Sentenza 27 settembre 2004
Massime • 2
Nel reato di violenza privata la condotta è diretta a limitare un singolo atto di autodeterminazione del soggetto di cui si lede la libertà psichica, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà fisica della vittima, incidendo sull'autonomia dei movimenti e di locomozione per un periodo di tempo giuridicamente apprezzabile. (Nel caso di specie, la Corte ha qualificato come violenza privata la condotta di due ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'esercizio delle loro funzioni e in violazione di norme di legge, avevano costretto a salire sull'autovettura di servizio una persona dalla quale, con ripetute minacce, volevano avere informazioni su un traffico di stupefacenti).
Il potere del giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione vale anche nel giudizio di legittimità, in cui tale facoltà di riqualificazione può riguardare anche il fatto per come accertato nella sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2004, n. 41972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41972 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 27/09/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 1268
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 3438/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE RA TO, n. a Monteroni di Lecce il 7 marzo 1960, Vincenzo Longo, n. a Rovigo il 24 aprile 1962 e NT IA n. a Palermo il 12 agosto 1963;
nei confronti della sentenza in data 6 novembre 2003 della Corte d'appello di Venezia;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Gianfranco Vignetta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi previa riqualificazione dei fatti come reati di violenza privata e tentata violenza privata continuata e aggravata ex art. 61 n. 9 c.p.. FATTO E DIRITTO
I nominati in epigrafe, tutti e tre ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti alla Squadra mobile della Questura di Rovigo, venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale della città per rispondere del reato di abuso di ufficio continuato commesso in concorso fra loro, perché: "nell'esercizio delle loro funzioni e in violazione a norme di legge, intenzionalmente arrecavano ad ST ND un ingiusto danno, costringendo il predetto a salire sulla vettura di servizio (Alfa 133 con targa civile) e andando in luogo appartato e con ripetute minacce nei confronti dello stesso volendo sapere dove si rifornisse di eroina e con chi la assumesse ed inoltre chiedendogli di aiutarli per "incastrare qualcuno", suggerendo il nome di AN RN, minacciandolo altresì di perquisirlo e di rendergli la vita impossibile se non li aiutava e intimandogli di non riferire a nessuno quanto era successo e ancora fermandolo mentre era alla guida della sua vettura, perquisendolo e perquisendo la vettura del medesimo, dicendogli che doveva aiutarli ad incastrare qualche spacciatore di Rovigo e che se non conosceva nessuno andava bene AN RN, aggiungendo che la sua auto poteva finire anche in un fosso magari con lui dentro e che al prossimo incontro le cose sarebbero andate diversamente, con ciò facendo intendere chiare intenzioni violente". (Reato commesso in Villadose/Rovigo il 2 luglio 1997 e 19 agosto 1997). Venivano, altresì, tratti a giudizio per rispondere del reato di percosse in concorso, aggravate ex art. 61 n. 9 c.p.p.. Il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 6 luglio 2000, valutate come attendibili e dotate di riscontri le dichiarazioni accusatorie delle persona offesa - costituitasi parte civile -ND ST, e inattendibili quelle del teste LL indotto dalla difesa (il quale aveva riferito di avere raccolto la confessione dell'LT di avere calunniato i tre appartenenti alla Squadra mobile, non essendo accaduto nulla di quanto denunciato ai carabinieri), riconosciute le attenuanti generiche per tutti e unificati i reati con il nesso della continuazione, condannava i predetti imputati alla pena di un anno di reclusione ciascuno (oltre alla sanzioni accessorie), dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di percosse per mancanza di querela, e condannava gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi separatamente. Il Collegio esplicitamente affermava che la condanna era pronunciata con esclusione della frazione di condotta di cui alla imputazione consistente nell'avere costretto l'ST a salire sulla vettura di servizio ed averlo