CASS
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 39534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39534 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1144/2025 RI EL ME AN AG SENTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere AN AG;
l'avvocato Loredana Tulino del foro Vibo Valentia, quale sostituto processuale dell'avvocato Giuseppe Novara, difensore di fiducia della parte civile associazione antiracket e antiusura TR, deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta;
quale sostituto processuale dell'avvocato Giovanni Crimi, difensore di fiducia della parte civile codici onlus - centro per i diritti del cittadino - codici Sicilia, si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese rappresentando che la parte è ammessa a patrocinio a spese dello stato;
l'avvocato Bonsignore Raffaele, difensore di fiducia dell'imputato GO CE, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39534 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: AG AN Data Udienza: 22/10/2025 1. Con sentenza del 23 luglio 2024 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di TR del 12 dicembre 2022, emessa a seguito di procedimento con rito ordinario nei confronti di GO CE, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela relativamente al capo 9 (concorso in furto aggravato), confermando nel resto la sentenza di primo grado, previa rideterminazione della pena.
2. Nell'interesse di GO CE, condannato per il reato associativo di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), per il reato di concorso in tentata estorsione con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., contestata sotto il duplice profilo, sia del metodo mafioso, sia della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa SA NO (capo 4), per il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale per essersi associato abitualmente a condannati con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., contestata sotto il duplice profilo, sia del metodo mafioso, sia della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa SA NO (capo 11), per il delitto di detenzione illegale di armi con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., contestata sotto il duplice profilo, sia del metodo mafioso, sia della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa SA NO (capo 14) e per la contravvenzione di detenzione di munizioni con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., contestata sotto il duplice profilo, sia del metodo mafioso, sia della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa SA NO (capo 21), è stato depositato un ricorso che consta di quattro motivi, che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione quanto al giudizio di partecipazione associativa con il ruolo apicale. L’intervento del GO nella vicenda estorsiva non è stato sollecitato dal GA o dall’AN, ma dalla persona offesa.
2.4. Con il quarto motivo si eccepisce erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione quanto al giudizio di responsabilità in ordine ai delitti in materia di armi (capi 14 e 21).
3. Con requisitoria scritta del 17 settembre 2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Luigi Giordano, chiede rigettarsi il ricorso.
4. Con memoria del 3 ottobre 2025, la costituita parte civile Associazione Nazionale per la lotta 5. Con memoria del 10 ottobre 2025, la costituita parte civile Associazione Antiracket e Antiusura di TR chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso dell’imputato.
6. Con memoria del 9 ottobre 2025, la costituita parte civile Castello Libero Ets chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È necessario premettere, in vista della delibazione dell'atto di ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.).
1.1. Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Secondo il costante insegnamento di questa Corte i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (Sez. 5, n. 15899 del 15/2/2021, Rv 281030-01). Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
2. Il ricorso proposto è infondato.
3. Infondato il primo motivo, diretto a contestare il ruolo apicale rivestito dal GO. Invero, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione o assuma funzioni decisionali (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524): la Corte di merito, con argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie (analiticamente esposte nelle pp. 41-47), ha correttamente ravvisato, in capo al ricorrente, una posizione di preminenza, avendo appurato che lo stesso gestiva in prima persona i contatti con gli esponenti degli altri gruppi mafiosi ed riceveva da parte degli altri sodali notizie relative alla gestione degli affari illeciti del sodalizio. Il ricorso si limita a contestare la sentenza senza però evidenziare alcuna manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, che, invece, si palesa come coerente e puntuale nel collegare le numerosissime prove emergenti dalle complesse e articolate indagini.
4. Il secondo motivo è infondato. Come opportunamente rilevato dalla sentenza di appello, dalle conversazioni intercettate è emerso che l’iniziativa estorsiva è partita da GA CE e AN DI ed il GO è intervenuto non su sollecitazione della vittima, ma in qualità della sua figura di rilievo in seno alla famiglia mafiosa di Castellamare, al quale il GA e l’AN si erano rivolti in ossequio alle regole mafiose relative ai rapporti tra diversi mandamenti. La difesa ha dedotto il travisamento della prova, richiamando il prog. 3931 rit. n. 1051/2016, dal quale non emergerebbe che l’intervento del ricorrente sia stato determinato dal ruolo apicale rivestito, nonché l’intercettazione del 27 settembre 2017. 5. Il terzo motivo è inammissibile. Tale considerazione - apprezzabile per tabulas - è restata incontrastata in atti, dato che la difesa nulla vi ha opposto, in sede di ricorso. La sentenza impugnata dà atto (p. 40) che: --a) le armi sono state trovate nel cd. stallone, posto nelle immediate vicinanze della abitazione del GO;
--b) l’accesso allo stallone era delimitato da un cancello, sicché l’accesso di terzi era possibile solo da terreni circostanti, con il rischio di essere visti dal ricorrente;
--c) il GO frequentava giornalmente il cd stallone, avendo gli animali al pascolo, ivi recandosi anche più volte al giorno;
--d) le armi erano ben conservate, in quanto oleate, sicché erano state oggetto di manutenzione;
--e) l’attività intercettiva aveva dimostrato come in passato negli stessi luoghi, il ricorrente aveva già occultato delle armi.
