Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 2252
TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.

    La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.

  • Altro
    Mancato decorso del termine per la procedibilità

    La causa deve essere rimessa sul ruolo al fine di verificare il decorso del termine di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 2252
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 2252
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo