Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2017, n. 34837
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Sentenza 6 giugno 2017

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In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la notifica del decreto di convocazione delle parti, ex art. 27 del d.lgs n. 274 del 2000, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 148 cod. proc. pen. - richiamato dall'art. 2 del d.lgs n. 274 del 2000 - dall'ufficiale giudiziario o da chi ne fa le veci e non dal legale del ricorrente, ai sensi della legge n. 53 del 1994, la quale disciplina esclusivamente le notifiche di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, derivandone, altrimenti, la nullità dell'atto, sanabile ex art. 184 cod. proc. pen. nel caso in cui la parte interessata compaia e non eccepisca detta invalidità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2017, n. 34837
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34837
    Data del deposito : 6 giugno 2017

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