Sentenza 16 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2002, n. 10290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10290 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
4 02 90 / 0 2 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE OPPOSIZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ALL Esecuzione Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 18125/99 Cron. 27892 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Rep. 2049 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.07/12/01 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Sol S EN TENZA per diritu 310 sul ricorso proposto da:
1.6 LUG. 2002 IL CANCELLIERE TADDEI MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA t CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO v A ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che lo difende unitamente all'avvocato VITTORIO ANSELMI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OR RA RI;
- intimata avverso la sentenza n. 191/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 15/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2001 Consigliere Dott. Alfredo 1671 udienza del 07/12/01 dal -1- MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso accolto il 1° motivo, assorbito il 2°. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv.to MA DE, quale creditore per neiprestazioni professionali di L.30.516.210 confronti di CA FA SO in Geppini, in forza di decreto ingiuntivo 9- 20.3.91, provvisoriamente esecutivo in data 20.5.91 e di precetto 24.7.91, rimasto infruttuoso, dell'importo di L.36.410.683, pignorava il 20.8.91 presso terzi, in danno della predetta-che con pedissequo atto di citazione 24.8.91 conveniva in giudizio-le somme detenute in deposito dal custode sequestratario, BI EN, nella quota parte s u ereditaria di 85/540esimi. Esponeva il DE che la debitrice, già coerede del nonno AR De GE, per la quota di 15/180esimi e nel relativo giudizio di divisione coinvolta pendente presso il Tribunale di ereditaria Trento, era, inoltre divenuta-a seguito del decesso della madre De GE IC in SO, a sua volta erede di GE AR per la quota di 24/180esimi- coerede, in forza di ulteriori asse5/9, dell'intero ereditario in misura pari alla quota di 85/540esimi; che il menzionato BI, nominato custode sequestratario in quel giudizio, deteneva ingenti importi, da dover quanto prima versare ai coeredi di De GE AR-per via della mancata riassunzione in termine di esso giudizio, interrottosi a causa di detto decesso-e, comunque, di pertinenza degli stessi. In data 5.11.91 la SO proponeva opposizione ex art. 615 cpc con la quale, oltre alla rilevata erroneità della quota complessiva, pari a 75 e non ad 85/540esimi, sosteneva di essere, è vero, titolare della quota di 15/180esimi dell'asse ereditario del nonno De GE AR ma, benchè erede universale di De GE IC in SO, di non aver ancora deciso их н l'eredità materna se accettare о meno о e, pertanto, contestava controparte il diritto di a procedere esecutivamente sulla quota maggiore- 85/540esimi-"ex adverso" indicata e pignorata e chiedeva dichiararsi ammontante a 15/180esimi ❤la quota ereditaria da sottoporre a pignoramento per la soddisfazione del credito. Il Pretore di Trento al quale il DE, in risposta alle deduzioni dell'opponente già chiedeva, allora, autorizzazione ad accettare, in luogo della debitrice, a suo dire rinunciante, l'eredità materna con ordinanza 1/5.12.91 assegnava al creditore procedente la somma di L. 26.700.000,quale (in quanto pari ai importo non controverso 2 dichiarato dal 15/180esimi su quanto concreta terzo), subordinandone, peraltro, la corresponsione all'esito del giudizio di divisione ereditaria e rimetteva le parti, per competenza, al Tribunale della stessa città. Il DE, con citazione notificata il 16.1.92, conveniva in giudizio, dinanzi a quel giudice, la sola SO per ottenere sull'assunto di essere intenzionato a riassumere il giudizio di opposizione nonchè sull'assunto d'intervenuta rinuncia da parte della predetta all'eredità materna-l'autorizzazione ad accettare detta eredità ai sensi dell'art. 524 cc s u fino alla concorrenza del credito A (capitale+interessi+spese) non coperto dall'assegnazione, così la reiezione dell'opposizione. Costituitasi, la convenuta, oltre ad eccepire l'inammissibilità ed irritualità dell'istanza d'autorizzazione-azionabile a suo parere soltanto in autonomo giudizio di merito e non nella presente controversia avente, ad oggetto di contestazione, la pignorabile- della quota ereditariaconsistenza riproponeva le conclusioni formulate in sede di ricorso in opposizione. 3 leIl Tribunale, con sentenza del 4.2.94, rigettava domande di entrambe le parti, compensando le spese, sul rilievo che la domanda ex art. 524 cc-seppure azionabile, non risultava provata nel suo presupposto indispensabile costituito dal danno, o meglio dall'incapienza, sulla base di fondate ragioni, dei beni personali del debitore a soddisfare ogni pretesa Cuditoria e che, parimenti, non erano emersi elementi consistenza della quota di prova circa l'esatta SO, mancando agli atti il ereditaria della testamento o altri documenti da cui poterla desumere ed avendo la stessa interessata, contraddittoriamente, dichiarato di essere titolare di quota pari a 15/180esimi, ma poi esposto nel ricorso per accettazione con il beneficio d'inventario, che la quota era pari a 24/180esimi. Proposto gravame dal DE, che si doleva per aver il primo giudice ritenuto non provato il presupposto della sicura prevedibilità del danno, invece ben presente nella specie sulla base di una serie di elementi i quali,nel loro insieme, -precetto rimasto insoluto;
