Sentenza 16 febbraio 2006
Massime • 1
Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), nella condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità da "reddito minimo di inserimento", che non rientra nell'ambito delle erogazioni pubbliche prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente a quelle finalizzate a dare impulso ed a fornire supporto agli operatori economici privati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2006, n. 7569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7569 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 16/02/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 240
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 33880/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA OS;
contro la sentenza 13 aprile 2005 della Corte d'Appello di Catanzaro;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Dr. Antonello Mura che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza in ordine al capo a) e per l'annullamento della stessa sentenza in ordine al capo b) limitatamente alla determinazione della pena con rinvio alla Corte d'Appello sul punto;
Rigetto nel resto;
Udito per la ricorrente l'avvocato Vulcano Luigi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Catanzaro, confermando la decisione del Tribunale di Crotone, ha ritenuto OS VA responsabile dei reati di cui all'art. 483 c.p. e art. 316 ter c.p. per aver conseguito dal comune di Cutro, falsamente attestando l'assenza di un patrimonio immobiliare, un reddito minimo di inserimento.
2. Ricorre la VA che, con un primo motivo, deduce la violazione di legge in quanto non sarebbe configurabile un concorso formale tra gli art. 316 ter c.p., e 483 c.p.. La sentenza sul punto sarebbe anche affetta da inesattezze laddove ha qualificato la domanda della ricorrente come atto di notorietà, domanda che d'altra parte non è nemmeno atto pubblico e che non viene nemmeno inserita nel suo contenuto rappresentativo in un atto del pubblico ufficiale. Nè vi sarebbe la violazione dell'art. 316 ter c.p., in quanto il semplice mendacio nella domanda non si configura come artifizio o raggiro, condotte costitutive anche del delitto in esame. Se poi non si considerassero tali condotte come costitutive dell'art. 316 ter c.p., e non si ritenesse dunque che il reato è pur sempre riconducibile alla truffa, allora si dovrebbe concludere che dell'art. 316 ter c.p., si è fatta applicazione retroattiva in quanto ritenuto violato per un fatto commesso anteriormente alla sua entrata in vigore.
3. Vi sarebbe inoltre un vizio di motivazione in ordine all'accertamento dei fatti non essendosi valutato che la VA utilizzava un immobile come abitazione, mentre il reddito del secondo era interamente goduto dal marito separato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Iniziando dall'art. 316 ter c.p., (capo A dell'imputazione), va subito osservato come questa Corte, proprio a proposito del reddito minimo di inserimento, abbia già osservato che la disposizione (al pari dell'art. 640 bis c.p.) non si riferisce a qualunque erogazione pubblica, ma solo a quelle finalizzate a dare impulso e a fornire supporto agli operatori economici privati (sez. 6^, sent. n. 26919/2005). Restano quindi escluse dal campo di operatività delle norme citate le erogazioni dirette a fornire mezzi di sussistenza, aiuto economico o integrazione di reddito a fine assistenziale, quale appunto quella in esame.
2. Tale indirizzo, fondato sui lavori preparatori, sulla terminologia impiegata e sulla collocazione sistematica della norma, deve essere ribadito, con la conseguenza che, essendo stato addebitato alla VA un semplice mendacio, elemento sufficiente, in tesi, ad integrare la violazione dell'art. 316 ter c.p., ma non gli artifizi e raggiri della truffa, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine al capo A perché il fatto non sussiste.
3. Quanto al falso (capo B) va ricordato che alla VA si addebita di non aver esposto nella domanda di essere comproprietaria di un edificio diverso dall'abitazione.
Al riguardo deve rilevarsi che la domanda per ottenere il reddito minimo d'inserimento venne sottoscritta dall'interessata, conformemente a quanto disposto, a norma della legge di "autocertificazione" n. 15 del 1968 (D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, art. 6, comma 7). Ne deriva essa costituiva documento fidefacente ai sensi dell'art. 483 c.p. circa il possesso dei requisiti per l'ammissione da parte del richiedente.
Tuttavia se è vero che tra tali requisiti v'è anche quello dell'assenza di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'abitazione principale (D.Lgs. cit., art. 6, comma 4,), è anche vero che il patrimonio immobiliare, la cui presenza non poteva essere taciuta, deve intendersi come quello che fosse posseduto dal richiedente, attualmente o potenzialmente, perché solo la proprietà non disgiunta dal possesso del bene è indice di (relativa) ricchezza, ragionevolmente ostativa della ammissione al beneficio.
4. Nella specie la ricorrente aveva dedotto, con i motivi d'appello, che la casa di cui risultava catastalmente comproprietaria (e che nella domanda non aveva ricordato) era in realtà effettivamente e definitivamente posseduta per l'intero dal marito da cui ella era separata. E poiché per quanto detto l'accertamento di tale circostanza è dirimente ai fini della sussistenza del falso, la sentenza impugnata va annullato in ordine al capo B per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo A;
annulla la medesima sentenza relativamente al capo B e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2006