Sentenza 19 novembre 2009
Massime • 1
Non vi è obbligo di specifica motivazione, in assenza di specifiche deduzioni difensive, per la decisione di aumento di pena per la recidiva facoltativa nei casi di cui all'art. 99, commi terzo e quarto, cod. pen., trattandosi di un aggravamento previsto dalla legge quale effetto delle condizioni soggettive dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2009, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 19/11/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2106
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 27243/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UZ LV, N. IL 02/03/1981;
avverso la sentenza n. 1030/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del 06/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor STABILE Carmine, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A RA IO venivano contestati un tentativo di rapina impropria in relazione ad un furto in abitazione, il delitto di violazione di domicilio in danno di SO NC, la resistenza al pubblico ufficiale che lo aveva tratto in arresto in flagranza e la violazione dell'art. 624 bis c.p. per un furto in abitazione in danno di Ferrara Caterina.
Per tali reati l'imputato veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia con sentenza del 14 aprile 2008 dal GIP presso il Tribunale di Messina con il rito abbreviato.
La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 6 marzo 2009, escludeva che nei fatti contestati potesse ravvisarsi il delitto di tentata rapina impropria e riteneva assorbita la violazione di domicilio in danno del SO nel reato di cui all'art. 624 bis c.p., così qualificata la imputazione di tentata rapina. In conclusione SO veniva condannato per il furto in abitazione in danno della Ferrara ed in continuazione per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e furto in abitazione in danno del Risi, fatti questi ultimi per i quali era stato tratto in arresto;
all'imputato venivano negate le attenuanti generi che e riconosciuta, invece, la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata.
Con il ricorso per cassazione UZ IO tramite il proprio difensore di fiducia, deduceva con un primo motivo il vizio di motivazione in ordine al delitto di resistenza perché quella praticata dal ricorrente fu una forza moderata per sfuggire alla cattura.
Il motivo, che è ai limiti della ammissibilità perché sembra contestare le valutazioni di merito compiute dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione, non è fondato perché, da quanto è dato desumere dalla motivazione della sentenza impugnata, quella posta in essere dal ricorrente non può per nulla essere qualificata resistenza passiva, non essendosi lo RA limitato a divincolarsi dalla presa dei militari e darsi alla fuga, ma avendo, invece, l'imputato colpito il pubblico ufficiale con calci e pugni per assicurarsi il buon esito della fuga, fatto questo che configura il delitto di resistenza contestato.
Con un secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 625 bis c.p., quest'ultima attenuante in relazione al furto in danno della Ferrara, avendo, al momento dell'arresto, il ricorrente indicato il luogo del furto in danno della Ferrara e restituito la refurtiva in suo possesso. Il motivo è da rigettare perché infondato.
Il diniego delle attenuanti generiche è, infatti, logicamente consequenziale alla ritenuta gravita del fatto ed alla presenza di numerosi precedenti penali;
sul punto la sentenza impugnata non merita, quindi, alcuna censura.
Quanto alla attenuante di cui all'art. 625 bis c.p. è vero che il ricorrente RA al momento dell'arresto ha fatto i nomi dei complici, ma è pure vero che li ha fatti, come è riconosciuto nello stesso ricorso, con riferimento al primo furto in abitazione - quello in danno del Risi per il quale è stata ritenuta la continuazione con il reato di cui al capo D) e per il quale RA era stato tratto in arresto - e non per quello in base al quale è stata determinata la pena base - furto nella abitazione in danno della Ferrara.
Inoltre le scarne indicazioni del ricorrente non avevano consentito la individuazione dei correi perché le persone indicate avevano negato ogni loro responsabilità.
Infine la confessione di un furto - quello in danno della Ferrara - può essere preso in considerazione dal giudice ad altri fini, ma non consente di ravvisare la speciale attenuante di cui all'art. 625 bis c.p.. Non ricorrono pertanto i presupposti per ritenere la speciale attenuante di cui all'art. 625 bis c.p.; anche sotto tale profilo il motivo è infondato.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'art. 99 c.p., comma 4, non essendo, nel caso di specie, la recidiva obbligatoria.
È certamente vero che la recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4, come modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), con la conseguenza che non è operante il divieto di prevalenza delle circostanze sulle ritenute aggravanti (vedi da ultimo Cass., Sez. 5, n. 22871 , del 15 maggio - 3 giugno 2009, rv. 244209). Sul punto, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non è corretta. Tuttavia va anche detto che in assenza di specifiche deduzioni difensive l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva facoltativa nei casi di cui all'art. 99 c.p., commi 3 e 4 non comporta l'obbligo di specifica motivazione, trattandosi di un aggravamento previsto dalla legge quale effetto delle condizioni soggettive dell'imputato (vedi Cass., Sez. 3, n. 13923 del 18 febbraio - 31 marzo 2009, rv. 243505). Nel caso di specie non pare fossero state avanzate deduzioni specifiche in merito. In ogni caso da tutto il contesto della motivazione della sentenza impugnata emerge una valutazione di gravita dei fatti commessi dallo RA, tanto è vero che i giudici del merito hanno negato il riconoscimento di attenuanti e principalmente di quelle generiche di cui all'art. 62 bis c.p., mentre hanno dato rilievo ai numerosi precedenti penali dell'imputato, che avevano consentito la contestazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale e che testimoniano la pericolosità dell'imputato. Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.
Infine con un quarto motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p.. Il motivo è generico e manifestamente infondato, oltre che di merito, perché la Corte di merito ha determinato la pena tenendo conto della obiettiva gravita dei fatti contestati e dei numerosi precedenti penali anche specifici dello RA. Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010