Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2005, n. 11356
CASS
Sentenza 6 ottobre 2005

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La contravvenzione di cui all'art. 4, comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110, è integrata quando non vi è alcun "giustificato motivo" del porto, che si ha solo nel caso in cui particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto. (Nella specie, la Corte ha escluso potesse integrare "giustificato motivo" quello della finalizzazione a "spezzettare la droga" del porto di un coltello a serramanico non a scatto, trattandosi di esigenza non corrispondente ad una regola comportamentale lecita).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2005, n. 11356
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11356
Data del deposito : 6 ottobre 2005

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