Sentenza 6 ottobre 2005
Massime • 1
La contravvenzione di cui all'art. 4, comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110, è integrata quando non vi è alcun "giustificato motivo" del porto, che si ha solo nel caso in cui particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto. (Nella specie, la Corte ha escluso potesse integrare "giustificato motivo" quello della finalizzazione a "spezzettare la droga" del porto di un coltello a serramanico non a scatto, trattandosi di esigenza non corrispondente ad una regola comportamentale lecita).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2005, n. 11356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11356 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 06/10/2005
Dott. MARINI Lionello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1453
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 10305/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 19 novembre 2004 dalla CORTE D'APPELLO DI TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Lionello Marini, udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Anna Maria De Sandro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza pronunciata il 17 dicembre 2001 dal Tribunale di Torino dichiarò IE NO responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (per avere offerto a RP
AB di dividere una "dose" di eroina) e L. n. 110 del 1975, art. 4 (per avere portato un coltello fuori della propria abitazione senza giustificato motivo), condannandolo - riconosciute le circostanze attenuanti generiche giudicate equivalenti alla contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale e ritenuta la continuazione fra i suddetti reati - alla pena di 8 mesi di reclusione e L.
4.050.000 di multa.
Sulla impugnazione dell'imputato la Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 19 novembre 2004 ha - in parziale riforma della citata decisione - ridotto la pena pecuniaria a 1725 euro di multa mediante diminuzione sia dell'aumento ex art. 81 cpv. c.p. per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, sia della pena base per il più grave reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ricorre per Cassazione il IE, il quale deduce, con un primo motivo, la "mancanza o manifesta illogicità della motivazione" in ordine al reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Afferma il ricorrente che, essendo lo RP stato, nell'occorso, alla guida dell'autovettura, ed essendo i Carabinieri intervenuti subito dopo l'arresto della medesima, costui non avrebbe avuto il tempo materiale per preparare l'occorrente per iniettarsi l'eroina la cui "offerta" da parte di esso imputato è stata affermata proprio sulla base del fatto che il conducente avrebbe avuto in mano una siringa ed un laccio emostatico, pronto ad iniettarsi la droga.
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è, secondo il ricorrente, "laconica" e da per scontato ciò che era da provare (avendo il predetto RP negato di avere ricevuto l'offerta dello stupefacente) e cioè il suddetto possesso di siringa e di laccio emostatico.
Inoltre, essendo stati rinvenuti nell'autovettura due involucri contenenti eroina, ed essendo stati entrambi i soggetti fermati concordi nell'affermare che la "dose" in questione era destinata all'imputato, a nulla valeva l'affermazione dei secondi giudici valorizzante la separazione di detta dose dal resto, atteso che al IE era stata contestata non già l'avvenuta cessione, bensì la - non provata - offerta della medesima al compagno. Il suddetto motivo integra - osserva questa Corte - una mera censura di puro merito e, comunque, manifestamente infondata, in ordine alla ricostruzione dei termini fattuali della vicenda e, conseguentemente, alla valutazione della prova di responsabilità per il reato ascritto. Invero la Corte territoriale ha richiamato, in primo luogo, la seguente, comprovata (perché svoltasi sotto gli occhi dei Carabinieri) e del tutto eloquente, sequenza fattuale illustrata dal primo giudice.
RP AB era giunto alla guida di un'autovettura Fiat Uno e si era fermato, dopo aver effettuato alcuni giri dell'isolato, sotto l'abitazione dell'imputato, che era sorvegliata dai Carabinieri i quali avevano appreso che quest'ultimo spacciava droga. Il IE, uscito di casa, era salito sul veicolo dello RP ed era partito con questi, (i due erano stati seguiti dall'autovettura dei Carabinieri) percorrendo la via Galimberti di Grugliasco, in fondo alla quale l'auto si era fermata e ne era disceso il IE il quale aveva raggiunto una zona sterrata ed aveva prelevato qualcosa vicino ad un albero.
RP e IE erano ripartiti, avevano imboccato il corso M.L. King con direzione Torino, e si erano fermati tra alcune auto in sosta nella via Villani di Collegno.