trattenuto per un certo tempo in un luogo appartato: riteneva che tale frazione della azione contestata integrasse il reato di sequestro di persona e, conseguentemente, con separata ordinanza contestuale alla pronuncia della sentenza, rimetteva gli atti al P.M. perché procedesse separatamente per il reato di sequestro di persona. Dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela relativamente al reato di percosse. A seguito di appello dei tre imputati - spiegato anche nei confronti di detta ordinanza - la Corte del distretto riteneva corretto, in rito, l'operato del Tribunale, pur riconoscendo che, per competenza, avrebbe potuto e dovuto pronunciarsi anche per tale reato: rilevava, altresì, in proposito che il Tribunale aveva dato una diversa definizione giuridica alla parte della condotta sopra evidenziata (e non aveva mutato il fatto ex art. 521 c.p.p. come ritenuto dalla difesa, la quale aveva sottolineato la necessità di trasmettere l'intero fascicolo al P.M. in considerazione della sussidiarietà del reato di abuso di ufficio rispetto a quello di sequestro di persona):
peraltro, tale statuizione del Tribunale, secondo la Corte veneta, non era colpita da alcuna nullità, non essendo prevista tale sanzione in alcuna parte dell'art. 522 c.p.p. Anzi, rilevava la Corte che una regressione del giudizio anche per il reato di abuso di ufficio giudicato con la sentenza impugnata avrebbe costituito un atto abnorme. Quanto al resto, reputava corrette le valutazioni del Tribunale in ordine alla attendibilità della persona offesa e alla inattendibilità del teste LL e confermava la responsabilità degli imputati, cui riduceva la pena inflitta a quella di mesi cinque per ciascuno.
Avverso la sentenza della Corte d'appello propongono ricorso per Cassazione gli imputati, per mezzo del difensore, i quali deducono quattro motivi.
Col primo censurano la violazione dell'art 521 c.p.p. e la "violazione del principio dell'assorbimento". Affermano che la Corte d'appello, con la valutazione sopra riferita del comportamento del Tribunale, avrebbe implicitamente ritenuto la sussidiarietà della imputazione di abuso di ufficio rispetto a quella di sequestro di persona e quindi l'assorbimento del primo reato nel secondo:
contraddittoriamente avrebbe affermato, poi, che non vi sarebbe stata violazione dell'art. 521 c.p.p. Infatti, secondo la difesa, da un fatto contestato come unica ipotesi di reato si sarebbe giunti a considerare il fatto stesso come integrante due reati concorrenti;
da ciò la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza.
Col secondo motivo si dolgono della illogicità della motivazione e della ritenuta attendibilità della testimonianza dell'Astoni, della violazione degli artt. 192, primo e secondo comma, c.p.p., e della violazione dei principi sull'onere della prova. Con tale articolato motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'appello, nella parte della motivazione in cui aveva ritenuto che gli imputati si erano rifugiati in un totale silenzio, non fornendo alcuna versione alternativa rispetto alle dichiarazioni dell'ST e non contribuendo a fornire elementi per contestare la veridicità delle sue affermazioni, aveva imposto ai ricorrenti medesimi un'inammissibile inversione dell'onere della prova. Censurano, poi, in particolare, la circostanza secondo cui la Corte aveva ritenuto che la documentazione esibita dalla difesa degli imputati - dalla quale emergeva che il primo contatto fra gli imputati stessi e l'ST era dovuto a un'indagine per un tentativo di furto di medicinali in un ospedale, in relazione al quale i ricorrenti si erano portati presso l'abitazione della parte civile, che a tale reato era poi risultata completamente estranea - costituisse elemento che rafforzava l'attendibilità dell'ST, delle cui affermazioni aveva, in ogni caso, omesso un rigoroso vaglio e la ricerca di riscontri. Gli imputati si dolgono ancora del fatto che la Corte aveva ritenuto che avessero comunque agito abusivamente al di fuori di ogni finalità di indagine concernente sostanze stupefacenti, dimenticando, ad avviso della difesa, la norma dell'art 55 c.p. (sulle funzioni della polizia giudiziaria) e il fatto che i tre ricorrenti facevano parte del servizio antidroga. Lamentano, infine, il vizio di motivazione, in quanto i Giudici di secondo grado: 1) avventatamente avevano affermato che non v'erano motivi affinché l'ST calunniasse gli imputati, dimenticando i loro compiti istituzionali nel campo delle indagini antidroga, specie considerando che l'ST aveva affermato di avere in passato fumato una o due sigarette di hashish;
2) avevano dimenticato che, tempo addietro, un congiunto dell'ST aveva mostrato preoccupazioni per possibili cattive frequentazioni da parte dello stesso;
3) avevano trascurato che era stato l'ST - che per primo aveva fatto il nome del RN - ad accusare persone innocenti di spaccio di stupefacenti, laddove la Corte motivava con la necessità della persona offesa di sottrarsi all'incalzare della pressione fisica e psicologica dei tre imputati, e trascurando di cercare e trovare riscontri delle dichiarazioni dell'imputato; 4) avevano completamente svalutato la deposizione del LL che denunciavano per falsa testimonianza. Col terzo motivo deducono la mancata assunzione di una prova decisiva consistente nel confronto ST-LL, prova che non era stata ammessa con la motivazione secondo cui la deposizione LL era costellata di incongruenze, onde non si sarebbe potuto sapere cosa contestare all'ST di tali dichiarazioni. Censurano, poi, la mancata motivazione sulla richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento su una circostanza nuova importantissima venuta a conoscenza dopo la presentazione dei motivi di appello e dedotta con motivi nuovi, vale a dire il fatto che nel 1996 l'ST era stato fermato, insieme con altri tre giovani, a bordo di un'autovettura nella quale era stata rinvenuta una cartina per confezionare sigarette contenente hashish. La vicenda era stata segnalata dagli operanti alla Procura della Repubblica e alla Prefettura di Padova:
per questo si chiedeva l'audizione dei partecipanti a quella operazione.
Col quarto motivo deducono, infine, la violazione ed errata applicazione dell'art. 323 c.p. La Corte d'appello, nel motivare su un abuso di vantaggio, ipotizzava, senza alcun fondamento, che i ricorrenti avessero agito o per avere ingiusti benefici di carriera o per ragioni di "vessazione gratuita e prava", dimenticando che il dolo intenzionale è escluso dalla volontà del soggetto di perseguire un pubblico interesse (quale era quello di indagare su traffici di droga).
I ricorrenti hanno depositato memoria contenente una più approfondita illustrazione del primo e del quarto motivo. Ritiene il Collegio di dovere esaminare anzitutto i motivi secondo e terzo, riservando all'esito di tale esame il problema della qualificazione giuridica dei fatti.
Tali motivi sono infondati.
Per quanto riguarda, in particolare, il secondo motivo, osserva la Corte che non sussiste il vizio di motivazione (e tanto meno il vizio di violazione dell'art 192 c.p.p.), in quanto la ricostruzione dei fatti, basata sulla deposizione della persona offesa, è confortata da una congrua motivazione che non si presta a censure di manifesta illogicità.
Spiega, in proposito, la Corte di merito, del tutto correttamente, sui motivi di sostanziale rilievo, come il fatto che i Giudici di primo grado abbiano sottolineato il silenzio degli imputati, che non hanno offerto una ricostruzione alternativa dei fatti, non significhi affatto avere imposto un' inammissibile inversione dell'onera della prova, ma semplicemente esprimere il concetto che gli imputati hanno mancato di esporre una tesi plausibile che avrebbe potuto eventualmente aiutare i Giudici di merito a valutare l'esistenza di percorsi logici differenti che avrebbero potuto condurre a una diversa valutazione degli episodi.
La questione, poi, della provenienza da parte della difesa degli stessi imputati della documentazione attestante che l'approccio tra gli odierni ricorrenti e la persona offesa era iniziata da una indagine su un furto di medicinali consumato in un ospedale (dal quale è l'ST è stato immediatamente scagionato) non è affatto utilizzato, nella economia della motivazione, come un ulteriore indizio della attendibilità dell'ST, e quindi della veridicità della sua ricostruzione dei fatti, ma come semplice elemento che permette di meglio comprendere come abbia avuto inizio il contatto e la conoscenza fra i tre imputati e la parte offesa: sarebbero rimaste inspiegabili, diversamente, le ragioni stesse dell'incontro fra costoro e come quell'indagine fosse stata l'occasione nella quale i tre imputati avevano sollecitato in modo aggressivo e minaccioso la collaborazione dell'ST su traffici di droga.
Non è vero, d'altra parte, che la Corte d'appello non abbia vagliato rigorosamente la deposizione della persona offesa (che ha confermato tutti i fatti di cui al capo d'imputazione): anzi, i Giudici di secondo grado hanno ricercato e trovato riscontri delle affermazioni dell'ST, riscontri che non sono necessari - come è noto - nel vaglio della attendibilità di tale soggetto processuale. Non solo, infatti, la deposizione è ritenuta coerente e priva di animosità (pag. 10), ma la Corte sottolinea anche come siano spiegabili, in maniera del tutto corretta e logica, le modeste contraddizioni in cui sarebbe caduto il teste, e come le dichiarazioni siano fornite di riscontri.
Correttamente, infatti, la Corte ritiene che l'ST non avesse motivi di rancore nei confronti degli agenti al punto di esporsi calunniandoli. Nè ha senso replicare, come fa la difesa, che i tre imputati facevano parte della sezione antidroga (facendo intendere un interesse della persona offesa a togliere di mezzo - o arrecare nocumento a - pubblici ufficiali che potevano ostacolare la sua attività di soggetto in qualche modo coinvolto in questioni di droga): ST (a parte quanto si dirà subito dopo sull'art. 55 c.p.p.) ha ammesso di avere fumato in tutta la sua vita un solo spinello e questo non giustifica affatto l'insistenza con cui la difesa cerca di far passare l'ST come un assuntore di stupefacenti o comunque come persona coinvolta in un traffico di stupefacenti;
è del tutto chiaro, pertanto, come la Corte d'appello abbia ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa non potessero essere offuscate sulla base di tali considerazioni. Che poi sia stato l'ST a fare per primo il nome del RN, è circostanza che anziché dimostrare -secondo quanto correttamente osservano i Giudici di secondo grado - come la persona offesa non avesse esitazioni a fare affermazioni calunniose, dimostra come la stessa sia stato compulsata, in modo arrogante, violento, minaccioso e pressante con richieste di collaborazioni, anche inventate, da parte di pubblici ufficiali, al punto che quel nome è stato fatto dalla persona offesa proprio per sottrarsi a tali inammissibili atteggiamenti degli esponenti delle forze dell'ordine. Quanto, poi, alla affermazione della inattendibilità del LL, la Corte di merito dedica abbondanti argomenti per dimostrarne la mancanza di credibilità (pagg. 11 e 12 cui si rimanda) tutt'altro che manifestamente illogici, non solo e non tanto per la genericità e apoditticità delle sue affermazioni, ma anche per le contraddizioni e incongruenze che la contraddistinguevano. Infine, sul punto, merita ricordare come siano veri e propri riscontri delle affermazioni dell'ST le deposizioni testimoniali del Rosso e del Cavallaro. Il primo ha affermato di essere solito passare col suo trattore rosso nella località di campagna dove la persona offesa fu portata a bordo dell'Alfa dai tre imputati (l'ST ha dichiarato che in quella occasione vide passare una persona che conduceva un trattore rosso); Il Cavallaro è stato, invece, testimone del secondo incontro (dell'agosto), dichiarando di avere ben visto le due autovetture e le persone proprio nel punto in cui l'ST ha dichiarato che si era verificato il secondo incontro.
Sul terzo motivo, concernente la motivazione del rigetto della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale per il confronto ST-LL, la Corte ha fornito argomentazioni del tutto adeguate, osservando come le contraddittorietà delle dichiarazioni del LL non permettessero di individuare quali affermazioni di costui contestare all'ST.
