Sentenza 28 ottobre 2005
Massime • 1
Integra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e non già il reato meno grave di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta di allegazione di fatture per operazioni inesistenti volta al conseguimento dell'erogazione dal Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato di una cospicua somma di denaro a titolo di agevolazione prevista dalla legge n. 488 del 1992, perché la produzione degli indicati falsi documenti costituisce il frutto di malizie ulteriori, produttive di una più penetrante induzione in errore del soggetto passivo. (La Corte ha precisato che la fattispecie di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, in ragione della clausola di riserva in favore della fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ha carattere sussidiario e, sebbene contenga un riferimento ampio a condotte di "utilizzo o presentazione di dichiarazioni e documenti falsi....", non qualifica quelle condotte, che si concretizzano nell'uso degli artifici e raggiri propri della truffa).
Commentario • 1
- 1. Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubblicheGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 20 marzo 2017
di Giovanni Tringali - La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è punita dall'art. 640-bis c.p. La dottrina maggioritaria, ma anche parte della giurisprudenza, considera la norma de qua non come una figura autonoma di reato, bensì una semplice "circostanza aggravante" della truffa semplice. D'altra parte, è di tutta evidenza che il legislatore si è limitato ad un richiamo per relationem all'art. 640 c.p., evitando l'indicazione espressa degli elementi costitutivi della norma che devono quindi considerarsi quelli propri della truffa semplice (artifici e raggiri, induzione in errore e connessa disposizione patrimoniale, ingiusto profitto dell'agente o di terzi, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2005, n. 46198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46198 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 28/10/2005
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI ON - Consigliere - N. 1627
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 27802/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI ON, nato a [...] il [...];
RITO Carmela, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia - Sezione per il Riesame - in data 21 - 23 giugno 2005;
udita la relazione del Consigliere Dr. Podo;
udito il Procuratore Generale, in persona della Dott. Elisabetta Cesqui, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla proporzione tra i beni sequestrati ed il profitto conseguito;
udito il difensore dei ricorrenti, avvocato PASANISI Marcello di Roma, in sostituzione dell'avvocato Bruno Lo Giudice, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO
Con ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia - Sezione per il Riesame - in data 21 - 23 giugno 2005, è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale il 26 maggio 2005, avente ad oggetto la struttura aziendale e di impresa della società "Cosmo Service s.n.c. di Rito Carmela", amministrata anche dal coniuge MA ON, con facoltà di uso a questi ultimi per la prosecuzione dell'attività sociale: beni, ritenuti soggetti a confisca obbligatoria, in seguito al conseguimento, da parte della società, della somma di poco meno di un miliardo di lire, erogata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, a titolo di agevolazione prevista dalla L. n. 488 del 1992 ed apprezzata come profitto del delitto di cui all'art. 640 bis c.p., perché ottenuta mediante allegazione di fatture per operazioni inesistenti. Gli interessati hanno proposto ricorso ed eccepito:
1) violazione di legge, per erronea applicazione dell'art. 640 bis c.p. ed in particolare per insussistenza del "fumus commissi delicti"
in relazione alla fattispecie delittuosa ipotizzata, contestando che i contributi statali fossero stati conseguiti mediante artifici e raggiri, anziché mediante il mero utilizzo di documenti falsi ed attestanti cose non vere, nei quali ultimi sarebbero da ricomprendere anche le fatture di terzi, per operazioni inesistenti. Si è rilevato che nessuna contestazione fiscale era stata elevata nei confronti della società, agli effetti delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (obiezione, non esaminata nell'ordinanza) e si è concluso che l'eventuale fatto illecito avrebbe dovuto essere qualificato a norma dell'art. 316 ter c.p.;
2) violazione di legge, per vizi motivazionali, a norma dell'art. 125 c.p.p., estesi ad includere, altre alla mancanza, la manifesta illogicità della motivazione. Si sono sottolineate in proposito discrasie argomentative nell'ordinanza, in ordine all'inesistenza di società autrici delle fatture contestate, ai dipendenti di esse ed all'indicazione, tra le fatture stesse, anche di una emessa dalla "Cosmo Service";
3) violazione di legge, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 322 ter c.p., e art. 640 quater c.p., per mancanza del presupposto della confiscabilità, poiché l'art. 322 ter c.p.p., limita la misura di sicurezza patrimoniale ai beni costituenti profitto del reato o a quelli di valore ad esso corrispondente, rispetto alle sole ipotesi di corruzione e non la estende a quelli previsti dall'art. 640 bis, per i quali la confisca obbligatoria dell'equivalente è sancita quanto al solo prezzo del reato. Si è aggiunto: che l'azienda sottoposta a sequestro non era collegata da nesso pertinenziale al delitto ipotizzato;
che non sussisteva proporzione tra il valore di essa ed i contributi conseguiti;
che il bene non era comunque assoggettabile a confisca per equivalente, dato anche l'omesso accertamento circa una perdita o circa un trasferimento delle somme erogate dallo Stato, da parte della società;
4) inapplicabilità alla fattispecie, "ratione temporis", del combinato disposto di cui agli artt. 322 ter c.p. e art. 640 quater c.p., perché introdotti con L. n. 300 del 20 settembre 2000, da ritenersi posteriore alla consumazione della truffa aggravata speciale attribuita ai ricorrenti, posto che il decreto di erogazione dei contributi risaliva al 3 marzo 1999, mentre le relative rate erano state versate alla società dal 14 ottobre 1999 sino al 31 gennaio 2002, sicché il reato si sarebbe consumato alla data del 14 ottobre 1999.
