Sentenza 25 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9251 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
09 25 1 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE -LA CORT Oggetto SENTENZA DI FALLIMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE IMPUGNAZIONE CON RICORSO EX ART. 111 COST. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5724/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron..241.54 Consigliere.- CELENTANODott. Walter Rep. 1858 Consigliere Dott. Aniello NAPPI Ud. 06/02/2002 Rel. Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 4.55 Г sul ricorso proposto da: DU OT & CO Sas, in persona del legale 25 GIU. 2002. IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, DU OT in proprio, elettivamente domiciliate in ROMA VIA POMPEO MAGNO 94, presso l'avvocato SALVATORE DE MARIA, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHRISTINE JOCHLER, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
IA Sas in persona del legale AT rappresentante pro tempore, AT IA in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA M. PRESTINARI 13, 2902 278 presso l'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che li rappresenta 1 e difende unitamente all'avvocato ALBERTO VALENTINI, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrenti
contro
AC VI;
intimata avverso la sentenza n. 70/99 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 21/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato De Maria, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Ramadori, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore do Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Bolzano con sentenza n. 3191-70/99 del 21.12.99 ha dichiarato il fallimento della società AD GA & Co s.a.s. nonché del socio accoman- datario GA AD, avendo ritenuta provata la sua condizione d'insolvenza dalla circostanza che essa, come dedotto dal creditore istante s.a.s TT TI 2 no, non era risultata in grado di pagare il credito in L.27.112.000, di cui questa era titolare, portato da condanna al pagamento delle spese processuali pronun- ziata con sentenza n. 619/98, emessa dal medesimo tri- bunale di Bolzano e confermata dalla Corte d'Appello di Trento- sez. staccata di Bolzano con sentenza n.64/99, sulla cui base lo TT aveva inutilmente tentato pi- gnoramento. Avverso detta pronunzia di fallimento la società fallita ricorre per cassazione ex art 111 cost., chie- dendo dichiararsene la nullità con ricorso articolato in due motivi. La s.a.s. TT ZI nonché quest'ultimo, so- cio accomandatario, resistono con controricorso. Il curatore fallimentare non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Col 1° motivo la ricorrente denunzia violazione de- gli art 3, 24 e 111 della Costituzione, falsa applica- zione dell'art. 15 1.f, nullità ed inesistenza della sentenza dichiarativa del suo fallimento. Lamenta, an- zitutto, che erroneamente si è ritenuta la sussistenza la sua condizione di dissesto, che è stata desunta dall'esistenza di un credito giudizialmente contestato, in quanto discendente da sentenza impugnata con ricorso per cassazione, allo stato non ancora definito, nonché 3 che il Tribunale fallimentare ha emesso la sua pronun- zia consumando palese violazione dell'art. 15 della legge fallimentare, per aver omesso di procedere alla previa audizione della sua socia accomandataria che, convocata a mezzo mero biglietto di cancelleria, peral- tro, notificato, in sua assenza, al coniuge, per l'effetto, non è stata posta in condizione di esercita- suo diritto di difesa. Né, aggiunge, può ritener-re il si a tal uopo sufficiente il deposito in cancelleria di memoria difensiva cui detta socia, stante l'assenza del suo difensore, ha personalmente provveduto. Col 2° motivo denunzia vizio di costituzione del Tribunale ex art 158 c.p.c., osservando che la sentenza di fallimento è stata emessa dai medesimi componenti il collegio che aveva pronunziato decisione in altri pro- cedimenti in cui essa fallita è stata parte del giudi- zio, e segnatamente dei proc. n. 7/99, 687/99, 9511/99 i quali, per l'effetto, 10948/99, 9264/99 e astenersi onde garantire avrebbero dovuti l'imparzialità dell'esercizio della loro funzione. La mancata previa audizione della socia accomandataria ha, ri-peraltro, precluso la proposizione dell'istanza di cusazione. Sul presupposto della strettissima ed im- prenscindibile relazione tra giusto processo ed impar- zialità del giudice, deduce l'illegittimità costituzio- 4 nale degli art 51 c.p.c. e 25 n. 1 1.f. nella parte in cui non escludono che possa pronunciare il fallimento il giudice che abbia già deciso altra controversia nei confronti del fallendo per contrarietà al disposto dell'art. 111 della carta fondamentale. Il controricorrente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso rilevando che la sentenza ora impugnata è stata già fatta oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare. Il ricorso è inammissibile. La ricorrente che, peraltro, dichiara di aver già proposto opposizione alla sentenza di fallimento, invo- ca, in ogni caso, anche il diritto ad avvalersi dell'attuale strumento di tutela vertendosi, a suo av- viso, nel caso di concorso di diversi mezzi d'impugnazione, stante l'inadeguatezza del rimedio ti- pico già azionato a fornire adeguata tutela alle neces- sarie garanzie previste dall'art 111 della Costituzione e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. E' fermo ed antico l'orientamento di questa Corte secondo il quale sono impugnabili per Cassazione con il ricorso previsto dall'art. 111 della Costituzione solo i provvedimenti giurisdizionali pronunziati in unico grado o in grado d'appello aventi carattere decisorio e definitivo. La sentenza di fallimento difetta di tale 5 ultimo requisito, essendo suscettibile di autonoma im- pugnazione, nelle forme di cui all'art. 18 della legge fallimentare avanti lo stesso tribunale che l'ha pro- nunziata la cui sentenza, ex art 19 1.f., "in entrambi i casi", di revoca del fallimento о di rigetto dell'opposizione, è suscettibile di essere gravata con appello (per tutte Cass. n. 2825/01). Il nostro ordinamento, peraltro, non conosce l'ipotesi della tutela impugnatoria alternativa, invo- cata dal ricorrente, ad eccezione dell'unica e diversa ipotesi prevista dal rimedio del regolamento facoltati- vo di competenza che concorre con l'ordinario mezzo di gravame, sia esso l'appello o la stessa opposizione ex あ art 18 1.f., non essendo ipotizzabile l'esistenza di coevi e paralleli strumenti di riesame percorribili ad libitum della parte. Non rilevano, alla luce di quanto premesso, né il richiamo alla cronistoria dei difficili rapporti fra le procedimenti civili, néparti, sfociati in numerosi tantomeno l'invocazione delle garanzie costituzionali richiamate, che potranno trovare adeguata disamina e risposta nella loro sede naturale, e cioè innanzi al giudice dell'opposizione. Resta assorbito il secondo motivo. Tanto premesso, il ricorso devesi dichiarare inam- 6 missibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ri- corrente al pagamento delle spese del presente giudizio per spese ed Euro 1.500,00 che liquida in Euro 119,62 per onorario. Così deciso in Roma, il 6.2.02 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Saggio Maria Rosaria Cultrera But USIVE IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, IL CANCELLERE Juson 109T129,11 45ET 20,66 TOT 149.77 ENTRATE ROMA 2 4 37418 77 177.) Dagente Area So zi Responsa Savdo i udiziari 0° 0 2 6 7