Parimenti infondati sono il primo e il quarto motivo. Le affermazioni in diritto in essi contenute sulla violazione dell'art. 521 c.p.p. sono prive di pregio, perché i giudici di merito, sezionando il capo di imputazione nel modo in cui si è detto all'inizio e affermando che la frase sopra riferita qualificasse il fatto come sequestro di persona, hanno male affrontato in rito la questione, perché, ammessa l'esattezza della qualificazione giuridica (ma esatta non è, come si dirà subito dopo), ben avrebbero potuto e dovuto giudicare anche sul reato di sequestro di persona, essendo competenti, anziché rimettere gli atti alla Procura. Tuttavia, l'escamotage processuale adottato è sfornito di sanzione, vertendosi sicuramente in ipotesi di diversa qualificazione del fatto e non di immutazione dello stesso, colpita da nullità. È vero, invece, che il comportamento degli agenti ha costituito un abuso sanzionato dall'art. 323 c.p. reato del quale sussistono gli elementi della "doppia ingiustizia", cioè della condotta posta in essere in violazione di legge e del danno ingiusto nell'esercizio delle funzioni (si noti che la difesa contesta l'esistenza di un vantaggio per i ricorrenti perché i Giudici di merito avrebbero affermato apoditticamente che gli imputati si ripromettevano di acquisire, con la loro azione illegittima, un vantaggio di carriera, ma dimentica di considerare come gli stessi Giudici abbiano ritenuto che, nella specie, non si trattasse solo di un abuso di vantaggio ma anche di danno).
Quanto al dolo intenzionale, non può seguirsi la tesi della difesa secondo cui mancherebbe il richiesto requisito in quanto gli imputati avrebbero agito nell'esercizio delle funzioni per le finalità di cui all'art. 55 c.p.p. Quando, infatti, l'attività che costituisce esercizio di una funzione pubblica (nel caso di polizia giudiziaria) sia posta in essere realizzando - come nella specie - reati, l'attività stessa cessa di essere riferibile allo Stato per essere riconducibile esclusivamente alla sfera soggettiva di coloro che hanno agito, e non può conseguentemente discutersi sulla sicura esistenza del dolo di danno richiesto dalla norma dell'art. 323 c.p.. Vero è, invece, che tale reato di abuso deve ritenersi assorbito nel più grave reato che la Corte ritiene commesso nella specie di violenza privata aggravata dall'art. 61 n. 9, ravvisabile sia nell'episodio del 2 luglio sia in quello del 19 agosto 1997, così diversamente qualificato il fatto intero come descritto nel capo di imputazione, comprensivo anche della frase espunta dai giudici di merito ("costrizione di ST ND a salire sulla vettura di servizio ed a trasferirsi in luogo appartato": v. dispositivo della sentenza impugnata).
Con la condotta tenuta gli imputati non hanno commesso il reato di abuso di ufficio e quello di sequestro di persona, ma il reato di violenza privata, in esso assorbito il reato di abuso di ufficio. Il reato di violenza privata si distingue dal reato di sequestro di persona perché nella violenza privata la condotta resta circoscritta a un singolo atto di autodeterminazione del soggetto di cui si lede la libertà psichica, mentre nel sequestro di persona si lede la libertà fisica della vittima, cioè la sua libertà di muoversi nel tempo e nello spazio per un periodo giuridicamente apprezzabile. Nel caso è di tutta evidenza che gli imputati hanno voluto costringere l'ST a fornire loro nominativi di tossicodipendenti, anche inventati, conculcandone la volontà e quindi fondamentalmente ledendo la sfera della libertà psichica di autodeterminazione della vittima.
Tutti i fatti descritti nella imputazione, ferma restando la pena inflitta, vanno in definitiva sussunti in due episodi di violenza privata aggravata ex art. 61, n. 9 c.p., uniti dal vincolo della continuazione, in esso assorbito il reato di abuso di ufficio. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali sulla diversa qualificazione del fatto nel giudizio di legittimità, v. SEZ. 6^, SENT. 0 9103 DEL 08/10/1997 (UD. 18/09/1997), Donna ed altri, RV. 208616.
P.Q.M.
Qualificati i fatti come violenza privata continuata, aggravata ex art. 61, n. 9 c.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2004