Sentenza 12 marzo 2014
Massime • 2
In tema di ricorso per cassazione, la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento consente al ricorrente di giovarsene, purché i motivi originari di ricorso abbiano demandato alla Corte di cassazione, in forma anche indiretta, un controllo della motivazione in tema di definizione della pena. (Fattispecie relativa alla sentenza n. 32 del 2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni modificatrici del trattamento sanzionatorio di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, come introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, determinando la reviviscenza delle originarie sanzioni edittali).
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando, quale riferimento per il calcolo dell'aumento per la ritenuta continuazione, i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale. (Nella fattispecie l'aumento per la continuazione era stato determinato in mesi otto di reclusione in relazione ad una sola condotta illecita avente ad oggetto le droghe cosiddette "leggere").
Commentario • 1
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2014, n. 24606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24606 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 12/03/2014
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - N. 491
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 3042/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO AE n. 16.06.1976;
avverso la sentenza n. 3503/13 della Corte d'appello di Napoli del 11.06.2013;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 12 marzo 2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aumento di pena per la continuazione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di PO AF dal Tribunale di Nola in data 16.01.2013 in ordine a due delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (coltivazione di canapa indiana- capo b, detenzione di cocaina - capo c).
Propone ricorso per cassazione l'imputato denunciando vizio di motivazione, evidenziandosi "l'inconsistenza del compendio probatorio posto alla base della sentenza di primo grado e come pertanto sussistessero le condizioni per giungere ad un proscioglimento nel merito attraverso un'attività di mera constatazione dell'effettivo contenuto delle risultanze processuali".
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, ex art. 606 c.p.p., comma 3, perché proposto per motivi manifestamente infondati e, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata, essendosi fatto ricorso a formule di stile.
E il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180;
Cass. 4, 1 aprile 2004, Distante, RV 228586). Ciò rilevatoci Collegio non può non tener conto che, nelle more del giudizio di legittimità, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, depositata il 25.02.2014, che, per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, cioè del testo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nella formulazione di cui alla predetta legge cd. "Fini - Giovanardi", determinando, come dalla Corte Costituzionale espressamente affermato, l'applicazione del predetto D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e relative tabelle nella formulazione originaria (Legge cd. "Iervolino - Vassalli"). Si pone, dunque, la questione dell'incidenza che può avere sulla quantificazione della pena, in ordine all'applicazione dell'istituto della continuazione, il decisum della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 del 25.2.2014, che ha dichiarato, come già riportato, l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt.
4 - bis e 4 - uicies ter, (convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1), con i quali il legislatore aveva uniformato il trattamento sanzionatorio relativo alle ipotesi di reato concernenti le cd. "droghe leggere" con quelle riferite alle cd. "droghe pesanti";
trattamento sanzionatorio che, viceversa, il testo originario del D.P.R. n. 309 del 1990, aveva configurato in termini largamente differenziati, mediante la previsione di una cornice edittale di maggiore o minore severità in relazione alla specifica natura della sostanza stupefacente considerata.
Secondo l'espressa indicazione del giudice delle leggi, con la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, "riprende applicazione il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate" (con il conseguente ripristino del differente trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le cosiddette "droghe leggere", puniti con la pena della reclusione da due a sei anni oltre la multa, rispetto ai reati concernenti le cosiddette "droghe pesanti", puniti con la pena della reclusione da otto a venti anni, oltre la multa), atteso che i vizi procedurali in cui era incorso il legislatore del 2006 (in sede di conversione dell'originario decreto - legge), dovevano considerarsi tali da dar luogo ad un atto legislativo affetto da un "vizio radicale nella sua formazione come tale inidoneo ad innovare l'ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa (sentenze n. 123 del 2011 e n. 361 del 2010)". Sulla base di tale premessa, la Corte Costituzionale ha quindi evidenziato come, a seguito dell'intervenuto annullamento degli artt.
4 - bis e 4 - uicies ter citt., si ponesse al giudice ordinario il compito di "individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in quanto non presuppongono la vigenza degli artt.
4 - bis e 4 - vicies ter" dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Dunque la "disapplicazione" nei processi delle norme dichiarate incostituzionali, attenendo a situazioni anteriori alla decisione della Corte, permette di postulare una sorta di retroattività degli effetti della pronuncia d'incostituzionalità. In questo caso, si tratta di una invalidità originaria delle norme oggetto della declaratoria di incostituzionalità: norme che la pronuncia della Corte costituzionale ha fatto venir meno ex tunc - con efficacia retroattiva - come se le norme annullate non fossero mai venute alla luce;
ripristinando oltretutto in tale ambito la previgente disciplina, con la relativa distinzione giuridica e di pena tra droghe pesanti e leggere.
