Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2004, n. 41972
CASS
Sentenza 27 settembre 2004

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Nel reato di violenza privata la condotta è diretta a limitare un singolo atto di autodeterminazione del soggetto di cui si lede la libertà psichica, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà fisica della vittima, incidendo sull'autonomia dei movimenti e di locomozione per un periodo di tempo giuridicamente apprezzabile. (Nel caso di specie, la Corte ha qualificato come violenza privata la condotta di due ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'esercizio delle loro funzioni e in violazione di norme di legge, avevano costretto a salire sull'autovettura di servizio una persona dalla quale, con ripetute minacce, volevano avere informazioni su un traffico di stupefacenti).

Il potere del giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione vale anche nel giudizio di legittimità, in cui tale facoltà di riqualificazione può riguardare anche il fatto per come accertato nella sentenza impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2004, n. 41972
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41972
    Data del deposito : 27 settembre 2004

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