno con riguardo al cd. dolo eventuale». La Corte d’appello ha fatto espressamente propria questa motivazione, ritenendola corretta e non contraddittoria e concludendo che l’insussistenza del dolo generico richiesto per la detenzione dell’arma clandestina non impedisse di ravvisare la sussistenza del dolo eventuale sufficiente ad integrare la ricettazione dell’arma clandestina. 2. La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che se il delitto presupposto della ricettazione di un'arma si identifica nella "clandestinizzazione", a opera di un terzo, dell'arma 5 stessa, è certamente ravvisabile il concorso di reati fra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione (Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, [...], Rv. 257387 – 01; Sez. 5, n 40906 del 19/10/2010, Perre, Rv. 248605 – 01) Non solo, ma si è ritenuto che il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 2678 del 31/10/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289303 – 01; Sez. 1, n. 37016 del 28/5/2019, [...], Rv. 276868 – 01; Sez. 1, n. 39223 del 26/2/2014, [...], Rv. 260347 – 01). In particolare, si è affermato che «il fatto di ricevere e detenere un'arma, sapendo che essa è stata privata del numero di matricola, configura in ogni caso il reato di ricettazione poiché la cancellazione del segno distintivo è sufficiente a provare la consapevolezza nell'agente della provenienza delittuosa dell'arma medesima»(Sez. 2, n. 39648 del 23/3/2004, [...], Rv. 230051 – 01). 3. La sentenza impugnata si fonda evidentemente sull’assunto che in questo caso concreto il dolo eventuale sia compatibile con il solo delitto di ricettazione e non anche con quello di detenzione di arma clandestina. Solo uno schema di questo tipo, infatti, può giustificare che si valuti diversamente un atteggiamento psicologico che, per il resto, è lo stesso, sia con riferimento alla condotta di ricevere un bene di provenienza delittuosa, sia con riferimento alla condotta di detenere quello stesso bene di provenienza delittuosa. Si intende dire che, se per l‘integrazione della ricettazione si ritiene sufficiente che l‘agente accetti il rischio di conseguire la disponibilità di un’arma clandestina, non si vede come l’accettazione del rischio non copra anche la immediatamente successiva condotta di detenzione dell’arma stessa, intesa come l‘instaurazione di un rapporto di apprezzabile durata con il bene appena prima ricevuto, a meno appunto di non ritenere che quello stesso modo di atteggiarsi dell’elemento psicologico non sia sufficiente a integrare il reato di cui all’art. 23 n. 110 del 1975. Quest’ultima, tuttavia, è una differenziazione che non può essere condivisa. Il fatto che il dolo eventuale sia compatibile con l’elemento soggettivo della ricettazione non significa che per la detenzione illecita dello stesso bene ricettato sia necessario un diverso coefficiente psicologico. Peraltro, la giurisprudenza che ha ripetutamente affermato la configurabilità del dolo eventuale in relazione alla ricettazione, lo ha fatto per una ragione precipua, e cioè per distinguerla dall’ipotesi dell’incauto acquisto di cui all’art 712 cod. pen., caratterizzato invece da colpa sub specie di negligenza (motivi di sospetto) piuttosto che da dolo (Sez. 2, n. 25439 6 del 21/4/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01; Sez. 2, n. 41002 del 20/9/2013, [...], Rv. 257237 – 01; Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, [...], Rv. 246324 - 01). Gli elementi tipici del dolo (rappresentazione e volontà) debbono essere calati nella fattispecie concreta cui esso deve essere riferito (anche perché, come ricordano le sopra citate SS.UU. Nocera, il dolo eventuale non forma oggetto di un testuale previsione legislativa, sicché la sua costruzione è rimessa all’interprete ed è ben possibile che per particolari reati assuma caratteristiche specifiche) e, nel caso di specie, la situazione di fatto in relazione alla quale va valutato l‘atteggiamento psicologico dell’imputato è la stessa. Se CC non fu nella condizione di acquisire la consapevolezza del carattere clandestino dell’arma, che avrebbe integrato il reato di cui all’art. 23 L. n 110 del 1975, non fu allora nemmeno nella condizione, ancor prima, di rappresentarsi la probabilità della provenienza dell’arma da clandestinizzazione e di accettare il rischio di ricevere un bene di provenienza delittuosa, su cui avrebbe appena dopo stabilito un autonomo rapporto materiale per il non insignificante tempo necessario a procedere alla sua riparazione. Peraltro, i due reati di cui rispondeva originariamente CC sono entrambi reati di pura condotta e non di evento, sicché il carattere illecito del bene costituisce il presupposto di entrambi. Laddove il dubbio dell’agente cade su un presupposto del reato, la rappresentazione della possibilità di commettere un illecito seguita dalla concreta commissione della condotta (da chi non si astiene dall’agire nonostante la rappresentazione del rischio) rileva allo stesso modo per entrambi i reati. Se i giudici di merito ritengono che non si possa muovere all’imputato un rimprovero per non avere controllato l’origine dell’arma che detenne per alcuni giorni, peraltro affermando espressamente che CC non ne ebbe “la possibilità”, il rilievo vale evidentemente (e, anzi, a maggior ragione) anche per l’omesso controllo del bene al momento della sua precedente e “istantanea” ricezione. La motivazione liberatoria assunta in ordine al reato di detenzione di arma clandestina avrebbe dovuto essere estesa, dunque, anche al concorrente reato di ricettazione dell’arma clandestina per il medesimo motivo del difetto del necessario elemento psicologico. 4. Alla luce di quanto fin qui considerato, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7