Circa la possibilità che la nuova disciplina Risultante dall'intervento della Corte costituzionale,si possa applicare anche ai giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione, senza che sia necessario che gli originari motivi di ricorso siano integrati da motivi nuovi aggiunti è già stata affermata in precedenza (V Sez. 6^, 19 luglio 2012, n. 37102, Checcucci, Rv. 253471; Sez. 3^, 8 marzo 1999, n. 3091, Cangelosi, Rv. 213574), laddove si è affermato che il giudice di legittimità non può non tenere conto della inapplicabilità della normativa dichiarata illegittima, ed essendo, invece, sufficiente che i motivi originari abbiano investito il giudice di legittimità del controllo della motivazione. Per altro, per il caso di specie, come già riportato, vi è una specifica richiesta avanzata tempestivamente dalla Difesa con le memorie indicate.
Poiché la normativa precedente (Iervolino - Vassalli), prevedendo per le droghe cd. leggere una pena, sia con riferimento al minimo che al massimo edittale, del tutto più favorevole rispetto a quella ritenuta incostituzionale, è indiscusso che vada disposta la rivalutazione dosimetrica della pena, in quanto se questa è stata inflitta discostandosi dal minimo edittale l'entità di tale minimo costituisce un parametro necessario e determinante per quantificare lo scostamento. In altri termini, la sopravvenienza della disciplina con un trattamento sanzionatorio più favorevole, caratterizzato appunto da un abbassamento del minimo edittale, rilevante sia come pena minima irrogabile sia come parametro per la determinazione di pena che da esso si discosti, impone la piena rivalutazione di merito della pena applicata in precedenza.
Diversamente, per quanto riguarda le droghe cd. pesanti, la questione non si pone, attesa la diversità del minimo edittale in misura maggiore prevista dalla legge Iervolino - Vassalli rispetto a quella dichiarata incostituzionale, cosicché, in virtù del principio di diritto sostanziale e costituzionale della applicazione della legge più favorevole al reo, rimane la pena irrogata dal giudice, anche se inferiore al minimo edittale della pena prevista dalla norma ritornata in vigore per effetto della pronuncia di incostituzionalità.
Se tale soluzione è intuitivamente applicabile al caso di pena relativa a condanna per un singolo episodio, essendo facilmente individuabile il riferimento al minimo edittale, non tanto può affermarsi in caso di più episodi ritenuti in continuazione, in ordine ai quali può verificarsi, in questa materia riguardante le sostanze stupefacenti, che, restando invariata la pena base in quanto riferentesi a delitto la cui pena edittale non è stata coinvolta dalla dichiarazione di incostituzionalità (come nel caso di specie), gli aumenti per la continuazione possano riguardare delitti aventi ad oggetto le cd. droghe leggere, laddove è certamente più complesso verificare se tali aumenti, ancorché il giudice nel quantificarli abbia dovuto far riferimento al minimo edittale di gran lunga superiore previsto dalla norma dichiarata incostituzionale, abbiano inciso in maniera significativa nella determinazione della pena complessiva. In tal senso si vuole evidenziare che la presenza di un aumento minimo, a titolo di continuazione in riferimento a delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aventi ad oggetto droghe leggere, legittimamente potrebbe condurre alla conferma di quella quantificazione in quanto ritenuta adeguata al caso e che sarebbe stata tale anche con riferimento al precedente minimo edittale (Sez. 6^, sent. n. 17176 del 2 - 17.4.2008 in proc. Meca), escludendosi qualsiasi invasione, da parte di questa Corte, del terreno di valutazione discrezionale della quantificazione della pena del giudice del merito.
Dunque, tale verifica va, comunque, effettuata ritenendo il Collegio che, con il ripristino della distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, a seguito della sentenza della giudice delle leggi richiamata, in caso di più episodi contestati di detenzione a fine di spaccio di tali diversi tipi di droga, già ritenuti in continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., debbano diversificarsi i corrispondenti aumenti di pena a tale titolo.
Orbene, nel caso di specie la pena detentiva irrogata dal giudice di primo grado ha avuto riguardo al delitto contestato al capo C) considerato fatto più grave, in quanto concernente droghe pesanti, e la pena detentiva base è stata fissata in anni due di reclusione, con applicazione della continuazione determinata in mesi otto di reclusione in ordine al delitto di cui al capo B), concernente droghe leggere.
Ciò precisato, è di tutta evidenza che il giudice del merito, nel quantificare l'aumento per il delitto sub B), ha dovuto tener conto della pena edittale prevista dalle norme vigenti al momento della decisione, dichiarate incostituzionali dalla citata sentenza n. 32/14, che per entrambe le sostanze (droghe leggere e droghe pesanti) prevedeva la pena della reclusione da sei a vent'anni, a fronte della precedente legge (la Iervolino Vassalli) che, nel distinguere i due tipi di droga, prevede la pena da 8 a 20 anni di reclusione, oltre multa, per quelle pesanti e la reclusione da 2 a 6 anni, oltre multa, per le droghe leggere.
Si impone, pertanto, l'annullamento sul punto dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Napoli per un nuovo esame in riferimento ai principi ora enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio applicato e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2014