Sentenza 5 giugno 2006
Massime • 2
Il riconoscimento ad opera dell'imputato, anche per comportamento concludente, della correttezza della notificazione eseguita presso la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. proc. pen. acquista il significato di dichiarazione implicita di domicilio, che fa sorgere l'obbligo di comunicazione di ogni successivo mutamento e comporta, ove tale obbligo non sia adempiuto, la legittimità delle successive notificazioni eseguite mediante consegna al difensore. (Fattispecie in cui l'imputato, ricevuta la notificazione presso la sua residenza anagrafica del decreto che disponeva il giudizio, aveva successivamente richiesto un rinvio dell'udienza dibattimentale per impedimento a comparire, riconoscendo così inequivocamente la correttezza della notificazione, e poi, mutato il domicilio, non aveva ottemperato all'obbligo di darne comunicazione all'autorità giudiziaria).
In tema di motivi di ricorso per cassazione, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la previsione della deduzione del vizio di motivazione, che risulti da atti del processo specificamente indicati, va intesa in riferimento esclusivo agli atti dai quali deriva un obbligo di pronuncia che si assume violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva, giacchè il divieto per la Corte di cassazione di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto alla sua cognizione, che non può dirsi osservato mediante la trascrizione in ricorso dei verbali di prova. (La Corte precisa che, per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione di tutto il materiale probatorio disponibile che è rimessa esclusivamente al giudice del merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2006, n. 23757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23757 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 05/06/2006
Dott. PIZZUTI GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 110
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 27390/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De IO ED, n. a Benevento il 29 ottobre 1964;
AL GI, n. a Sant'Angelo a Cupolo il 28 luglio 1957;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli depositata il 6 aprile 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto il rigetto;
uditi i difensori avv.ti Leone Francesca e Lucarelli Stanislao. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di ED De IO e GI AL in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale loro contestato nella rispettiva qualità di amministratori di diritto e di fatto della Trans. Comm. Auto Trasporti s.r.l., fallita il 17 marzo 1994.
Ricorrono per Cassazione gli imputati.
GI AL propone due distinti ricorsi, l'uno personale l'altro redatto dal difensore, per complessivi sei motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'abnormità della sentenza di primo grado, pronunciata dagli stessi Giudici che avevano giudicato con il rito di cui all'art. 444 c.p.p., OD AL, coimputato degli stessi reati;
sicché v'era stata non solo la violazione della terzietà del Giudice, ma anche un'inammissibile commistione tra rito ordinario e rito speciale. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 106 c.p.p., eccependo la nullità del giudizio di primo grado, nel quale egli era stato difeso dallo stesso difensore di ED De IO, che nel giudizio d'appello gli aveva addossato ogni responsabilità, rendendo così palese una situazione di incompatibilità già latente, sebbene non ancora manifesta per la contumacia di entrambi gli imputati.
Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sua qualifica di amministratore di fatto, anziché di mero procuratore speciale, della società fallita, lamentando che i giudici del merito abbiano fatto riferimento a dichiarazioni in realtà mai rese da De IO ED e abbiano erroneamente interpretato le deposizioni dei testi IO e RA.
Con il quarto motivo, il primo del ricorso redatto dal difensore, si eccepisce la nullità assoluta del giudizio di primo grado celebrato in contumacia dell'imputato nell'erroneo presupposto della sua irreperibilità, illegittimamente dichiarata senza previe ricerche nel comune di nascita e di lavoro. Con il quinto motivo, il secondo del ricorso redatto dal difensore, si eccepisce ancora la nullità del giudizio di primo grado, per violazione degli artt. 91 e 106 c.p.p., in quanto in tale giudizio egli fu assistito d'ufficio per due udienze dall'incompatibile avv. Fusco, difensore di fiducia di uno dei coimputati che lo aveva chiamato in correità, e per l'ultima udienza dall'avv. Cantelli del foro di Roma, non legittimato, sebbene le conclusioni risultino rassegnate ancora dall'avv. Fusco. Con il sesto motivo, il terzo del ricorso redatto dal difensore, si deduce violazione della L. Fall., artt. 216, 217, 223, 232, e vizi di motivazione della sentenza impugnata. Si lamenta che la responsabilità come amministratore di fatto sia stata attribuita a GI AL anche per il delitto di bancarotta documentale, benché egli si occupasse solo dei rapporti con i clienti e dell'organizzazione dei trasporti, e senza considerare che egli agì solo come procuratore speciale dell'amministratore. Sicché tutti gli addebiti mossigli, sia la rovinosa transazione con la committente SEDA sia l'incasso della somma di centosettanta milioni di L., vanno qualificati, prescindendo dal suo presunto ruolo di amministratore, come appropriazione indebita o truffa e ricettazione fallimentare. Infatti manca la prova dei presupposti per attribuirgli il ruolo di amministratore di fatto. ED De IO propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'abnormità della sentenza di primo grado, pronunciata dagli stessi giudici che avevano giudicato con il rito di cui alL'art. 444 c.p.p., OD AL, coimputato degli stessi reati;
ripropone così una delle censure dedotte dal coimputato GI AL.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'elemento psicologico del reato, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di considerare il ruolo determinante svolto nella società da GI AL, pur affiancato da diversi amministratori di comodo nel corso degli anni;
e aggiunge che per il suo ruolo meramente formale egli avrebbe potuto rispondere tutt'al più della bancarotta documentale, non di quella patrimoniale.
