Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 1
Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall'art. 316 ter cod. pen., e non quello di cui all'art. 640 bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), la condotta di mero mendacio (nella specie consistita nella presentazione di un'istanza tendente all'erogazione pubblica nella quale veniva rappresentato il possesso del requisito richiesto del cosidetto reddito minimo, tacendo la disponibilità di beni) non accompagnata da ulteriori modalità ingannevoli.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2003, n. 39761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39761 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Renato AQUARONE - Presidente -
Dott. Giovanni DE ROBERTO - Consigliere -
Dott. Arturo CORTESE - Consigliere -
Dott. Vincenzo ROTUNDO - Consigliere -
Dott. Carlo DI CASOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, avverso la sentenza in data 7-1-2002 del Tribunale di Crotone nei confronti di:
IL NT.
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1.1. - Con sentenza in data 7/1/2002 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Crotone ha applicato, ai sensi dell'art.444 c.p.p., a IL AN la pena di mesi tre di reclusione, limitatamente alla somma di L. 19.903.000 indebitamente percepita e previa modifica della imputazione di cui al capo a) della rubrica (reato previsto dagli artt. 640 e 640 bis c.p.) nell'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p., concedendo all'imputato la sospensione condizionale della pena.
Con la medesima sentenza è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti del IL in ordine al reato di cui al capo a), limitatamente alle somme di L.
9.500.000 cadauno, dichiarate come godute a titolo di reddito negli anni 1997 e 1998, perché il fatto non sussiste.
In particolare, in accoglimento di concorde richiesta in tal senso delle parti, il GUP ha ritenuto che la condotta contestata sub A), consistendo non in raggiri o artifici ma nella semplice utilizzazione o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o nella omissione di informazioni dovute, dovesse essere sussunta nella ipotesi criminosa prevista dall'art.316 ter c.p. e non in quella di cui agli artt. 640 e 640 bis c.p.,
originariamente contestata.
1.2. - Avverso la predetta sentenza del 7/1/2002 ha proposto appello il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, secondo il quale, invece, la condotta posta in essere dall'imputato, essendosi "sostanziata nella fraudolenta rappresentazione agli organi decidenti di false ed ingannevoli realtà di fatto, artificiosamente coordinate tra loro sì da essere idonee a trarre in errore i destinatari, così come avvenuto", realizzerebbe il reato di cui all'art. 640 bis c.p., sicché, data la sussidiarietà della ipotesi criminosa di cui all'art. 316 ter c.p., sarebbe "legalmente esclusa la configurabilità" di quest'ultima fattispecie.
1.3. - La Corte d'Appello di Catanzaro, trattandosi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha trasmesso gli atti a questa Corte, qualificata la proposta impugnazione come ricorso per cassazione.
DIRITTO
2.1. - Il Giudice dell'udienza preliminare di Crotone ha compiutamente spiegato, nella sentenza censurata, perché (in accoglimento della concorde richiesta in tal senso formulata dalle parti) ha ritenuto di qualificare la condotta posta in essere dall'imputato, in riferimento al capo a) della rubrica, come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ai sensi dell'art. 316 ter c.p. e non come violazione dell'art. 640 bis c.p., come originariamente contestato.
In particolare, il giudice di merito, dopo avere premesso che "i due reati si differenziano in ordine alla condotta, dovendosi ricondurre quella ex art. 640 bis nei raggiri e negli artifici di cui all'art.640 c.p. e quella di cui all'art. 316 ter nella utilizzazione o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nell'omissione di informazioni dovute", ha preso in esame la condotta contestata all'imputato nel capo di imputazione ("aver dichiarato il falso nell'istanza e nelle autocertificazioni allegate e/o aver taciuto la disponibilità di beni mobili e/o immobili ostativa alla concessione del beneficio") e ha concluso che nel caso di specie si trattava di semplice "mendacio" e che pertanto il fatto andava sussunto nell'ipotesi criminosa di cui all'art. 316 ter c.p.. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro ritiene, invece, nel suo ricorso, che la condotta posta in essere da IL AN sia consistita nella "fraudolenta rappresentazione agli organi decidenti di false ed ingannevoli realtà di fatto, artificiosamente coordinate tra loro sì da essere idonee a trarre in errore i destinatari", e cioè, a quanto sembra di capire, è dell'avviso che, nel caso di specie, al mendacio si sia accompagnato un quid pluris, che andava ben oltre la semplice esposizione di dati falsi.
2.2. - Nel caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ricorso a mezzo del quale venga contestata la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, questa Corte è tenuta a verificare se il fatto, così come accertato e valutato dal giudice di merito e dalla sentenza che ha recepito l'accordo delle parti, sia riconducibile al paradigma della fattispecie incriminatrice ritenuta nella sentenza, ma non può rivalutare o valutare diversamente il fatto storico, risultante dagli atti e dall'accordo delle parti (sez. I, sent. 4973 dell'11/3/1992, rv.189892). Nel caso di specie il fatto contestato, accertato e valutato dal Giudice dell'udienza preliminare di Crotone, consisteva nell'avere l'imputato presentato al Comune di Isola Capo Rizzuto una istanza tendente alla erogazione di somme riguardanti il cd. reddito minimo, nella quale si rappresentava di possedere i requisiti richiesti e si tacevano disponibilità di beni.
Correttamente, pertanto, nella sentenza censurata tale condotta (che si è sostanziata nella semplice esposizione di dati falsi e che era priva di malizie ulteriori, dirette alla induzione in errore del soggetto passivo per conseguire indebitamente il beneficio) è stata configurata (recependo l'accordo sul punto delle parti) come infrazione dell'art. 316 ter c.p.. Come questa Corte ha già chiarito (sez. VI, u.p. 30/10/2001, P.M. c/ Cogno ), il legislatore, conscio della presenza nell'ordinamento della già rigorosa fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p., si è premurato di non lasciare, rispetto alla specifica definizione del concetto di frode contenuta nella Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, approvata a Bruxelles il 28/7/1995, nessun'area di possibile assenza di sanzione penale e ha per questo introdotto una nuova figura delittuosa (quella appunto di cui all'art. 316 ter c.p.) che riproducesse alla lettera l'anzidetta definizione, con espressa e prioritaria salvezza della preesistente figura della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In definitiva, nell'ambito revisionale di quest'ultima disposizione ricadono anche le situazioni riducibili al mero mendacio, che, alla stregua dell'elaborazione interpretativa offerta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 26.01.1994 e, più chiaramente, nell'ordinanza n. 433 del 14.12.1998, non integrano ipotesi di truffa. Il concorso fra le norme dell'art. 640 bis e dell'art. 316 ter c.p. non può, dunque, che risolversi in base al criterio della sussidiarietà, per cui l'applicabilità della prima norma, sostanzialmente e formalmente prioritaria, esclude l'applicabilità dell'altra. Di conseguenza, a fronte di un fatto riconducibile alla descrizione di cui all'art.316 ter c.p., il giudice, pur in assenza di ulteriori modalità
ingannevoli, deve previamente verificare, secondo i normali canoni ermeneutici, se ricorra o meno la fattispecie delittuosa dell'art.640 bis c.p. e, solo all'esito negativo di tale verifica, potrà e dovrà valutare se possa eventualmente trovare applicazione la norma di cui all'art. 316 ter c.p.. Ricorre quest'ultimo reato e non quello di truffa ex art. 640 bis, quando l'addebito non descriva alcun artificio o raggiro diverso dalla presentazione di documenti falsi (U.P. 23.9.02 D'amico e Careddu).
Non essendosi, pertanto, verificato alcun evidente errore di diritto, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 OTTOBRE 2003.