necessario ricorso all'esecuzione mobiliare con assegnazione di L.26.700.000, somma inferiore ma di milioni aloltre dieci credito vantato;
alienazione, da parte della debitrice, dei beni immobili provenienti dalla successione del nonno De GE AR, debitrice non intestataria di alcun diritto reale immobiliare ed atteggiamento della stessa, dichiaratasi intenzionata, proprio al fine di sottrarsi al pagamento, a non accettare l'eredità materna, potendovi accedere peraltro i figli per art 467 cc-dimostravanorappresentazione ex l'asserita incapienza o meglio le fondate ragioni per valutare insufficienti i beni personali della SO a soddisfare interamente il credito. Resisteva la SO e rilevata la carenza di prova del requisito previsto ai fini dell'applicazione dell'art. 524 cc, chiedeva la conferma della gravata sentenza ed, in ogni caso, accertarsi, giusta istanza di primo grado, l'illegittimità sostanziale dell'esecuzione per essere stato il pignoramento eseguito su quota ereditaria (85/540esimi) non corrispondente, per eccesso, a quella di propria pertinenza pari a 15/180esimi. Dimessi da parte dell'appellante i documenti di cui alla nota 20.5.96, controparte replicava di aver, è vero, alienato la quota immobiliare, indivisa, dell'eredità del nonno, ma di essere tuttora proprietaria dei 15/180esimi della 5 quota mobiliare di essa eredità, del valore di circa trecento milioni. Con sentenza 30.3-15.5.99 la Corte d'appello di Trento dichiarava, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di BI EN, litisconsorte necessario-la nullità della citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Trento della causa di opposizione all'esecuzione nonchè degli atti successivi e dell'impugnata sentenza. Rimetteva le parti innanzi a detto Tribunale per la riassunzione nel termine perentorio di legge. Condannava l'appellante DE alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione MA DE sulla base di due motivi. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.3 cpc, violazione degli artt. 112,324,329,333,343 e 354 stesso codice. Rileva il ricorrente che il giudice d'appello non si era avveduto del fatto che, a seguito delle 6 del Tribunale che aveva respinto le statuizioni entrambe le parti, e della loro domande di accettazione da parte della SO, con conseguente passaggio in giudicato, il "thema decidendum" del giudizio di secondo grado si era limitato esclusivamente all'azione di accettazione dell'eredità in surroga ex art. 524 cpc,azione avente una sua specifica autonomia e ragion d'essere indipendente dal procedimento esecutivo opposto dalla predetta. Infatti la mancata riassunzione del procedimento esecutivo era stata una precisa scelta di esso DE che aveva interesse a vedersi preventivamente accolta l'azione di accettazione in surroga affinchè la SO non potesse più contestare il proprio diritto a procedere "in executivis" sotto il dedotto profilo della mancata accettazione dell'eredità materna, respinto dal giudice di prime cure per difetto di prova. Costituendosi,nel giudizio di gravame la SO aveva testualmente richiesto l'integrale conferma della decisione di primo grado salvo poi, inammissibilmente, riproporre le stesse domande avanzate in prime cure e respinte dal tribunale senza peraltro dedurre , in ' violazione dell'art. 342 cpc, alcun motivo di censura 7 nei confronti dell'impugnata sentenza a supporto delle richieste fatte. Ne discende, ad avviso del ricorrente, il passaggio in giudicato della pronunzia del Tribunale di rigetto dell'opposizione ex art. 615 cpc interposta dalla SO, giudicato formale non impedito nè caducato dal (successivamente) rilevato difetto d'integrità del contraddittorio che del resto non aveva ragion d'essere essendo pacifico e riconosciuto dallo stesso giudice d'appello che l'azione ex art. 524 cpc è proponibile anche nei soli confronti del debitore. La Corte trentina avrebbe pertanto dovuto н pronunziarsi sulla stessa in ossequio al disposto di cui all'art. 112 cpc limitandosi a rilevare l'avvenuta formazione del giudicato (interno) in ordine al rigetto dell'opposizi one ex art. 615 stesso codice con ciò escludendone in radice l'esame anche ovviamente sotto il preliminare profilo (ma logicamente successivo a quello del giudicato, a quel punto già formatosi) del difetto di integrità del contraddittorio. E' infondato. Ha osservato in punto di fatto la Corte del merito come al DE-che le aveva pignorato beni (somme) di valore tale da comprendere quelli non solo di propria F 8 pertinenza (pervenutile dalla successione del nonno) ma altresì rientranti nell'ambito della quota ereditaria materna-la SO dapprima aveva contestato (non avendo all'epoca ancora deciso se accettare meno tale eredità) il diritto di procedere esecutivamente riguardo a detta quota e,poi, a seguito di rinuncia a tale eredità, negato che l'impugnazione dall'attuale ricorrente fatta valere ex art. 524 cc, avverso tale rinuncia, avesse i requisiti di legge. Pertanto "thema decidendum", chiaramente, secondo quel giudice, emergente dagli atti di causa nonchè dalle esplicite affermazioni in tal senso delle parti (comparsa conclusionale-pag.