A questo punto erano intervenuti i Carabinieri ed il IE, il quale sedeva sul lato del passeggero, aveva, non appena accortosi della presenza degli operanti, gettato dal finestrino dell'auto un involucro azzurro, risultato poi contenere cinque dosi di sostanza stupefacente;
tra le sue gambe era rimasta una dose di sostanza, avvolta in carta stagnola, riposta entro una scatola di sigarette, mentre lo AL aveva in mano una siringa ed un laccio emostatico. Orbene - evidente che tale ricostruzione del fatto giustificava ampiamente, già da sola, in quanto inequivoca nei suoi termini e nella sua significanza immediatamente percepibile, l'affermazione di responsabilità del IE per l'offerta (non essendo avvenuta la cessione materiale a causa dell'intervento dei Carabinieri) della dose di eroina (o di parte di essa) allo RP, trovato in possesso del necessario per iniettarsela (con siringa e laccio emostatico in mano) - va rilevato che i secondi giudici, sulla base dei fatti accertati ut supra, hanno dato esaustiva risposta alle censure dell'appellante (coincidenti con quelle che vengono riproposte con il ricorso), avendo essi motivatamente, e tutt'altro che illogicamente, affermato che: 1) in considerazione dello spazio temporale impiegato, dopo l'avvenuto prelievo della sostanza, per raggiungere il luogo nel quale i due protagonisti della vicenda erano stati controllati dai Carabinieri, era del tutto inconsistente, l'assunto secondo il quale lo RP non avrebbe avuto il tempo materiale per prepararsi ad iniettare la sostanza su sè medesimo;
2) l'accertata suddivisione della droga in due involucri (uno, contenente cinque dosi, gettato dal IE fuori del finestrino dell'autovettura, e l'altro, contenente una dose, rinvenuto tra le gambe del predetto IE, deponeva decisamente nel senso della destinazione del secondo ad un immediato consumo all'interno del veicolo, consumo (anche) da parte dello RP il quale aveva già in mano siringa e laccio emostatico, arnesi che non erano utilizzabili dal IE, il quale aveva dichiarato di essere assuntore di eroina per via nasale e non già per via venosa;
donde la prova logica dell'offerta della sostanza da parte del IE allo RP (dichiarata, del resto, da quest'ultimo in sede di sommarie informazioni testimoniali) nonché la totale inattendibilità (alla luce degli elementi sopra indicati) della deposizione di quest'ultimo, affermante che la sostanza de qua stava per essere assunta dal (solo) IE. Il secondo profilo di censura del ricorrente concerne l'affermazione di responsabilità per il reato di porto di coltello senza giustificato motivo.
Al riguardo il ricorrente afferma, nel dedurre violazione di legge e vizio di motivazione, che: a) egli aveva fornito un "giustificato motivo" del porto, avendo dichiarato che il coltello (trovatogli indosso nel momento in cui erano intervenuti i Carabinieri) gli serviva per "spezzettare la droga"; b) i secondi giudici non hanno motivato, od hanno motivato illogicamente, sulla concreta utilizzabilità del coltello in questione (non a scatto, con lama della lunghezza di sei centimetri incorporata all'interno del manico) per offendere la persona.
Inoltre - e di qui anche la dedotta violazione di legge con riferimento al disposto della L. n. 110 del 1975, art. 4, - nel contesto spazio-temporale in oggetto non esistevano elementi che consentissero di affermare che l'imputato avrebbe usato quel coltello per recare offesa a chicchessia, sicché, anche a dover aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata, secondo il quale per "giustificato motivo" del porto di arma impropria deve intendersi un motivo che sia aderente ad "esigenze perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite" - si doveva affermare che allorquando, come nella specie, la condotta appaia oggettivamente indifferente rispetto all'utilizzazione dell'arma per l'offesa alla persona non rileva la liceità o meno dei fini diversi.
Rileva questa Corte che il detto secondo motivo è manifestamente infondato in ogni sua articolazione.
Invero - premesso che il reato ascritto è quello contravvenzionale previsto e punito dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 4 (pacificamente configurabile nel caso di porto fuori della propria abitazione di coltello a serramanico non a scatto, da ritenersi arma impropria: vedasi, ex pluribus, Cass. Sez. 5 6.10.2003, n. 46917, Vaiuso) - va rilevato, quanto alla sussistenza o meno di un motivo giustificante il porto del suddetto coltello a serramanico, che del tutto correttamente i secondi giudici hanno ritenuto che non possa integrare "giustificato motivo" ai sensi della norma contestata, quello della finalizzazione del porto a "spezzettare la droga", e ciò in quanto "deve intendersi per motivo giustificativo del porto quello determinato da particolari esigenze dell'agente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto" (Cass. Sez. 1 5.12.1995 n. 580, Paterni). È indubbio che l'asserita esigenza di "spezzettare" la droga con il coltello de quo non può assolutamente corrispondere ad una regola comportamentale lecita, e non può, pertanto, assumere valenza giustificativa del porto della suddetta arma impropria fuori dell'abitazione; anzi (come sostanzialmente affermato nella sentenza gravata) la prospettata esigenza non corrisponde neppure ad una regola comportamentale tout court, a prescindere dalla liceità o meno della medesima.
Quanto, poi, all'ulteriore al profilo di censura di omessa motivazione e di violazione di legge - con il quale il ricorrente censura la mancata considerazione, da parte dei secondi giudici, della indifferenza della condotta tenuta dall'imputato rispetto alla possibile offesa alla persona sì che una volta che l'utilizzo dello strumento da punta e da taglio in questione era indirizzato a tutt'altri fini, era indifferente la liceità o meno di questi ultimi - va osservato che trattasi un motivo che poggia su di un'affermazione in punto di fatto che il ricorrente non sorregge argomentatamente ma si fonda ad enunciare, e che, comunque, non vale a dimostrare il dedotto vizio di mancanza di novazione sul punto, posto che con l'appello era stata dedotta la sussistenza di un giustificato motivo del porto dichiarato dall'imputato il quale si era limitato a valorizzare l'uso che intendeva fare del coltello in questione, ma non risulta esserlo stato anche il profilo specifico di violazione di legge (L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2) oggi dedotto (e deducibile in precedenza) il che comporta anche la inammissibilità del motivo a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Per le sin qui esposte ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che va congruamente determinata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006