Sentenza 11 maggio 2005
Massime • 1
Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), nella condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità da "reddito minimo di inserimento", in quanto si tratta di un tipo di contributo che rientra nell'ambito delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale, che come tali non sono prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico-finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive.
Commentario • 1
- 1. Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017). Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all'art. 640-bis e quello di cui all'art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l'ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l'attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l'ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter mentre se è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2005, n. 26919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26919 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 11/05/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 750
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 11227/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro;
avverso la sentenza in data 13.1.2004 del Tribunale di Crotone;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO
1. Con atto recante la denominazione di "appello", ma indirizzato alla Corte di Cassazione e qualificabile come ricorso per saltum, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro impugna la sentenza in data 13.1.2004 del Tribunale di Crotone emessa nei confronti di MA LC con la quale quest'ultimo - previa qualificazione come reato ex art. 316 ter c.p. della imputazione di cui al capo a) della rubrica ed unificazione dei reati a lui ascritti sotto il vincolo della continuazione - è stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione per i reati di cui agli artt. 316 ter e 483 c.p.. 2. Con l'unico motivo di ricorso il Procuratore generale deduce che - secondo l'orientamento di questa Corte - il reato ex art. 316 ter c.p. si configura nell'ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguita dal mero utilizzatore o presentatore di documenti o dichiarazioni false o contenenti attestazioni contra verum circa la presenza dei presupposti per la pubblica sovvenzione, dovendo invece l'agente rispondere del più grave reato di cui alL'art. 640 bis c.p. laddove egli stesso sia anche l'artefice delle suddette falsità.
Lamenta inoltre che il Tribunale non si sia attenuto a tale interpretazione sicché, sul punto della qualificazione del fatto di cui al capo a) dell'imputazione la sentenza va corretta. DIRITTO
1. Nella sentenza impugnata il Tribunale di Crotone ha ritenuto accertato che "l'imputato ha reso dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali ottenendo l'erogazione dell'indennità RMI" (reddito minimo di inserimento) ed ha poi considerato applicabile a tale condotta la norma dettata dall'art. 316 ter c.p. sul rilievo che tale ipotesi criminosa, sussidiaria rispetto a quella contemplata dall'art. 640 bis c.p., "ha un suo ambito di operatività limitato alle semplici dichiarazioni mendaci senza il quid pluris consistente negli artifici e raggiri propri del reato di truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p.". hi altri termini il Tribunale ha ritenuto - senza fornire alcuna specifica motivazione sul punto - che il "reddito minimo di inserimento" rientri di pieno diritto tra le erogazioni pubbliche contemplate dalle norme incriminatici di cui all'art. 316 ter ed all'art. 640 bis del codice penale e si è poi mosso lungo la linea tracciata dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il reato di cui all'art. 316 ter c.p. si configura nell'ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguita dal mero utilizzatore o presentatore di documenti e dichiarazioni false o contenenti attestazioni contra verum, mentre l'agente deve rispondere del più grave reato di cui all'art. 640 bis c.p. laddove egli stesso sia anche l'artefice delle suddette falsità o abbia posto in essere ulteriori malizie miranti ad indurre in errore il soggetto passivo del reato (cfr. da ultimo Cass., 6^, n. 43302 del 15.10.2004; Cass., 5^, n. 1480 del 2.10.2003).
2. Il collegio ritiene però che sia preliminarmente necessario individuare con precisione l'ambito di applicazione delle norme incriminatici previste dall'art. 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e dall'art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), verificando in particolare se effettivamente il "reddito minimo di inserimento" sia da ricomprendere nel novero delle "erogazioni pubbliche" cui fanno riferimento le suddette norme.
Se va ricordato che in una precedente decisione di questa Sezione (Cass., 6^, n. 39761 del 10.10.2003) il ed reddito minimo è stato considerato alla stregua di un contributo pubblico e si è affermata l'applicabilità dell'art. 316 ter a fronte della "semplice esposizione di dati falsi", non accompagnata da ulteriori malizie, posta in essere per conseguire indebitamente il beneficio, occorre considerare che anche in tale decisione l'inclusione del reddito minino tra le erogazioni pubbliche contemplate negli artt. 316 ter e 640 bis del codice penale non è stata oggetto di specifica analisi e discussione.
