Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2005, n. 26919
CASS
Sentenza 11 maggio 2005

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Massime1

Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), nella condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità da "reddito minimo di inserimento", in quanto si tratta di un tipo di contributo che rientra nell'ambito delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale, che come tali non sono prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico-finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive.

Commentario1

  • 1Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017). Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all'art. 640-bis e quello di cui all'art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l'ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l'attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l'ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter mentre se è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2005, n. 26919
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26919
Data del deposito : 11 maggio 2005

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