Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2014, n. 44791
CASS
Sentenza 11 luglio 2014

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Massime1

In tema di stupefacenti, stante la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, l'affermata continuazione tra i reati può determinare l'annullamento della sentenza impugnata qualora sia possibile ritenere che la pena inflitta possa essere rideterminata dal giudice del rinvio per effetto dell'applicazione del principio di prevalenza della legge penale più favorevole al reo. (In applicazione del principio la Corte ha confermato la sentenza impugnata, escludendo effetti favorevoli dall'applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, nella sua originaria versione, atteso che l'imputato era stato condannato per detenzione e cessione sia di droghe leggere sia di droghe pesanti, di talché tale applicazione avrebbe determinato la configurabilità di un ulteriore reato satellite, in ragione della natura diversificata degli stupefacenti, con ulteriore aumento della pena già inflitta).

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  • 1Il difficile percorso del TU 309/90
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 14 luglio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2014, n. 44791
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44791
Data del deposito : 11 luglio 2014

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