Sentenza 22 marzo 2002
Massime • 1
Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall'art. 316 ter cod. pen., con l'espressa salvezza dell'eventualità che il fatto costituisca il più grave reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura, con riguardo all'ipotesi dell'"utilizzo" di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, a condizione che tale condotta non sia accompagnata da ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, respingendo un ricorso del PM, ha ritenuto che correttamente fosse stato fatto rientrare nelle previsioni dell'art. 316 ter, comma II, cod. pen.- sanzionate, in ragione dell'entità della somma indebitamente percepita, solo in via amministrativa - la condotta consistita nella presentazione, a sostegno di una richiesta di contributo della provincia per l'acquisto di un autoveicolo industriale, di una fattura recante l'indicazione di un prezzo maggiore di quello effettivo).
Commentario • 1
- 1. Falsa dichiarazione per ottenere il reddito di cittadinanza: configurazione di reati tra falsità ideologica e indebita percezione di erogazioni pubbliche (Giudice…https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2002, n. 23083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23083 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE LACANNA - Presidente - del 22/03/2002
Dott. DIANA LAUDATI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE - Consigliere - N. 276
Dott. SECONDO CARMENINI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FILIBERTO PAGANO - Consigliere - N. 21135/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANOnei confronti di
OR TH
avverso la sentenza dal tribunale di Bolzano del 21.11.2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carmenini, udite le conclusioni del P.G., Dott. Giovanni Galati, che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore dell'imputato, Avv. Salvatore di Mattia, che si è associato
OSSERVA
HE RA veniva rinviato al giudizio del tribunale di Bolzano per il delitto di cui all'art.640 bis C.P. per avere ... "con artifizi e raggiri, consistiti nella presentazione alla Provincia Autonoma di Bolzano di un preventivo di spesa e di una fattura di acquisto con importi maggiorati ... indotto in errore l'ente pubblico sull'entità della spesa ammissibile a contributo con pari danno...". Nel concreto la condotta contestata era consistita nell'avere acquistato un veicolo industriale ammesso a contributo della Provincia, presentando la fattura n. 17609 dell'8.11.1994 emessa dall'Autoindustriale s.r.l. per l'importo di lire 46.000.000, oltre I.V.A., mentre l'effettiva spesa sostenuta era di lire 41.270.000, oltre I.V.A., ed ottenendo, in tal modo, un indebito vantaggio patrimoniale di almeno lire 473.000.
Il giudice unico del tribunale di Bolzano, a conclusione del giudizio, qualificava il fatto come rientrante nella fattispecie prevista dall'art.316 ter C.P. introdotto dall'art.4 L.29 settembre 2000, n.300, ed in particolare nell'ipotesi contemplata al secondo comma della norma (configurante un illecito amministrativo), in ragione dell'ammontare del contributo illecitamente percepito;
assolveva, pertanto, l'imputato dal reato ascrittogli per non essere il fatto più previsto come reato e disponeva trasmettersi gli atti all'autorità amministrativa competente per l'applicazione della sanzione amministrativa.
Nell'elaborata sentenza il giudice di merito enuclea taluni principi che possono essere così sintetizzati: il nuovo reato rubricato come art.316 ter c.p. corrisponde - per struttura, soggetti passivi, natura dell'indebito profitto conseguito e modalità della condotta - allo specifico caso sanzionato ben più gravemente dall'art.640 bis c.p.; posto che lambito di applicazione delle due norme (artt.640 bis e 316 ter c.p.) sembra riferirsi allo stesso ambito, occorre stabilire - nell'individuare la regola da adottare per risolvere il conflitto di applicazione - se operi il criterio di specialità, ovvero di sussidiarietà; l'eventuale adesione al secondo criterio avrebbe come conseguenza la pratica inapplicabilità del nuovo art.316 ter, non essendo immaginabili ambiti di autonomia al di fuori dell'art.640 bis.
il giudicante prosegue ricordando l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte Costituzionale (sent. 25/1994 e ord. 433/98) e recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent.2780/196) in una tematica del tutto simile alla presente e relativa al rapporto tra l'art.640 bis c.p. e l'art.2 D.L.n.701/1986, conv. nella L.898/1996, in materia di frodi comunitarie. Pur sottolineando che detto orientamento qualifica la nuova norma come sussidiaria e quindi residuale rispetto al reato di truffa, egli conclude con l'affermare che proprio un'attenta lettura del tipo di interpretazione data, all'epoca, dal giudice delle leggi e dal giudice della legittimità, rapportata al contenuto del nuovo art.316 ter C.P., finisce per rappresentare il migliore argomento a sostegno della prevalenza del criterio di specialità.