7. In conclusione, il ricorso proposto da GO CE va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore Il Presidente
l'avvocato Loredana Tulino del foro Vibo Valentia, quale sostituto processuale dell'avvocato Giuseppe Novara, difensore di fiducia della parte civile associazione antiracket e antiusura TR, deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta;
quale sostituto processuale dell'avvocato Giovanni Crimi, difensore di fiducia della parte civile codici onlus - centro per i diritti del cittadino - codici Sicilia, si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese rappresentando che la parte è ammessa a patrocinio a spese dello stato;
l'avvocato Bonsignore Raffaele, difensore di fiducia dell'imputato GO CE, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39534 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: AG AN Data Udienza: 22/10/2025 1. Con sentenza del 23 luglio 2024 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di TR del 12 dicembre 2022, emessa a seguito di procedimento con rito ordinario nei confronti di GO CE, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela relativamente al capo 9 (concorso in furto aggravato), confermando nel resto la sentenza di primo grado, previa rideterminazione della pena.
2. Nell'interesse di GO CE, condannato per il reato associativo di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), per il reato di concorso in tentata estorsione con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., contestata sotto il duplice profilo, sia del metodo mafioso, sia della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa SA NO (capo 4), per il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale per essersi associato abitualmente a condannati con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., contestata sotto il duplice profilo, sia del metodo mafioso, sia della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa SA NO (capo 11), per il delitto di detenzione illegale di armi con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., contestata sotto il duplice profilo, sia del metodo mafioso, sia della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa SA NO (capo 14) e per la contravvenzione di detenzione di munizioni con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., contestata sotto il duplice profilo, sia del metodo mafioso, sia della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa SA NO (capo 21), è stato depositato un ricorso che consta di quattro motivi, che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione quanto al giudizio di partecipazione associativa con il ruolo apicale. L’intervento del GO nella vicenda estorsiva non è stato sollecitato dal GA o dall’AN, ma dalla persona offesa.
2.4. Con il quarto motivo si eccepisce erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione quanto al giudizio di responsabilità in ordine ai delitti in materia di armi (capi 14 e 21).
3. Con requisitoria scritta del 17 settembre 2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Luigi Giordano, chiede rigettarsi il ricorso.
4. Con memoria del 3 ottobre 2025, la costituita parte civile Associazione Nazionale per la lotta 5. Con memoria del 10 ottobre 2025, la costituita parte civile Associazione Antiracket e Antiusura di TR chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso dell’imputato.
6. Con memoria del 9 ottobre 2025, la costituita parte civile Castello Libero Ets chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È necessario premettere, in vista della delibazione dell'atto di ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.).
1.1. Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Secondo il costante insegnamento di questa Corte i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (Sez. 5, n. 15899 del 15/2/2021, Rv 281030-01). Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
2. Il ricorso proposto è infondato.
3. Infondato il primo motivo, diretto a contestare il ruolo apicale rivestito dal GO. Invero, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione o assuma funzioni decisionali (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524): la Corte di merito, con argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie (analiticamente esposte nelle pp. 41-47), ha correttamente ravvisato, in capo al ricorrente, una posizione di preminenza, avendo appurato che lo stesso gestiva in prima persona i contatti con gli esponenti degli altri gruppi mafiosi ed riceveva da parte degli altri sodali notizie relative alla gestione degli affari illeciti del sodalizio. Il ricorso si limita a contestare la sentenza senza però evidenziare alcuna manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, che, invece, si palesa come coerente e puntuale nel collegare le numerosissime prove emergenti dalle complesse e articolate indagini.
4. Il secondo motivo è infondato. Come opportunamente rilevato dalla sentenza di appello, dalle conversazioni intercettate è emerso che l’iniziativa estorsiva è partita da GA CE e AN DI ed il GO è intervenuto non su sollecitazione della vittima, ma in qualità della sua figura di rilievo in seno alla famiglia mafiosa di Castellamare, al quale il GA e l’AN si erano rivolti in ossequio alle regole mafiose relative ai rapporti tra diversi mandamenti. La difesa ha dedotto il travisamento della prova, richiamando il prog. 3931 rit. n. 1051/2016, dal quale non emergerebbe che l’intervento del ricorrente sia stato determinato dal ruolo apicale rivestito, nonché l’intercettazione del 27 settembre 2017. 5. Il terzo motivo è inammissibile. Tale considerazione - apprezzabile per tabulas - è restata incontrastata in atti, dato che la difesa nulla vi ha opposto, in sede di ricorso. La sentenza impugnata dà atto (p. 40) che: --a) le armi sono state trovate nel cd. stallone, posto nelle immediate vicinanze della abitazione del GO;
--b) l’accesso allo stallone era delimitato da un cancello, sicché l’accesso di terzi era possibile solo da terreni circostanti, con il rischio di essere visti dal ricorrente;
--c) il GO frequentava giornalmente il cd stallone, avendo gli animali al pascolo, ivi recandosi anche più volte al giorno;
--d) le armi erano ben conservate, in quanto oleate, sicché erano state oggetto di manutenzione;
--e) l’attività intercettiva aveva dimostrato come in passato negli stessi luoghi, il ricorrente aveva già occultato delle armi.
7. In conclusione, il ricorso proposto da GO CE va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore Il Presidente