Sentenza 12 giugno 2006
Massime • 1
È configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) nella condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione di indennità di natura assistenziale (nella specie, il trasferimento monetario integrativo del reddito, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237, c.d. "reddito minimo di inserimento").
Commentario • 1
- 1. Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubblicheGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 20 marzo 2017
di Giovanni Tringali - La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è punita dall'art. 640-bis c.p. La dottrina maggioritaria, ma anche parte della giurisprudenza, considera la norma de qua non come una figura autonoma di reato, bensì una semplice "circostanza aggravante" della truffa semplice. D'altra parte, è di tutta evidenza che il legislatore si è limitato ad un richiamo per relationem all'art. 640 c.p., evitando l'indicazione espressa degli elementi costitutivi della norma che devono quindi considerarsi quelli propri della truffa semplice (artifici e raggiri, induzione in errore e connessa disposizione patrimoniale, ingiusto profitto dell'agente o di terzi, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2006, n. 34437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34437 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 12/06/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 843
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 037014/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) US VA, N. IL 13/12/1939;
avverso SENTENZA del 21/04/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANNINO SAVERIO FELICE;
Sentita la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Dr. Angelo DI POPOLO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 21 aprile 2005 n. 753 - con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Crotone 25 febbraio 2004 n. 351, è stato dichiarato colpevole dei reati previsti a) dall'art. 316 ter c.p., commesso in Isola di Capo Rizzato tra il 1998 e il 2000; b) dagli artt. 81 e 483 c.p., commesso in Isola di Capo Rizzato nell'anno 1998 - SS AN ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- violazione dell'art. 483 c.p. e art. 316 ter c.p. e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perché il reato previsto dall'art. 316 ter c.p. non può concorrere con quello previsto dall'art. 483 c.p. in quanto sussiste un concorso apparente di norme (art. 15 c.p.) dal momento che tutti gli elementi del secondo sono assorbiti nella fattispecie del primo, che risulta specializzante rispetto al falso.
In via preliminare è necessario individuare l'ambito di applicazione delle norma incriminatrice dell'art. 316 ter c.p., entrando nel dibattito avviato da Cass., Sez. 6^, 11 maggio 2005 n. 26919, ric. P.G. in proc. Belcastro ed altro, cui è seguita Cass., Sez. 6^, 16 febbraio 2006 n. 7569, ric. Liva, secondo la quale non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), ne' quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), nella condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità da reddito minimo di inserimento, in quanto si tratta di un tipo di contributo che rientra nell'ambito delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale, che come tali non sono prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, le quali si riferiscono esclusivamente ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico-finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive, mentre in precedenza Cass., Sez. 6^, 10 ottobre 2003 n. 39761, ric. P.G. in proc. Riillo, sia pure senza uno specifica approfondimento, aveva considerato il reddito minimo alla stregua di un contributo pubblico, incluso tra le erogazioni pubbliche contemplate nell'art. 316 ter c.p. e art. 640 bis c.p.. La prima delle decisioni riportate si fonda su rilievi di tipo letterale e sistematico.
Per il primo aspetto si è osservato che la dizione generica erogazioni pubbliche, contenuta nella rubrica dell'art. 316 ter c.p., viene individuata nel corpo della norma sotto forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, ossia con termini normalmente usati nei testi legislativi per designare le erogazioni di tipo economico- finanziario, previste a sostegno delle attività economiche e produttive, con le quali si pone in essere dallo Stato, dagli Enti pubblici e dalle Comunità europee un'ampia gamma di agevolazioni creditizie finalizzate a dare impulso e a fornire supporto agli operatori economici.
Tali provvedimenti - si rileva - presentano caratteristiche strutturali e finalità profondamente differenti dalle erogazioni pubbliche di natura assistenziale, che hanno la funzione di fornire mezzi di sussistenza, aiuto economico o integrazioni di reddito a soggetti che versano, temporaneamente o permanentemente, in condizione di indigenza o di bisogno.
La diversità riscontrata si rispecchia nel linguaggio del legislatore che di volta designa le erogazioni pubbliche assistenziali come sussidi, indennità, integrazioni dei redditi o delle pensioni, differenziandole nettamente, anche sotto il profilo terminologico, dagli interventi pubblici di carattere economico- finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive, per cui l'analisi letterale delle due norme incriminatici induce a ritenere che le erogazioni di natura assistenziale non siano da ricomprendere nella sfera di applicazione dell'art. 316 ter c.p. e art. 640 bis c.p., che resta invece riservata ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico- finanziario. Col secondo argomento, di tipo sistematico, si sottolinea il carattere particolarmente penetrante del sistema sanzionatorio previsto dal legislatore che punisce, ai sensi dell'art. 316 ter c.p., l'agente che si limita ad esporre all'ente erogatore falsi dati o false notizie e riserva il più severo trattamento previsto dall'art. 640 bis c.p., a chi trasferisce gli uni o gli altri in pubblici documenti o fornisce alla falsa rappresentazione della realtà un supporto avente efficacia probatoria, come ad es. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cfr. Cass., 5^, 2 ottobre 2003 n. 41480, ric. Cassisa e altri). Un siffatto sistema appare specificamente costruito per soddisfare le esigenze di repressione di quella ampia e sofisticata gamma di condotte illecite che possono essere poste in essere - al fine di ottenere erogazioni non dovute - da soggetti normalmente dinamici ed avvertiti come i potenziali destinatari di contributi pubblici di carattere economico-finanziario.