4-dell'appellante DE e pagg. 9 e segg. dell'appellata SO) era l'accertamento della pignorabilità dei beni non tanto appartenenti alla debitrice come erede del nonno (quota pari a 15/180esimi)-per i quali non vi era più controversia-quanto ad essa spettanti quale chiamata materna (complessiva all'eredità (indivisa) quota, pari a 85/540esimi) meglio-a rinuncia intervenuta in corso di causa di quella eredità- l'accertamento del presupposto per impugnare, sempre a detta quota ai fini della pignorabilità correlata maggiore, tale rinuncia. I rinuncia-ritenuta, nella della L'impugnativa decisione, ormai, passata in specie, proponibile con giudicato aveva lo scopo di rendere possibile l'azione esecutiva e di consentire al creditore (al quale diveniva così inopponibile la rinuncia) di agire sul patrimonio ereditario, scopo, questo da ritenersi nel caso concreto, secondo il giudicante, ovviamente superato in presenza di pignoramento già eseguito, tal che , introdotta nel giudizio di opposizione all'esecuzione, detta impugnativa poteva semplicemente mirare a qualificare, a seconda del suo esito, l'azione esecutiva già intrapresa legittima o meno sui beni facenti parte dell'eredità materna. Essa pertanto, a ben guardare, inserita com'era in tale contesto, finiva per costituire addirittura, ad avviso della Corte trentina, materia inerente al fatto costitutivo del diritto del creditore procedente nel senso che, per ottenere la reiezione dell'opposizione toccasse a lui, ancorché soggetto processualmente (econvenuto ma pur sempre attore "in executivis" come tale, tenuto a provare il fondamento della sua azione, ai sensi dell'art. 2697 cc) dimostrare, ai fini di neutralizzare il fatto, opposto dalla debitrice, della rinuncia all'eredità materna, escludente, per ciò stesso, la pignorabilità 10 eccedenti la quota di 15/180esimi- delle somme nei propri confronti di quella l'inefficacia rinuncia, offrendo a tal riguardo elementi idonei per l'autorizzazione ad accettare detta eredità in nome e rinunciante e, quindi, non tanto luogo della l'assoggettabilità di quelle somme ad azione esecutiva, quanto la legittimità del potere di aggressione, già esercitato sulle stesse. Ne conseguiva, secondo la Corte distrettuale, che dovendo nel presente giudizio di opposizione da siffatta all'esecuzione, caratterizzato compenetrazione di cause, trovare necessariamente e A contestualmente applicazione le regole dell'una e dell'altra, se era vero che nell'azione promossa dal creditore ex art. 524 cc per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del debitore rinunciante, si da potersi soddisfare sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito, la legittimazione passiva spettava al solo debitore non ricorrendovi, cioè, l'ipotesi rinunziante di litisconsorzio necessario nei confronti dei di unsuccessivi chiamati all'eredità, portatori interesse idoneo, semmai, ad un loro intervento in causa, adesivo dipendente, non altrettanto era a dirsi, in punto di legittimazione passiva, quanto 11 all'opposizione ex art. 615 срс а seguito di considerassepignoramento presso terzi, solo ove si che detto pignoramento imponeva al terzo di non compiere atti che determinassero l'estinzione del credito od il suo trasferimento ad altri. Ed essendo quest'ultimo, in altri termini, interessato alle vicende processuali che riguardavano la legittimità o validità del pignoran mento, potendo le stesse comportare la liberazione o meno dal relativo 'secondo quel vincolo, egli doveva ritenersi giudice, parte necessaria nei processi d'opposizione s (sia agli atti esecutivi sia ) all'opposizione, in cui u A era in contestazione la validità del pignoramento, e quindi esser chiamato in causa , con obbligo, in difetto, per il giudice di ordinare l'integrazione del nei suoi confronti (v. Cass. contraddittorio n.9571/97). Nel caso concreto, ha conclusivamente affermato la riassumere, in ossequio Corte trentina, nel la causa di opposizione all'ordinanza pretorile, all'esecuzione dinanzi al Tribunale competente il creditore, ancorchè tenutovi, non aveva citato il terzo (partecipante alla fase pretorile) custode giudiziario BI EN, litisconsorte necessario, non notiziato nemmeno in sede di gravame 12 di merito e comunque non costituitosi,tal che, non essendo stato costui chiamato a partecipare al giudizio, il processo si era svolto a contraddittorio non integro, donde la nullità della citazione in riassunzione, degli atti processuali successivi, ivi l'impugnata sentenza ecompresa l'obbligo di rimessione della causa al Tribunale per la riassunzione nel termine perentorio di legge, rimanendo ovviamente precluso ogni esame di merito su persistenza o meno del titolo esecutivo e sicura prevedibilità о meno del danno da rinuncia all'eredità. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, basate sull'esatto rilievo della compenetrazione delle due cause, quella di opposizione all'esecuzione proposta dalla SO e quella tendente all'accettazione in surroga dell'eredità di quest'ultima ex art. 524 CC avanzata dal DE, escludono che secondo l'avviso del ricorrente, il "thema decidendum del giudizio di "1 secondo grado fosse limitato esclusivamente alla seconda azione, stante il giudicato interno da cui risultava coperta la prima a seguito della pronunzia di rigetto del giudice di prime cure (chiara è infatti dalla lettura delle conclusioni di cui all'epigrafe della gravata sentenza e dal contenuto 13 della parte espositiva della medesima -pag.
8-che la anche in sede d'appello SO ha riproposto istanza di primo l'accertamento, giusta grado, dell'illegittimità sostanziale dell'esecuzione per essere stato il pignoramento eseguito su quota (85/540esimi) non corrispondente, perereditaria eccesso, a quella di propria pertinenza pari a e rendono incontrovertibile , anche alla 15/150esimi) luce di richiamata giurisprudenza di legittimità, la statuita nullità del processo di prime cure svoltosi a contraddittorio non integro, stante l'assenza del Ars litisconsorte necessario BI EN . Con il secondo mezzo si deduce , in riferimento cpc, omessa, insufficiente e all'art.360 n.5 contraddittoria motivazione per avere la Corte del merito condannato l'attuale ricorrente alle spese del doppio grado, sul rilievo che il predetto aveva dato causa alla rilevata nullità, senza tener conto, nè motivare in ordine alla circostanza che il giudizio ex art. 615 cpc era stato avviato dalla SO dinanzi al Pretore nei soli confronti del DE e non anche pignorato, donde la non integrità del terzo del contraddittorio anche in quella sede, e senza tener spettava la conto del fatto che alla stessa SO 14 verifica di tale integrità non solo nella fase pretorile, ma in tutte le fasi successive. Immotivata quantomeno era, ad avviso del ricorrente, la propria condanna alle spese del giudizio d'appello nello stesso egli si era limitato a posto che riproporre la sola domanda ex art. 524 cc ritualmente nei confronti della sola debitrice mentre era stata reintrodurre il tema dell'opposizione quest'ultima a ex art. 615 cpc, ancora una volta senza preoccuparsi dell'integrità del contraddittorio. La doglianza non può essere accolta rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito il regolamento delle spese processuali, mentre il sindacato di questa Corte è limitato alla sola ipotesi, nel caso di specie non ricorrente, di violazione del principio secondo cui non può essere condannata alle spese la parte totalmente vittoriosa. Tale, infatti, non può essere considerato il DE che anzi, secondo l'apprezzamento del giudice d'appello, ha comunque dato causa alla statuita nullità non citando in riassunzione, in prime cure, il BI, nè "notiziandolo" nel giudizio di gravame di merito. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità mentre il ricorrente evita le spese di questo giudizio non 15 avendo l'intimata spiegato in questa sede attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Roma 7 dicembre 2001.- Fraves Santorini мертв Meisien est. IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Teleri DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 LUG. 2002 Roma... IL CANCELLIERE C Telerica 109T129.11 456T 51,65 TOT. 180,76 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 1.SEL.2002 4. al 3.1863 versate € 180,76 (euro CENOITANTA 76, p. If Dirigente e Servizi (Dossa a DI FILIPPO) spons Servicio Atti Giudiziari NORCO'CHIN!) 0 0 5 16