Sentenza 16 febbraio 2000
Massime • 1
L'art. 2, primo comma, legge 23.12.1986 n. 898 punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia. Data la struttura della norma, risulta che "l'esposizione di dati o notizie falsi" è requisito essenziale per la configurazione della fattispecie; ne deriva che detto reato non può concorrere con il delitto di falso previsto dall'art. 483 cod. pen., sussistendo concorso apparente di norme, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., in quanto tutti gli elementi previsti dall'art. 483 cod. pen. sono ricompresi (e quindi assorbiti) nella fattispecie di cui all'art. 2 della legge citata, sicché quest'ultima risulta avere come elemento specializzante, rispetto al falso, l'indebita percezione del contributo del Fondo Europeo sopra citato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2000, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Franco MARRONE Presidente del 16/02/2000
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. CALABRESE " N.389
3. " Alfonso AMATO " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro MARASCA " N.11457/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da FA NO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta in data 28.1.1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione;
Udito l'Avv. Diego Guadagnino per il ricorrente;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9.12.1994, il Pretore di Caltanissetta dichiarava FA NO colpevole del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione. All'imputato veniva addebitato di avere falsamente attestato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata al Comune di Montedoro a corredo della domanda di concessione CEE per la campagna ovini-caprini relativa all'anno 1992, di possedere un numero di capi di bestiame superiore a quello reale (500 pecore e 50 capre). Con la medesima sentenza il FA veniva assolto dall'imputazione di cui agli artt. 56 c.p. e 2 della legge n. 898 del 1986 sul rilievo della penale irrilevanza del fatto a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 42 del 1992, poiché l'ammontare del contributo ottenibile mediante l'esposizione del dato non veritiero avrebbe dato luogo solo all'applicazione di una sanzione amministrativa. Conseguentemente veniva esclusa anche la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. A seguito di appello dell'imputato, la Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 28.1.1999, confermava l'impugnata decisione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il FA, il quale deduce: 1) nullità della notifica dell'atto di citazione perché effettuata alla "moglie convivente" ad un indirizzo di Montedoro dove l'imputato non era all'epoca residente in quanto soggiornante obbligato in S. Piero Patti;
2) violazione dell'art. 483 c.p. in relazione all'art. 2 della legge n. 898 del 1986, assumendosi il concorso apparente di norme ai sensi dell'art. 15 c.p.; 3) mancanza di motivazione in relazione all'assunto dell'imputato circa l'avvenuta alienazione dei capi di bestiame al momento della verifica, intervenuta a distanza di tempo dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l'aiuto comunitario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
L'art. 2, primo comma, legge 23.12.1986 n. 898 punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o alte erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia. Data la struttura della norma, risulta evidente che "l'esposizione di dati o notizie falsi" è requisito essenziale per la configurazione della fattispecie, per cui detto reato non può concorrere con il delitto di falso previsto dall'art. 483 c.p. Infatti vi è un concorso apparente di norme, ai sensi dell'art. 15 c.p., in quanto tutti gli elementi previsti dall'art. 483 c.p. sono ricompresi (e quindi assorbiti) nella fattispecie di cui all'art. 2 della legge citata, sicché quest'ultima risulta avere come elemento specializzante, rispetto al falso, l'indebita percezione del contributo del Fondo Europeo sopra citato. Pertanto, non potendosi ravvisare per le ragioni sopra esposte l'ipotesi di concorso formale tra il reato di cui all'art. 2 della legge 23.12.1986 n. 898, in ordine al quale l'imputato è stato assolto perché fatto non è previsto dalla legge come reato con sentenza ormai passata in giudicato, e il reato di cui all'art. 483 c.p., si impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 16 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2000