2. Va esaminato innanzitutto il primo motivo del ricorso redatto dal difensore di GI AL, con il quale è stata eccepita la nullità del giudizio di primo grado.
Si tratta peraltro di motivo infondato. Come risulta dallo stesso ricorso, infatti, GI AL fu dichiarato irreperibile perché all'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2000 il suo difensore di fiducia eccepì l'invalidità della notifica effettuata a mani della moglie presso la sua residenza, in quanto con sentenza del 18 maggio 1999 era stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi. In seguito a tale eccezione furono disposte ricerche dell'imputato e, dichiaratane l'irripetibilità, le notifiche furono effettuate a mani del difensore.
Tuttavia la dichiarazione di irreperibilità, di cui si eccepisce la nullità, non era affatto necessaria, perché le notifiche sarebbero dovute avvenire comunque a mani del difensore in applicazione dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Infatti il 7 ottobre 1997 era stato notificato all'imputato, presso la sua residenza, il decreto che ne aveva disposto il rinvio a giudizio. Sicché, secondo quanto prevede l'art. 161 c.p.p., comma 2, l'imputato aveva così assunto l'obbligo di comunicare ogni mutamento del suo domicilio, di cui aveva riconosciuto la corretta identificazione, chiedendo un rinvio dell'udienza dibattimentale per impedimento a comparire determinato da ricovero ospedaliero;
e, secondo quanto prevede l'art. 161 c.p.p., comma 4, la violazione di quest'obbligo giustificava la notifica presso il difensore di tutti gli atti successivi. Benché sulla base di un'erronea dichiarazione di irreperibilità, le notifiche risultano ben effettuate a mani del difensore dell'imputato, che non ha perciò ragione di dolersene. Si deve pertanto concludere con l'enunciazione del seguente principio di diritto:
Laddove l'imputato riconosca, anche con comportamenti concludenti, la correttezza della notificazione eseguita alla sua residenza anagrafica, a tale riconoscimento va attribuito il significato di dichiarazione implicita del domicilio, con la conseguenza dell'assunzione dell'obbligo di comunicarne ogni successivo mutamento.
3. I due motivi di ricorso con i quali GI AL deduce la violazione degli artt. 97 e 106 c.p.p., sono inammissibili, perché propongono tardivamente per la prima volta in sede di legittimità questioni di nullità non assolute che si assumono verificate nel giudizio di primo grado. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, sia la violazione dell'art. 97 c.p.p., circa le regole per l'individuazione del difensore d'ufficio, sia la violazione dell'art. 106 c.p.p., comma 4, circa l'incompatibilità del difensore, danno luogo a nullità a regime intermedio (Cass., sez. 1^, 7 giugno 2005, Perkeci, m. 232123, Cass., sez. 5^, 5 luglio 2001, Ben El Hadj, m. 219926), che, secondo quanto prevede l'art. 180 c.p.p., non possono essere dedotte o rilevate per la prima volta nel giudizio di legittimità ove verificatesi nel giudizio di primo grado.
4. Sono infondati poi i motivi con i quali entrambi i ricorrenti si dolgono della celebrazione del giudizio ordinario a loro carico da parte degli stessi giudici che su richiesta delle parti avevano applicato al coimputato OD AL la pena patteggiata per gli stesi reati.
Come hanno ben chiarito i Giudici del merito, infatti, la questione avrebbe potuto assumere rilevanza solo come motivo di ricusazione del tribunale (C. cost., 20 aprile 2000, n. 113, C. cost., 26 novembre 2002, n. 490, C. cost.; 14 luglio 2000, n. 283), perché la decisione con rito speciale a carico del coimputato determinò la separazione automatica dei procedimenti.
5. Sono inammissibili infine per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, i motivi con i quali entrambi i ricorrenti censurano la motivazione in fatto della propria responsabilità, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata:
a) quanto a ED De IO, con riferimento alla sua effettiva partecipazione alla rovinosa transazione con la debitrice SEDA, di cui si giovò anche personalmente;
b) quanto a GI AL, con riferimento alle deposizioni testimoniali dalle quali risulta il suo ruolo attivo nella società come titolare di poteri di amministrazione di fatto, che "non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale" (Cass., sez. 5^, 17 ottobre 2005, Carboni, m. 232456) . Del resto, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p., non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Ghiado, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e, dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal Giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al Giudice del merito la selezione delle prove, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso. Non c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal Giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile.
Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il Giudice del merito, non lo può definire il Giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2006