Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2006, n. 23757
CASS
Sentenza 5 giugno 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il riconoscimento ad opera dell'imputato, anche per comportamento concludente, della correttezza della notificazione eseguita presso la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. proc. pen. acquista il significato di dichiarazione implicita di domicilio, che fa sorgere l'obbligo di comunicazione di ogni successivo mutamento e comporta, ove tale obbligo non sia adempiuto, la legittimità delle successive notificazioni eseguite mediante consegna al difensore. (Fattispecie in cui l'imputato, ricevuta la notificazione presso la sua residenza anagrafica del decreto che disponeva il giudizio, aveva successivamente richiesto un rinvio dell'udienza dibattimentale per impedimento a comparire, riconoscendo così inequivocamente la correttezza della notificazione, e poi, mutato il domicilio, non aveva ottemperato all'obbligo di darne comunicazione all'autorità giudiziaria).

In tema di motivi di ricorso per cassazione, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la previsione della deduzione del vizio di motivazione, che risulti da atti del processo specificamente indicati, va intesa in riferimento esclusivo agli atti dai quali deriva un obbligo di pronuncia che si assume violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva, giacchè il divieto per la Corte di cassazione di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto alla sua cognizione, che non può dirsi osservato mediante la trascrizione in ricorso dei verbali di prova. (La Corte precisa che, per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione di tutto il materiale probatorio disponibile che è rimessa esclusivamente al giudice del merito).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2006, n. 23757
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23757
    Data del deposito : 5 giugno 2006

    Testo completo