Sentenza 11 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2001, n. 5420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5420 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO542 0/01 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto AVVOCATI OMORAR, SEZIONE SECONDA CIVILE PROCEDIMENTO- .45 m०794192 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 17314/98 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO 20340/98 Cron. 11700 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 1970 Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Ud. 23/01/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO ha pronunciato la seguente SE N TENZA IL, SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 0000 1.1. APR. 2001 D'PO DO, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA QUATTRO FONTANE 10, presso lo 55 1-3000 studio dell'avvocato CIARDO DANIELA, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrente 00519546
contro
--- MESSAPICA in persona del Sindaco COMUNE CEGLIE pro-tempore; - intimato e sul 2° ricorso n° 20340/98 proposto da: 2001 COMUNE CEGLIE MESSAPICA, in persona del Sindaco p.t. 119 Prof. Pietro MITA, elettivamente domiciliato in ROMA -1- VIA E. MONACI 5 INT.A, difeso dagli avvocati EL SANDRO RIZZO GUENDALINA, giusta delega in ' atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
D'PO DO;
; intimato --- avversO l'ordinanza n. 14/97 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 21/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato D'PO Armando, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso l'inammissibilità ° rigetto principale e dell'incidentale; udito l'Avvocato EL RO, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo, assorbiti gli altri, per il ricorso principale, per l'assorbimento del ricorso incidentale. -2- R.G.N.17314/98+20340/98 Oggetto: Avvocati-onorari-procedimento-Legge n.794/42 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza depositata il 21 luglio 1997, il di Brindisi, giudice unico del tribunale pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 30 della legge 13 giugno 1942 n.794, promosso dal Comune di Ceglie Messapica avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente di quel tribunale su ricorso dell'Avv. Armando D'PP per il pagamento della complessiva somma di lire 94.795.000, oltre IVA e CAP e oltre interessi legali dal 30-1-1995 fino al soddisfo, nonché spese e competenze del procedimento monitorio il tutto preteso dal predetto legale per attività difensiva svolta in favore del Comune in n.18 controversie per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte - F ha revocato liquidando in favoreil decreto ingiuntivo, dell'Avv.D'PP la complessiva somma di lire बक 42.251.170, di cui lire 4.442.565 per spese, lire 11.605.000 per diritti e lire 26.192.000. per onorari, con interessi legali dal 3-6-1996, oltre IVA e CAP, come per legge;
ha dichiarato , inoltre, 2 compensate per ½ le spese del giudizio, ponendo a carico dell'opponente la restante metà, che ha liquidato, nell'intero, in complessive lire 4.710.000, di cui lire 210.000 per spese, lire 1.500.000 per diritti e lire 3.000.000 per onorari. Il giudice è pervenuto alla liquidazione, negli importi suindicati, dei compensi spettanti al predetto legale, per avere ritenuto che il grado di complessità della singola controversia trattata dalla incontroversa circostanza appare attenuato che le questioni affrontate in ciacuna causa sono sostanzialmente identiche, e che, inoltre, gli interessi legali sulla somma dovuta devono essere computati con decorrenza dalla data di dismissione del mandato (3-6-1996). Ricorre per la cassazione dell'ordinanza deducendo cinque motivil'Avv. Armando D' PP, di gravame;
resiste con controricorso il Comune di Ceglie Messapico, in persona del sindaco pro incidentale tempore, che propone anche ricorso condizionato per quattro motivi. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 3 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 30 legge n. 794/1942, per essere stata decisa la causa di opposizione de qua dal giudice unico, anziché dal tribunale in camera di consiglio. 2) Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla operata "liquidazione degli onorari al minimo tariffario" e in difformità del parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine, che aveva ritenuto di controversia,liquidare un onorario per ciascuna facendo una media tra il minimo ed il massimo degli scaglioni tariffari applicabili a ciascuna delle stesse. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 115 della tariffa forense, per mancato riconoscimento del diritto al rimborso forfettario delle spese ex art.15 della legge professionale. بدانیم 4) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. nonché manifesta illogicità, in relazione all'errato riconoscimento della decorrenza degli interessi sulle somme liquidate a far tempo dalla data di dismissione del mandato, e non, come sarebbe stato giusto e corretto, dalla data di inoltro delle parcelle (30-1-1995), che, 4 equivalendo ad una richiesta di pagamento, è atto idoneo a costituire in mora il cliente. 5) Violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., per mancata liquidazione delle spese e competenze del ivi comprese le speseprocedimento d'ingiunzione, cosiddette di "opinamento", nonostante l'acclarato ed incontestato credito esistente a favore del ricorrente al momento del ricorso per ingiunzione e la mora del comune nel pagamento degli onorari. Con il controricorso, il Comune di Ceglie Messapico ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art.325 c.p.c. (9-10- 1998), decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza impugnata, avvenuta in data 31-7- 1997. На denunciato, poi, con il ricorso incidentale condizionato: 1) Violazione dell'art.1 D.M. 24-11-1990 n. 392 e artt. 10 e 11 delle preleggi. Violazione per erronea applicazione art.1 D.M. 5-10-1994 n.585, per avere fatto applicazione, il tribunale, per la liquidazione dei compensi al ricorrente della tariffa di cui al D.M. del 1994, e non di quella di cui al D.M. del 1990, pure essendosi esaurita 5 l'attività difensiva dell'Avv.D'PP alla fine del 1993. 2) Violazione dell'art.5 D.M. 24-11-1990 n. 297, per mancata applicazione, nella liquidazione dei compensi, del criterio di cui alla predetta norma, trattandosi di ipotesi di difesa di un unico cliente (Comune di Ceglie Messapica) contro più parti in controversie aventi il medesimo oggetto. 3) Violazione artt. 1 e 5 D.M. 24-11-1990 n.297, per la illegittima liquidazione a favore del ricorrente dei diritti di procuratore di cui alla tabella B della tariffa forense, che, invece, non sono dovuti all'avvocato per i giudizi davanti alla Corte di Cassazione. 4) Violazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., per avere fatto decorrere gli interessi sulle somme liquidate per compensi dal momento della dismissione del mandato, e non dal momento dell'adozione del provvedimento di liquidazione ( ex art.1224 c.c.); e ciò in quanto il credito è divenuto liquido ed a seguito del provvedimento esigibile soltanto giurisdizionale. 10 L'esame del ricorso principale deve essere preceduto da quello dell'eccezione di inammissibilità del ricorso stesso, sollevata dal controricorrente e ricorrente incidentale. Il Comune di Ceglie Messapico ha preliminarmente dedotto, infatti, la tardività del ricorso del D'PP e, quindi, la sua inammissibilità, per mancata osservanza del termine di cui all'art.325 co.2 c.p.c.; l'eccezione è, peraltro, infondata, dal momento che, non essendo stata mai notificata l'ordinanza di cui all'art.30 L.n.794/42, poi impugnata, che ha carattere decisorio e definitivo, il ricorso ex art.111 Cost. proposto dal D' PP andava notificato come è stato notificato -, in conformità alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, entro il termine "lungo" di cui all'art.327 c.p.c. (sent.SS.UU.5615/98). si rileva, con riguardo al primoCiò assodato, motivo dell'impugnazione principale, che la violazione di legge con esso denunciata (artt.28 e 30 L.n.794/42) è effettivamente sussistente. Risulta, invero, che l'ordinanza de qua, che ha concluso il giudizio di opposizione disciplinato dal citato art.30, è stata emessa dal giudice unico 7 del tribunale di Brindisi, mentre, trattandosi di procedimento in camera di consiglio, la competenza a pronunciarla spettava al tribunale in composizione collegiale, secondo quanto previsto appunto per i procedimenti in camera di consiglio dall'art.88 L.n.353/90, modificativo dell'art.48 dell'Ordinamento giudiziario, all'epoca vigente. Ne deriva che il ricorso del D'PP deve essere 60000 accolto per il primo motivo e, conseguentemente, 310000 l'ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio, rimanendo assorbiti sia gli altri motivi del ricorso principale che il ricorso incidentale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso medesimo, nonché il ricorso incidentale, cassa l'ordinanza impugnata e tribunale di VA 2 rinvia, anche per le spese, al 43359 Brindisi. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) Spide IL CANCELLIERE C1 Pagio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1 HPK. 2001 IL CANCELLIERE C1 8