Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2000, n. 3752
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Sentenza 16 febbraio 2000

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L'art. 2, primo comma, legge 23.12.1986 n. 898 punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia. Data la struttura della norma, risulta che "l'esposizione di dati o notizie falsi" è requisito essenziale per la configurazione della fattispecie; ne deriva che detto reato non può concorrere con il delitto di falso previsto dall'art. 483 cod. pen., sussistendo concorso apparente di norme, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., in quanto tutti gli elementi previsti dall'art. 483 cod. pen. sono ricompresi (e quindi assorbiti) nella fattispecie di cui all'art. 2 della legge citata, sicché quest'ultima risulta avere come elemento specializzante, rispetto al falso, l'indebita percezione del contributo del Fondo Europeo sopra citato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2000, n. 3752
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3752
    Data del deposito : 16 febbraio 2000

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