3. Se si varca la soglia della "rubrica" delle due norme incriminatici più volte ricordate (rubrica che contiene la generica dizione di "erogazioni" pubbliche) e se si procede, come è doveroso per l'interprete, ad analizzare il testo degli artt. 316 ter e 640 bis c.p., si constata che le "erogazioni" di cui parlano tali norme sono più dettagliatamente individuate come "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate".
Le voci inserite dal legislatore negli artt. 316 ter e 640 bis c.p. per specificare le "erogazioni pubbliche" cui fanno riferimento le norme incriminatici sono, dunque, quelle normalmente usate nei testi legislativi per designare le "erogazioni di carattere economico- finanziario" previste a sostegno delle attività economiche e produttive.
È infatti nell'ambito delle attività economiche e produttive che lo Stato, gli altri enti pubblici o le "Comunità europee" intervengono offrendo "contributi" in conto capitale per la promozione o per lo sviluppo di imprese, ponendo in essere un'ampia gamma di agevolazioni creditizie ("finanziamenti" o "mutui agevolati") finalizzate a dare impulso ed a fornire supporto agli operatori economici privati ed approntando analoghe forme di aiuto dell'iniziativa economica. Ora non vi è dubbio che i "contributi", i "finanziamenti", i "mutui agevolati" (e le erogazioni dello stesso tipo) menzionati negli artt. 316 ter e 640 bis c.p. presentino caratteristiche strutturali e finalità profondamente differenti da quelle delle "erogazioni pubbliche di natura assistenziale" che hanno la funzione di fornire mezzi di sussistenza, aiuto economico o integrazioni di reddito a soggetti che versano, temporaneamente o permanentemente, in condizione di indigenza o di bisogno.
E tale differenza si rispecchia nel linguaggio del legislatore che di volta designa le erogazioni pubbliche assistenziali come "sussidi", "indennità", "integrazioni" dei redditi o delle pensioni, differenziandole nettamente, anche sotto il profilo terminologico, dagli interventi pubblici di carattere economico- finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive. L'analisi letterale delle due norme incriminatici induce dunque a ritenere che le erogazioni di natura assistenziale (sussidi, indennità, integrazioni di reddito o di pensione) non siano da ricomprendere nella sfera di applicazione degli artt. 316 ter e 640 bis c.p , che resta invece riservata ai casi di "illecita" o "fraudolenta" percezione di contributi pubblici di carattere economico-finanziario (contributi, finanziamenti mutui agevolato o altre erogazioni dello stesso tipo).
4. Sotto il profilo sistematico, poi, va sottolineato il carattere particolarmente penetrante del sistema sanzionatorio previsto dal legislatore che punisce, ai sensi dell'art. 316 ter c.p., l'agente che si limita ad esporre all'ente erogatore falsi dati o false notizie e riserva il più severo trattamento previsto dall'art. 640 bis c.p. a chi trasferisce gli uni o gli altri in pubblici documenti o fornisce alla falsa rappresentazione della realtà un supporto avente efficacia probatoria, come ad es. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cfr. Cass., 5^, 41480 del 2.10.2003). Un siffatto sistema appare specificamente costruito per soddisfare le esigenze di repressione di quella ampia e sofistica gamma di condotte illecite che possono essere poste in essere - al fine di ottenere erogazioni non dovute - da soggetti normalmente dinamici ed avvertiti come i potenziali destinatari di contributi pubblici di carattere economico - finanziario.
5. Sulla scorta di tali considerazioni si deve perciò ritenere che la fattispecie concreta oggetto di esame (che si sostanzia nella resa di dichiarazioni mendaci ed in attestazioni dell'imputato in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità denominata "reddito minimo di inserimento") non integri ne' gli estremi del reato previsto dall'art. 316 ter c.p. ne' quelli del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, contemplato dall'art. 640 bis del codice penale, perché il reddito minimo di inserimento , al pari di altre erogazioni pubbliche assistenziali , non rientra tra le erogazioni cui fanno riferimento entrambe tali norme incriminatici. Ne consegue che il giudice di merito dovrà riprendere in esame la condotta dell'imputato per verificare se essa sia riconducibile, ed in che termini, alla più tradizionale ipotesi di truffa a danno di un ente pubblico.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2005