Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
Sussiste rapporto di specialità tra l'ipotesi di reato di cui all'art. 316-ter (indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, introdotto dall'art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis); ne deriva che, allorché la condotta incriminata sia consistita nella semplice attestazione di fatti non conformi al vero, integrata dall'art. 316-ter ed il profitto conseguito dall'agente non raggiunga la soglia minima di punibilità prevista dall'art. 316-ter, comma 2, la condotta contestata non ha più rilievo penale e resta sanzionata solo in via amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2003, n. 14817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14817 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE CHIARA Francesco - Presidente - del 06/03/2003
1. Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 416
3. Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO Giacomo - Consigliere - N. 43884/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze;
avverso la sentenza in data 20.9.2000 del tribunale di Prato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. dr. F. Hinna Danesi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 20.9.2000 il tribunale di Prato, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, dichiarava non doversi procedere nei confronti di IN AR e AN MA in ordine al reato di cui all'art. 640 bis c.p., loro ascritto in concorso, perché estinto per prescrizione.
Avverso tale pronuncia ricorre il procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze denunciando violazione di legge e sostenendo che il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 640 bis c.p. costituisce ipotesi autonoma di reato, come tale non suscettibile di giudizio di comparazione fra circostanze di segno opposto e dunque sottoposto quoad poenam al termine di prescrizione decennale.
Il ricorso è infondato, atteso che, secondo la giurisprudenza delle sezioni unite di questa suprema Corte, l'ipotesi criminosa de qua costituisce circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 c.p. e non figura autonoma di reato (sez. un., 26.6.2002, Pm in proc. Fedi, rv 221663). Deve tuttavia rilevarsi che il fatto come contestato agli imputati (essersi procurati l'ingiusto profitto del contributo di un milione di lire in danno dell'Associazione Intercomunale n.
9 - Area Pratese, con artifizi e raggiri consistenti nell'aver falsamente affermato, in un'attestazione di frequenza ed in una fattura, la frequenza di un corso di formazione da parte di un proprio dipendente) rientra ora nella sopravvenuta previsione di cui all'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato), introdotto dall'art. 4 della legge 29.9.2000 n. 300. Tale disposizione - che sanziona chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato, enti pubblici o dalle Comunità europee - appare infatti, nonostante la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis" che sembrerebbe indicarne una funzione sussidiaria, in chiaro rapporto di specialità con la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in riferimento a quelle condotte di utilizzazione o presentazione di documentazione falsa - ben diverse dalla semplice attestazione di fatti non conformi al vero o al silenzio - la cui natura di artifizi o raggiri non può essere revocata in dubbio.
Ne deriva, in linea di principio, la conclusione che il legislatore del 2000, il quale si prefiggeva di estendere l'area di punibilità dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche ricomprendendo in essa anche quelle ipotesi per la cui repressione sarebbe stato insufficiente lo schema della truffa, ha in realtà assoggettato al nuovo e più contenuto trattamento sanzionatorio vari comportamenti decettivi (come quello oggetto del presente giudizio, caratterizzato anche dalla presentazione di una fattura falsa) che, prima dell'introduzione dell'art. 316 ter c.p., sarebbero pacificamente rientrati nella più grave previsione dell'art. 640 bis c.p.;
nonché, con riferimento al caso concreto, che non raggiungendo il profitto conseguito dagli imputati la soglia minima di punibilità prevista dal comma secondo del predetto art. 316 bis, la condotta contestata non ha più rilievo penale, ma rimane sanzionata esclusivamente in via amministrativa.
Annullato il provvedimento impugnato, gli atti vanno trasmessi all'autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza.
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 316 ter, comma secondo, c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Prato per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2003