In proposito, senza nulla togliere alla pregevolezza della tesi prospettata, si osserva come l'argomento letterale, al quale si fa riferimento per determinare interpretativamente i confini della fattispecie astratta dell'art. 316 ter c.p. e art. 640 bis c.p., si riveli in realtà generico rispetto alla conclusione che se ne trae. Infatti, il termine contributo non può essere univocamente riferito agli incentivi del sistema economico, con significato obiettivamente esclusivo delle provvidenze di carattere genericamente assistenziale. La differenziazione terminologica potrebbe forse valere per i finanziamenti, ma sembra inadeguata rispetto ai mutui agevolati, che nella pratica possono riguardare, esemplificativamente, anche l'acquisto della prima casa. In realtà, la categorizzazione stessa non regge, in quanto i provvedimenti considerati nella norma sono costituiti in ogni caso da sovvenzioni, ossia, appunto da erogazioni, anche se finalizzate a obiettivi profondamente diversi. Il dato letterale non appare, perciò, adeguato a interpretare restrittivamente, nel senso indicato dalla decisione in esame, la fattispecie della norma incriminatrice, che è redatta con estrema ampiezza, e non contiene nella sua formulazione alcun elemento che confermi una ratio volta a settorializzarne la portata. Nè questa può indursi dalle esigenze di tutela, che sono ugualmente presenti e con la medesima intensità nel caso delle erogazioni di tipo, stricto sensu, assistenziale, in quanto volte ad assicurare con il supporto della sanzione penale che le erogazioni pervengano agli effettivi destinatari. D'altra parte, l'introduzione nell'art. 316 ter c.p., di una soglia di punibilità rapportata all'ammontare dell'erogazione indebitamente percepita e l'entità di tale ammontare, particolarmente modesta in rapporto alle maggiori erogazioni che riguardano il settore economico, può considerarsi riferita a erogazioni di tipo più strettamente assistenziale, che la norma quindi, comprende, realizzando per quella via la differenza di trattamento rispetto ai maggiori incentivi erogati per lo sviluppo economico.
Questa circostanza è altresì rilevante sotto il profilo sistematico.
Infatti, la stessa introduzione di un reato - l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato dell'art. 316 ter c.p. - residuale rispetto a quello di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche dell'art. 640 bis c.p. (Cass., Sez. 2^, 10 febbraio 2006 n. 10231, ric. P.M. in proc. Fasolo;
Sez. 2^, 28 ottobre 2005 n. 46198 ric. Maiorana ed altro;
Sez. 2^, 6 marzo 2003 n. 14817, ric. PG in proc. Caminati e altro;
Sez. 6^, 24 settembre 2001 n. 41928, ric. PM in proc. Tammerle), e la previsione solo per il primo della soglia di punibilità sopra considerata appaiono indicative di un diverso ambito di applicabilità e attestano l'inclusione nella fattispecie dei due reati di ogni forma di erogazione di denaro pubblico, senza distinzione di finalità, essendo rimessa alle modalità della condotta (solo mendacio o modalità ingannevoli: Cass., Sez. 6^, 10 ottobre 2003 n. 39761, ric. P.G. in proc. Riillo;
Sez. 2^, 22 marzo 2002 n. 23083, ric. PM in proc. Morandell H.) la differenziazione del tipo di illecito e non essendovi ragione di punire meno gravemente l'autore della condotta prevista dall'art. 640 bis c.p., allorché riguardi erogazioni di tipo assistenziale (Cass., Sez. 1^, 19 marzo 1999 n. 2286, Confl., comp. in proc. Marrano ed altro). Nel caso del reddito minimo di inserimento il D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, prevede che esso si realizzi anche mediante trasferimenti monetari integrativi del reddito, vale a dire mediante erogazioni pubbliche, a carico del Fondo per le politiche sociali ed eseguite dal Comune, il quale eroga la prestazione relativa (art. 8, comma 3). Quanto all'integrazione del reddito, l'ammontare del trasferimento monetario integrativo è pari alla differenza tra la soglia di L. 500.000 mensili per l'anno 1998, di L. 510.000 mensili per l'anno 1999 e di L. 520.000 mensili per l'anno 2000 e il reddito mensile percepito a livello individuale ed è erogato al destinatario per un anno, sia pure con possibilità di rinnovo previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi (art. 8, comma 1), per cui l'erogazione indebitamente percepita resta, almeno nella gran parte dei casi, potenzialmente al di sotto della soglia di punibilità (Euro 3.999,96). Nella specie l'imputato aveva dichiarato falsamente di non avere un patrimonio, mentre è emerso che era proprietario pro quota di appezzamenti di terreno siti in Isola di Capo Rizzato per il valore di L. 98.310.000, sicché aveva indebitamente percepito l'integrazione del reddito.
Non v'è quindi motivo - per le ragioni predette e a tutela della finalità dell'erogazione cui il D.Lgs. citato, dedica una regolamentazione rigorosa - di ritenere che il fatto sia penalmente irrilevante. Fatta questa premessa, si osserva che l'impugnazione è fondata.
L'art. 316 ter c.p. - il quale punisce la condotta di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee- è norma speciale rispetto a quella dell'art. 483 c.p. - il quale sanziona la falsa attestazione a un pubblico ufficiale in un atto pubblico di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità - sicché sussiste concorso apparente di norme e, secondo la disposizione dell'art. 15 c.p., la disposizione speciale deroga a quella generale e l'unico reato sussistente è perciò quello previsto dal citato art. 316 ter c.p. (Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2000 n. 3752, ric. Falcone;
Sez. 5^, 17 ottobre 1997 n. 11727, ric. Cantali).
Pertanto deve procedersi all'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 483 c.p., con eliminazione della relativa pena di due mesi di reclusione, inflitta a titolo di aumento per la continuazione col reato di falso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 483 c.p. perché assorbito nel reato previsto dall'art. 316 ter c.p. ed elimina la relativa pena di due mesi di reclusione.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2006