Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
Il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere è integrato quando lo strumento ha oggettiva adeguatezza ad offendere la persona in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, dovendosi prescindere dalla eventuale pregressa commissione in quel luogo di offese alla persona e da una eventuale concreta prospettiva di offese a taluno in capo all'agente. (Fattispecie in tema di porto di cacciavite da parte di un soggetto che transitava sulla pubblica via in ora notturna).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2009, n. 11812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11812 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/02/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 222
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 042833/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) LU EX, N. IL 18/05/1982;
avverso SENTENZA del 24/09/2008 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Ciampoli Luigi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 24 settembre 2008 e depositata il 7 ottobre 2008, il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, ha assolto, perché il fatto non sussiste, UN EL, imputato della contravvenzione prevista e punita dalla L. 18 aprile 1975, n.110, art. 4, per aver portato, fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un cacciavite della complessiva lunghezza (manico compreso) di venti centimetri, in Brescia il 17 aprile 2005.
Pur avendo accertato la materialità della condotta - il giudicabile fu colto dalla Polizia di Stato nella flagranza della contravvenzione, mentre alla ore 22.40 nel centro di Brescia transitava sulla pubblica via portando seco il cacciavite - e la circostanza che UN non aveva fornito alcuna giustificazione per il porto dello strumento, il giudice a quo ha motivato l'assoluzione sulla base della considerazione che per la strada, teatro della contravvenzione, "non è stato provato che fossero state segnate aggressioni, sicché la condotta non sarebbe "riconducibile a una finalità precipua rivolta alla offesa alla persona". 2. - Ricorre per Cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante la data dell'11 novembre 2008, col quale denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, deducendo la inosservanza della norma incriminatrice che sanziona il porto ingiustificato, fuori della propria abitazione, "di qualsiasi strumento anche solo potenzialmente idoneo a offendere", quale appunto, "secondo le nozioni di comune esperienza" il cacciavite portato dall'imputato, strumento certamente atto a "provocare lesioni", se utilizzato per l'offesa alla persona.
3. - Il ricorso è fondato.
Il Tribunale è incorso nella erronea applicazione della legge penale.
Erroneamente, infatti, - e avuto riguardo alla formula del dispositivo, peraltro, affatto incongruamente - il giudice a quo ha motivato con riferimento alla carenza dell'elemento intenzionale, facendo appunto riferimento alla mancanza della "finalità precipua (dell'agente) rivolta alla offesa alla persona", laddove si verte in materia di reato contravvenzionale e, pertanto, non è necessario il dolo generico ne', tampoco, l'intento.
Inoltre il tribunale postula che la fattispecie esiga, per il proprio perfezionamento, la pregressa consumazione di reati contro la persona sul luogo del porto, mentre siffatto presupposto è assolutamente estraneo alla previsione della contravvenzione.
Invero per integrare il reato, previsto dalla L. 18 aprile 1975, n.110, art. 4, comma, 2, di porto senza giustificato motivo delle armi improprie innominate, cioè degli strumenti, diversi da quelli da punta e da taglio atti ad offendere, "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla persona", è sufficiente la oggettiva adeguatezza dello strumento (portato senza giustificato motivo fuori della propria abitazione) all'impiego, in rapporto alle circostanze di tempo e luogo, per l'offesa contro la persona;
sicché la fattispecie prescinde, sia dalla pregressa perpetrazione in loco di offese alla persona, sia dalla necessità dell'inserimento del porto da parte dell'agente in una concreta ed effettiva prospettiva di offesa alla persona (cfr., in proposito, Cass., Sez. 1, 10 gennaio 1978, n. 2909, Marinaro, massima n. 138309;
Sez. 1, 16 giugno 1981, n. 7638, Basile, massima n. 150009; e con riferimento specifico al porto di un cacciavite: Sez. 1, 4 luglio 1984, n. 11184, Radosalvievic, massima n. 167122; Sez. 6, 29 novembre 1989 n. 4158/1990, Trombini, massima n. 183819). Conseguono l'annullamento della impugnata sentenza e il rinvio, per il giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte di appello di Brescia, la quale si uniformerà al principio di diritto testè enunciato ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2009