Sentenza 19 luglio 2011
Massime • 1
Il termine perentorio per la presentazione dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo decorre dalla data di esecuzione della misura cautelare o da quella diversa nella quale l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, non essendo richiesta la conoscenza del provvedimento, ma la sola conoscenza della sua esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2011, n. 35620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35620 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 19/07/2011
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1241
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 17272/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH AL, n. a Erba il 2.6.1962;
contro l'ordinanza del Tribunale di Como, emesso il 18.3.2011;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore, avv. Rigamonti M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata, emessa ex art. 309 c.p.p., il Tribunale di Como ha dichiarato l'inammissibilità, per tardività, della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo, proposta nell'interesse di AL CH.
Il Tribunale, rilevato che la richiesta di riesame era stata spedita a mezzo posta, mediante lettera raccomandata, il 4 marzo 2011, ha ritenuto che il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 324 c.p.p., era stato superato, in quanto il sequestro dei beni immobili era stato eseguito il 16 febbraio 2011, con la trascrizione del provvedimento presso la competente Agenzia del Territorio, esecuzione che era stata portata a conoscenza del CH dagli agenti della Guardia di Finanza il 18 febbraio 2011.
2 Contro la predetta ordinanza ricorre per cassazione il CH, che deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione degli artt. 324, 369 e 151 c.p.p., art. 111 Cost. e art. 6 Cedu, nonché vizio di motivazione del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, il termine perentorio per la presentazione dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo decorre dalla data di esecuzione delle misura cautelare o da quella diversa nella quale l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, non essendo richiesta la conoscenza del provvedimenti di sequestro, ma la sola conoscenza della sua esecuzione (Cass. n. 2021/2003, Simeone). Nel caso in esame, come esattamente ha rilevato il giudice di merito, qualunque della due date si prende come termine di decorrenza (16 febbraio o 18 febbraio), il termine di cui all'art. 324.1 c.p.p. era già decorso quando la richiesta di riesame fu spedita tramite raccomandata postale (4 marzo 2011).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011