In sostanza con la nuova disciplina si è ottenuto il risultato di sottrarre un limitato settore all'area di condotte rientranti nel reato di truffa, definendole e sanzionandole in maniera autonoma. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione, per saltum, il P.M. presso il tribunale di Bolzano, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione degli artt.640 bis e 316 ter c.p.; sollevando, in subordine, questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art.3 della Carta fondamentale. Il complesso ragionamento del ricorrente si articola su vari punti: la norma dell'art.316 bis c.p. è stata introdotta in sede di recepimento di una convenzione comunitaria per adeguare il diritto interno all'esigenza di delineare come illecito penale la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee;
la giurisprudenza citata dallo stesso tribunale, formatasi sull'art.2 L.898/86 in tema di frodì comunitarie, sottolineava la finalità voluta dal legislatore di non lasciare impunite condotte che potessero sfuggire alla repressione penale, non presentando le connotazioni dell'ipotesi criminosa prevista dall'art.640 bis c.p.; dai lavori preparatori emerge che il legislatore, nel volersi adeguare alla convenzione, ha ritenuto migliore soluzione, rispetto al qualificare automaticamente come truffa ogni caso di esposizione di dati falsi o incompleti, quella di modellare l'intervento sull'esempio dell'art.2 L.898/1986, vale a dire prevedere un trattamento sanzionatorio ad hoc per tutti i casi in cui l'esposizione di dati falsi o incompleti non integri gli estremi della truffa, facendo comunque salva l'inapplicabilità dell'art.640 bis c.p. nei casi in cui invece li integri;
l'interpretazione della norma, offerta dal giudicante, farebbe sorgere seri problemi di disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a fatti di analoga portata (es. truffa con i medesimi mezzi in danno di privati), con violazione del principio stabilito dall'art.3 Cost. Fatta questa esposizione dello stato della problematica sottesa al ricorso in esame, questa Corte non può non rilevare che i notevoli problemi interpretativi e sistematici discendono proprio dal testo dell'art.316 ter e dalla sua collocazione.
Non è di facile percezione, ad esempio, l'obliterazione, nella rubrica, delle Comunità europee e, comunque. la discrasia tra la rubrica dell'articolo in esame (316 ter c.p.) e quella dell'art.640 bis c.p.; e così lo stretto ed esplicito collegamento tra le due norme farebbe ritenere che l'inserimento sistematico più appropriato per l'art.316 ter sarebbe stato tra i delitti contro il patrimonio. In una simile situazione non pare a questo Collegio che possa essere di risolutivo aiuto l'attardarsi ad approfondire i concetti di sussidiarietà o specialità delle norme, perché, nel caso in esame sembrerebbe trattarsi quasi di un criterio di sussidiarietà espresso ("salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis") il quale, in realtà, disegna e ritaglia una fattispecie normativa specifica nell'ambito della più generale previsione della truffa comunitaria.
Del resto le Sezioni Unite penali di questa Corte (v. sentenza 24 gennaio - 15 marzo 1996, Panigoni ed altri), nell'affrontare una problematica per molti versi simile a quella che qui si dibatte, ebbero a ritenere che per i fatti anteriori alla modifica introdotta con l'art.73 L.142/1992, il reato di frode comunitaria, previsto dall'art.2 L.n.898/1986, ha carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata;
con la conseguenza che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato semplicemente all'esposizione di dati e notizie falsi e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino artifici e/o raggiri di altra natura, che integrano, invece, il delitto di truffa aggravata.
Per andare alla sostanza delle cose, pare a questa Corte che la risoluzione del problema stia nel canone primario che deve orientare l'interprete della legge penale sostanziale: egli non può giungere in via ermeneutica a debordare dal fondamentale principio nullum crimen, nulla pena sine lege.
Tale principio rapportato alla norma dell'art.316 ter c.p. evidenzia un dato che non può essere ritenuto dubbio: il legislatore ha delineato una ben precisa condotta illecita, la ha definita quale reato nei casi di indebita percezione di somme più elevate, punendola con una pena definita;
la ha degradata a violazione amministrativa per i casi più lievi.
Per quella certezza che è dovuta nella definizione dell'ambito della norma penale, l'interprete non può che prendere atto che il legislatore ha inteso punire la seguente condotta: "Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente ... è punito con...". Rendere sistematica questa previsione con l'espressa dizione "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art.640 bis" non è compito di facile momento. È probabile che il legislatore abbia inteso porsi in quella fascia di ardua definizione aprioristica in cui la mera ostentazione di documenti o il mero silenzio (omissione di informazioni) possono non configurare artificio o raggiro;
è altrettanto probabile, tuttavia, che così facendo si è piuttosto indebolito il campo della tutela degli interessi finanziari pubblici, anche comunitari.
Vanno, tuttavia, ripresi i ragionamenti di questa Corte (S.U. cit.) e va affermato che la norma, nel vastissimo ventaglio di comportamenti ha enucleato quello di gravità minore, rappresentato dal semplice "utilizzo" (che è pur sempre termine più ampio della "esposizione" di cui all'art.2 L.898/1986) e soltanto a tale condotta, non accompagnata da ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo, ha inteso collegare conseguenze più favorevoli in termini sanzionatori di quelle prevista per il delitto di truffa. Si tratta di una scelta le cui finalità non appaiono contrastanti con i principi costituzionali, sicché la relativa eccezione di illegittimità costituzionale della norma in esame va disattesa. comunque, al caso di specie in maniera conclusiva, deve rilevarsi, che il giudice di merito ha accertato che il RA si è limitato a presentare una fattura attestante cosa non vera (una somma superiore a quella sborsata), senza mettere in atto "ulteriori malizie"; ha, quindi, correttamente applicato l'art.316 ter c.p. che delinea e punisce (penalmente o amministrativamente) proprio simili comportamenti. La sentenza impugnata, quindi, non merita censure, con la. conseguenza che il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002