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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 30065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO TA Presidente dott. IA NU Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 30065/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IANNUZZI FRANCA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BOVOLENTA Controparte_1 MANUELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1 27.09.1980.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 595 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01.09.1982, il 22.10.1985 e il 14.04.1988. Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 20.12.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il sig. provvederà a cambiare la propria residenza e a lasciare la casa coniugale CP_1 entro 30 giorni dalla data dell'udienza di separazione e, comunque, subito dopo che la sig.ra Pt_1 avrà liberato dai propri beni personali il magazzino di corso Ciriè n. 45;
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a cedere a titolo gratuito il 100% del magazzino di Via Ciriè Pt_1
45 e relative pertinenze al sig. . Contestualmente, il sig. si impegna a cedere a titolo CP_1 CP_1 gratuito il 50% dell'immobile di Corso Ciriè 26 (ex casa coniugale) e relative pertinenze alla sig.ra
. Quanto previsto dal presente punto avverrà entro 30 giorni dalla data dell'udienza di separazione. Pt_1
DÀ ATTO che le parti, entro 30 giorni dalla data dell'udienza di separazione, libereranno gli immobili ceduti dai propri beni personali.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che il debito condominiale per l'immobile di Corso Ciriè 26, pari ad euro 6.225,00 a seguito di accordo tra le parti è posto a carico esclusivo del sig. , il quale dichiara di averlo Controparte_1 già integralmente saldato;
DÀ ATTO che il sig. provvederà al pagamento delle spese notarili a titolo esclusivo e senza CP_1 diritto di rivalsa relativamente agli atti di cessione sopra meglio indicati;
DÀ ATTO che il sig. si impegna a riconoscere il diritto di uso gratuito della cantina e dell'area CP_1 urbana interno cortile di via Ciriè n. 45 alla sig.ra e alla sig.ra ; il riconoscimento Pt_1 Controparte_2 di tale diritto perdurerà sino a che la sig.ra proseguirà la sua attività e, successivamente, dalla Pt_1 costituenda attività della sig.ra per una durata massima di 5 anni dall'avvio; nel caso in Controparte_2 cui la sig.ra dovesse abbandonare l'attività, decadrà il diritto d'uso; Controparte_2
DÀ ATTO che con l'adempimento delle presenti condizioni, le parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente, per i rapporti antecedenti alla data del presente ricorso.
DÀ ATTO che le parti provvederanno ad intestarsi le utenze connesse agli immobili sopra citati dalla data del rogito senza ritardo;
DÀ ATTO che il Sig. nulla verserà in punto mantenimento ai figli, tutti maggiorenni ed CP_1 economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che le parti sono economicamente autosufficienti e rinunciano, allo stato, alla richiesta di contributo al mantenimento;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19.12.2025
Giudice Rel. Il Presidente
IA NU TO TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO TA Presidente dott. IA NU Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 30065/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IANNUZZI FRANCA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BOVOLENTA Controparte_1 MANUELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1 27.09.1980.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 595 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01.09.1982, il 22.10.1985 e il 14.04.1988. Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 20.12.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il sig. provvederà a cambiare la propria residenza e a lasciare la casa coniugale CP_1 entro 30 giorni dalla data dell'udienza di separazione e, comunque, subito dopo che la sig.ra Pt_1 avrà liberato dai propri beni personali il magazzino di corso Ciriè n. 45;
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a cedere a titolo gratuito il 100% del magazzino di Via Ciriè Pt_1
45 e relative pertinenze al sig. . Contestualmente, il sig. si impegna a cedere a titolo CP_1 CP_1 gratuito il 50% dell'immobile di Corso Ciriè 26 (ex casa coniugale) e relative pertinenze alla sig.ra
. Quanto previsto dal presente punto avverrà entro 30 giorni dalla data dell'udienza di separazione. Pt_1
DÀ ATTO che le parti, entro 30 giorni dalla data dell'udienza di separazione, libereranno gli immobili ceduti dai propri beni personali.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che il debito condominiale per l'immobile di Corso Ciriè 26, pari ad euro 6.225,00 a seguito di accordo tra le parti è posto a carico esclusivo del sig. , il quale dichiara di averlo Controparte_1 già integralmente saldato;
DÀ ATTO che il sig. provvederà al pagamento delle spese notarili a titolo esclusivo e senza CP_1 diritto di rivalsa relativamente agli atti di cessione sopra meglio indicati;
DÀ ATTO che il sig. si impegna a riconoscere il diritto di uso gratuito della cantina e dell'area CP_1 urbana interno cortile di via Ciriè n. 45 alla sig.ra e alla sig.ra ; il riconoscimento Pt_1 Controparte_2 di tale diritto perdurerà sino a che la sig.ra proseguirà la sua attività e, successivamente, dalla Pt_1 costituenda attività della sig.ra per una durata massima di 5 anni dall'avvio; nel caso in Controparte_2 cui la sig.ra dovesse abbandonare l'attività, decadrà il diritto d'uso; Controparte_2
DÀ ATTO che con l'adempimento delle presenti condizioni, le parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente, per i rapporti antecedenti alla data del presente ricorso.
DÀ ATTO che le parti provvederanno ad intestarsi le utenze connesse agli immobili sopra citati dalla data del rogito senza ritardo;
DÀ ATTO che il Sig. nulla verserà in punto mantenimento ai figli, tutti maggiorenni ed CP_1 economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che le parti sono economicamente autosufficienti e rinunciano, allo stato, alla richiesta di contributo al mantenimento;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19.12.2025
Giudice Rel. Il Presidente
IA NU TO TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3