RITENUTO
Il primo dei motivi di ricorso non è fondato.
Sebbene l'art. 316 ter c.p. contenga un riferimento estremamente ampio a condotte, descritte quali "utilizzo o presentazione di dichiarazioni e documenti falsi, o attestanti cose non vere", o "omissione di informazioni dovute" e, pertanto, possa apparire esteso a comprendere comportamenti tradizionalmente ritenuti idonei a concretare gli artifici e raggiri propri dei reati di truffa, va posto in rilievo che la norma contiene una preliminare clausola di salvaguardia dell'art. 640 bis c.p.. Il reato previsto dall'art. 316 ter c.p. è conseguentemente da ritenere di carattere sussidiario, limitato ad ipotesi residuali, rispetto alla truffa speciale, aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Se ne trae che il delitto minore rimane escluso e si configura quello più grave, nelle ipotesi in cui le dichiarazioni ed i documenti falsi costituiscano frutto di malizie ulteriori, produttive di una più penetrante induzione in errore del soggetto passivo, come allorché l'autore del fatto si giovi di attività fraudolente di terzi, o le promuova, per creare un sostegno estrinseco alle false dichiarazioni presentate ali 'ente erogatore del contributo, come nel caso in cui vengano prodotte false fatture di societa' inesistenti, relative ad operazioni che non hanno avuto luogo (in tema, Corte Cost., ord. N. 95/2004; Cass. 22/03/2002, Riv. 221838; Cass. 24/09/2001, Riv. 220200). Correttamente, pertanto, nell'ordinanza impugnata è stato ritenuto il fumus del delitto previsto dall'art. 640 bis c.p., quale fondamento del disposto sequestro preventivo a fini di confisca obbligatoria, nell'irrilevanza di specifiche contestazioni - allo stato - inerenti violazioni o reati tributari, che presentano diversi presupposti integrativi.
Il secondo motivo di ricorso è da qualificarsi inammissibile, poiché il controllo di legittimità del decreto di sequestro preventivo si esaurisce nell'individuazione di violazioni di legge (Cass. 22/06/1997, Riv. 208078) che possono coinvolgere la motivazione del provvedimento impugnato, solo ove questa sia del tutto mancante, nelle varie accezioni specificate in giurisprudenza e non si estende alle mere illogicità, sia pure manifeste, ma non incidenti sulla complessiva esistenza dell'impianto motivazionale, come quelle indicate dal ricorrente.
Va condiviso, infine, allo stato, il giudizio del Tribunale in ordine alla confiscabilità dei beni sequestrati, in applicazione dell'art. 640 quater c.p., e art. 322 ter c.p., da ritenersi già entrati in vigore nel momento della commissione del fatto.
È da ritenere in primo luogo che il momento consumativo del delitto previsto dall'art. 640 bis c.p. non coincide con l'atto dispositivo cui è indotto, per frode, l'ente pubblico, bensì con il conseguimento dell'intero profitto da parte del soggetto attivo, con correlativo danno della pubblica amministrazione. Il fatto in esame è stato, pertanto, posto in essere alla data dell'ultimo rateo conseguito dalla società (3 gennaio 2002) e quindi dopo l'entrata in vigore della L. n. 300/2000, che ha introdotto le disposizioni in parola, espressamente limitandone l'operatività - in deroga ai principi sulle successioni di leggi in materia di misure di sicurezza - ai fatti posteriormente commessi (Legge citata, art. 15) (cfr. Cass. 25/01/2000, Riv. 215717; v. anche Cass. S. U. 16/02/1998, Riv. 212079): la contraria interpretazione contenuta nel quarto motivo di ricorso non può pertanto essere accolta.
Ciò precisato, debbono condividersi i principi sanciti dalla recentissima sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte in data 25 ottobre 2005, secondo cui il raccordo sistematico tra l'art. 640 quater c.p. e l'art. 322 ter c.p., consente la confisca cosiddetta per equivalente tanto del profitto quanto del prezzo dei delitti di truffa indicati nella prima norma (cfr. anche Cass. 12/01/2005, Riv. 231063).
A tali effetti, non occorre la prova della impossibilità di apprendere direttamente le somme conseguite a causa della condotta fraudolenta, mentre, sulla proporzione tra il valore delle cose sequestrate ed il profitto del reato, nell'ordinanza sono state fornite giustificazioni implicite, nella parte in cui si è ritenuto che i beni aziendali erano stati realizzati, o acquistati, per prezzi inferiori a quelli risultanti dalle fatture per operazioni fittizie. Il nesso pertinenziale, poi non è richiesto, qualora il sequestro preventivo sia disposto ai fini di confisca obbligatoria (Cass. 19/01/2005, 231604; Cass. 27/01/2005, Riv. 231234).
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed i ricorrenti sono tenuti, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005