Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2002, n. 23083
CASS
Sentenza 22 marzo 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall'art. 316 ter cod. pen., con l'espressa salvezza dell'eventualità che il fatto costituisca il più grave reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura, con riguardo all'ipotesi dell'"utilizzo" di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, a condizione che tale condotta non sia accompagnata da ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, respingendo un ricorso del PM, ha ritenuto che correttamente fosse stato fatto rientrare nelle previsioni dell'art. 316 ter, comma II, cod. pen.- sanzionate, in ragione dell'entità della somma indebitamente percepita, solo in via amministrativa - la condotta consistita nella presentazione, a sostegno di una richiesta di contributo della provincia per l'acquisto di un autoveicolo industriale, di una fattura recante l'indicazione di un prezzo maggiore di quello effettivo).

Commentario1

  • 1Falsa dichiarazione per ottenere il reddito di cittadinanza: configurazione di reati tra falsità ideologica e indebita percezione di erogazioni pubbliche (Giudice…
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2002, n. 23083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23083
Data del deposito : 22 marzo 2002

Testo completo