Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3486 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 0 3486 / 03 IN NO DEL PO. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 18254/00 Dott. Pietro CUOCO Rel Consigliere Cron.
2.7889 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.12/12/02 Dott. Giovanni GIACALONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO VA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VA CITTADINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AUSL/3 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3 DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato 2002 ANGELO CLARIZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato 5425 GIUSEPPE TAMBURELLO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente del Tribunale di avversO la sentenza n. 3459/99 R.G. N. 1334/98; CATANIA, depositata il 30/09/99 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato FERZI per delega TAMBURELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 21 febbraio 1996 SA EL espose che, a seguito di concorso. il 24 aprile 1992 egli era stato invitato dall'UNITA' SANITARIA LOCALE n. 35 DI CATANIA, per manifestare la sua disponibilità ad assumere l'incarico di chimica ambulatoriale: e con Ешью nota del 21 novembre 1995 era stato poi invitato ad accettare l'incarico per tre mesi. Ciò premesso, egli, sostenendo l'illegittimità dell'incarico a tempo determinato, chiese che il Pretore di Catania gli riconoscesse il diritto di essere assunto a tempo indeterminato, e condannasse la predetta UNITA' a stipulare la relativa convenzione. Il Pretore accolse la domanda. Con sentenza del 30 settembre 1999 il Tribunale di Catania, accogliendo l'appello dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 3 DI CATANIA, respinse la domanda. Afferma il Tribunale che l'art. 3 della legge n. 537 del 1993 precludeva il diritto di ottenere la riconferma a tempo indeterminato dell'incarico che al ricorrente era stato conferito per tre mesi. Anche l'art. 6 del d.P.R. 18 giugno 1988 n. 255. aggiunge il Tribunale, prevede la possibilità che alla scadenza del terzo mese l'incarico non venga riconfermato (come, ad esempio, nell'eventualità che non vi sia necessità di protrarre l'incarico stesso). Nel caso in esame, tuttavia, anche se l'iter concorsuale si era concluso prima dell'ingresso della legge n. 537 del 1993, il sopraggiungere della norma imperativa (art. 3 dell'indicata legge) imponeva all'UNITA', 3 Per l'art. 6 del d.P.R. 18 giugno 1988 n. 255 (espressamente posto a base della domanda, come il Tribunale rileva), l'UNITA' SANITARIA LOCALE verificata l'inesistenza di incompatibilità e l'eventuale sussistenza di altre attività svolte dal professionista, conferisce l'incarico a tempo determinato per tre mesi (comma 8). L'oggetto dedotto in controversia era pertanto un incarico a tempo determinato. Per esigenza di completezza è da aggiungere che, anche se, in assenza di mancata conferma. era normativamente previsto che l'incarico divenisse rapporto a tempo indeterminato (comma 10), non mutava la natura dell'iniziale diritto (mutamento condizionato, peraltro. ad una datorile valutazione, nei cui confronti era prevista una “istanza di riesame"). Per ulteriore esigenza di completezza è da aggiungere che il successivo divieto ("di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi"), intervenuto con l'art. 3 comma 23 della legge 24 novembre 1993 n. 537. escludeva lo stesso amministrativo potere di costituire il rapporto: e. in assenza di questa costituzione che ne era il fondamento, il relativo diritto non poteva sorgere. Il ricorso deve essere respinto. Le divergenti valutazioni date dai giudici di merito conducono a disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 5 che aveva conferito l'incarico solo con lettera del 21 novembre 1995. di limitare l'incarico a tre mesi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre SA EL, percorrendo le linee di due motivi, coltivati con memoria;
l'AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 3 DI CATANIA resiste con controricorso. coltivato con memoria. Ruser Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 cod. proc. civ. violazione ed erronea applicazione dell'art. 3 comma 23 della legge 24 novembre 1993 n. 537 e dell'art. 10 del d.P.R. 18 giugno 1988 n. 255 nonché insufficiente illogica e contraddittoria motivazione. il ricorrente sostiene che la norma applicata dal Tribunale non era riferibile alla situazione che egli aveva dedotto in controversia, in quanto la procedura concorsuale, cui aveva partecipato, si era iniziata e si era conclusa prima dell'ingresso della predetta norma ed egli era già incaricato come chimico. La disposizione era poi diretta al contenimento della spesa pubblica: e nel caso in esame gli impegni di spesa erano stati assunti prima dell'entrata in vigore della norma. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che la compensazione delle spese era illegittima, per la totale infondatezza dell'appello. I motivi del ricorso, che, essendo interconnessi, devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. 4
PQM
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Jie to know IL PRESIDENTE Nhi IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria *7 MAR 2003 CANCELLIEREwell oggi. 6