Sentenza 6 giugno 2017
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la notifica del decreto di convocazione delle parti, ex art. 27 del d.lgs n. 274 del 2000, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 148 cod. proc. pen. - richiamato dall'art. 2 del d.lgs n. 274 del 2000 - dall'ufficiale giudiziario o da chi ne fa le veci e non dal legale del ricorrente, ai sensi della legge n. 53 del 1994, la quale disciplina esclusivamente le notifiche di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, derivandone, altrimenti, la nullità dell'atto, sanabile ex art. 184 cod. proc. pen. nel caso in cui la parte interessata compaia e non eccepisca detta invalidità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2017, n. 34837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34837 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2017 |
Testo completo
34837-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 06/06/2017 Presidente MAURIZIO FUMO Sent. n. sez. 1565/2017 FRANCESCA MORELLI REGISTRO GENERALE GRAZIA MICCOLI N.39797/2016 -Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SC IA nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di: PA IS nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/10/2015 del GIUDICE DI PACE di BASSANO DEL GRAPPA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore il difensore presente si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. они RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di pace di Bassano del Grappa ha, con la sentenza impugnata, dichiarato non doversi procedere nei confronti di PA SI e IO OS per i reati di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen. per "inesistenza della notifica del decreto ex art. 27 D.Lvo 274/2000", nonché per "remissione del ricorso da parte della persona offesa". Il giudice ha ritenuto che la notifica del decreto di convocazione delle parti, effettuata dal difensore della persona offesa ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 come modificata dal d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 fosse da ritenere "inesistente", perché non ammessa in materia penale, sicché il rapporto processuale non poteva ritenersi costituito;
da qui la “improcedibilità per difetto assoluto della notifica del decreto ex art. 27 D.Lvo 274/2000". Alla stessa conclusione occorre pervenire aggiunge il giudicante per effetto - dell'applicazione dell'art. 155, comma 2, cod. pen., in quanto avendo la - persona offesa rinunciato al ricorso nei confronti di IO OS l'effetto della rinuncia si è propagato a PA SI.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona offesa e parte civile AS NA deducendo quanto segue. -2.1. Aveva presentato ricorso immediato al giudice ex art. 21 d.lgs. n. 274/2000 nei confronti di PA SI e IO OS il 27 maggio - 2015. Successivamente, avendo raggiunto un accordo con IO OS, notificò il ricorso e il decreto di convocazione delle parti (emesso nel frattempo dal Giudice di pace) al solo PA SI, oltre che al Pubblico Ministero. Tutte le parti comparvero alla prima udienza del 28/9/2015, poi differita al 26/10/2015. In tale udienza AS NA rinunziò formalmente al ricorso nei confronti di IO, chiedendo viceversa di procedere nei confronti di PA.
2.2. Tanto premesso, lamenta: a) la violazione di plurime norme di legge processuale per essere stata ritenuta inesistente la notifica effettuata ai sensi della legge 53/94. La notifica diretta da parte del difensore deve ritenersi legittima argomenta per il contenuto - civilistico del ricorso immediato di cui all'art. 21 d.lgs. 274/2000. In ogni caso, aggiunge, si sarebbe di fronte, nello specifico, ad una mera nullità (della notifica), sanata dalla comparizione delle parti. Inoltre, sia che la notifica fosse nulla, sia che fosse inesistente, il Giudice di pace non avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l'azione penale, ma avrebbe dovuto provvedere direttamente alla convocazione delle parti, ex art. 29 d.lgs. 274/2000. Infine, la sanzione di 2 improcedibilità, comminata dal Giudice, è illegittima, perché non prevista dall'ordinamento; b) la violazione degli artt. 155, comma 2, cod. pen. e 29, comma 5 d.lgs. 274/2000, nonché degli artt. 594 e 612 cod. pen.. Deduce, al riguardo, che l'art. 155 cod. pen. è stato applicato erroneamente dal Giudice di pace per mancanza del presupposto previsto dalla norma suddetta (vale a dire, il concorso di persone nel medesimo reato), in quanto il ricorso al giudice era stato presentato per reati a consumazione monosoggettiva (ingiurie e minacce), in ordine ai quali non può sussistere il concorso materiale e non sussisteva, nella specie, il concorso morale;
c) la violazione degli artt. 155, 612, 594 cod. pen., nonché degli artt. 405 e 521 cod. proc. pen.. Deduce, al riguardo, che il ricorso al giudice era stato formulato per reati a consumazione monosoggettiva e che era stato il Pubblico Ministero ad elevare imputazione per reati a consumazione plurisoggettiva, facendo impropriamente riferimento al concorso nei reati di ingiuria e minaccia. A fronte di tale discrepanza tempestivamente segnalata con memoria del 26/10/2015 - il Giudice di pace avrebbe dovuto invitare il Pubblico Ministero a correggere l'imputazione, ovvero avrebbe dovuto procedere direttamente alla correzione, dopo l'esperimento dell'istruttoria dibattimentale;
d) la violazione di plurime norme di legge ordinaria e costituzionale per essere stata pronunciata sentenza di improcedibilità "prima ancora che il quadro probatorio fosse completo". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento, anche se talune proposizioni in esso contenute appaiono corrette.
1. La prima questione posta dal ricorrente attiene alla possibilità, chi proponga ricorso immediato al giudice di pace, di notificare il decreto di cui all'art. 27 d.lgs. 274/2000 (che va notificato all'imputato e al suo difensore, unitamente al ricorso, "a cura del ricorrente") avvalendosi della legge 21 gennaio 1994, n. 53. Al quesito deva darsi risposta negativa. La legge 53/94 consente all'avvocato munito di procura alle liti e di autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di eseguire le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale secondo le modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890. Ne consegue che non gli è consentito di eseguire avvalendosi della legge 53/94 le notificazioni in materia penale, poiché la legge non gliene dà la facoltà. Anche nel processo dinanzi al giudice di pace vale, quindi, la regola posta dall'art. 148 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 2 d.lgs. 274/2000, secondo cui, salvo che la legge 3 All disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne fa le veci. Nella specie, pertanto, la notificazione eseguita dall'avv. Maiolino alla parte privata, imputata in procedimento penale, non può dirsi correttamente eseguita. Per valutare gli effetti della invalidità che ne è conseguita occorre considerare che la legge 53/94 riconosce all'avvocato abilitato ai sensi dell'art. - 1 della legge suddetta la qualità di pubblico ufficiale "ad ogni effetto di legge" (art. 6) e che le modalità della notificazione sono minuziosamente disciplinate dal legislatore, sia attraverso il richiamo delle procedure stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, sia attraverso la previsione di specifici adempimenti (art. 3) e l'imposizione di apposita modulistica, conforme a modelli prestabiliti dall'Amministrazione postale, di cui il notificante deve munirsi. Con la legge 53/1994 è stato rotto, pertanto, il tradizionale monopolio statale nella notificazione degli atti giudiziari, prevedendo, accanto alla figura dell'ufficiale giudiziario (e di altro soggetti pubblici individuati dalle normative di settore), quella di un soggetto privato (l'avvocato, appunto), rivestito di speciali qualità, in considerazione della affidabilità che la legge riconosce ai soggetti della categoria forense, allorché siano officiati dalla parte e autorizzati dall'Ordine di appartenenza. Da ciò consegue che la notificazione eseguita dal legale ai sensi della legge della legge 53 del 1994 in materia penale - sebbene effettuata da soggetto non legittimato non può ritenersi totalmente extra-ordinem, e perciò - inesistente, stante la riconosciuta unitarietà dell'ordinamento giuridico, ma da soggetto incompetente, cosicché la sanzione ricollegabile alla violazione delle modalità di notificazione del ricorso immediato al giudice è data dalla nullità dell'atto, soggetta, pertanto, alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. per il caso che la parte interessata compaia e non eccepisca l'invalidità. Tanto è in concreto avvenuto, posto che PA e IO comparvero alla prima udienza del 28/9/2015 e non sollevarono eccezioni. Il giudice non avrebbe dovuto, pertanto, considerare inesistente la notifica, ma ritenere sanato il vizio per effetto della comparizione degli interessati 2. Detto ciò in termini di vocatio in iudicium, il ricorso è però infondato sotto l'ulteriore profilo dedotto dal ricorrente. La rinuncia al ricorso nei confronti dell'imputato ha, invero, effetto anche nei confronti del coimputato, posto che è equiparata dalle legge alla remissione della querela (art. 29 d.lgs. 274/2000) e la remissione della querela, fatta a favore di uno soltanto fra coloro che hanno reato, si estende a tutti (art. 155 cod. pen.). Non ha fondamento la commesso tesi del ricorrente, secondo cui si sarebbe di fronte, nella specie, a reati "a consumazione monosoggettiva" ovvero, a più reati commessi singolarmente 4 dai due imputati in quanto l'imputazione è formulata in termini di concorsualità ed anche il ricorso immediato al giudice era dello stesso tenore (nel ricorso era detto testualmente: "entrambi gli imputati si rivolgevano alla sig.ra AS con le seguenti espressioni: tu non sei nessuno non sei padrona di niente;
ti facciamo togliere la taverna;
ti buttiamo tutte le tue cose in strada">>). Correttamente, pertanto, il giudice di pace non ha tenuto conto di quanto sostenuto dal ricorrente nel corso della prima udienza, allorché AS aveva insistito per separare le posizioni dei due imputati (sul presupposto che si trattasse di reati a consumazione monosoggettiva), in quanto, oltre ad attenersi alla prospettazione originaria del ricorrente, ha tenuto conto del fatto che la formulazione dell'accusa anche nel sistema della legge 274/2000 e anche quando l'iniziativa del procedimento sia della parte privata - è prerogativa del pubblico ministero, il quale, se ritiene il ricorso ammissibile, "formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso" (art. 25 d.lgs. 274/2000). E' la pubblica accusa, quindi, e non la parte privata, che delimita e definisce la re-iudicanda, attraverso la formulazione dell'addebito, ed su sull'addebito così precisato che il Giudice è tenuto a pronunciarsi nella fase predibattimentale. Peraltro, non è nemmeno fondata la tesi della "ontologica monosoggettività dei reati de quibus", sostenuta dal ricorrente, in quanto la minaccia, indipendentemente dal soggetto che si esprime in maniera monitoria, è reato che può ben essere consumato in concorso, allorché come nella specie - gli - agenti agiscano insieme, nello stesso contesto e obbedendo ad un medesimo impulso. Né è fondata la tesi che il Giudice avrebbe dovuto prima espletare il giudizio e poi pronunciarsi sul motivo - sopraggiunto di estinzione del reato, in - quanto le cause di estinzione vanno rilevate appena vengono ad esistenza (art. 129 cod. proc. pen.): principio che è perfettamente conforme al quadro normativo, anche di livello costituzionale, obbedendo a elementari esigenze di celerità e di economia processuale (oltre che di tutela delle posizioni dei singoli).
3. Consegue a tanto che il ricorso, infondato sotto l'assorbente profilo da ultimo esaminato, va rigettato;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
igetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/6/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (MAURIZIO FUMO, ANT I SETTEMBRE ед иescifimy 5