Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
j ICA E N BL IO B Z A LL A R E T D IS 9 G E T. R ITALIANA R A 'A D L RTE SUPREMA DI CASSAZI L E E 1 T NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 D SEZION0 4 4 5 6 7 0 1 1 N . I E N S S N "E E B- S LEGGE I Oggetto A SAN ONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1309/98 Dott. Giovanni VERUCCI Presidente Dott. Mario ADAMO Consigliere - Cron.9662 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Rep. Ud. 14/12/2000 Dott. Stefano BENINI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA : sul ricorso proposto da: " PREFETTURA DI MACERATA, inMINISTERO DELL'INTERNO, persona dei rispettivi legali rappresentanti pro domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrenti -
contro
LF RG;
- intimato 2000 avverso la sentenza n. 190/97 del Pretore di CAMERINO, → 2395 depositata il 30/10/97; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2000 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 PA ER, con ricorso al Pretore di Camerino, aveva impugnato il provvedimento di sospen- sione della patente di guida adottato, in via provviso- il giorno 15 aprile 1997 dal Prefetto di Macera- ria, ta, che lo aveva ritenuto responsabile di un incidente stradale verificatosi il 18 ottobre 1996 in Matelica, nel quale aveva cagionato a terzi lesioni personali. Aveva dedotto di non essere responsabile dell'incidente e che non era stata iniziata azione penale a suo cari- CO. Il Prefetto di AC si costituiva a mezzo di funzionario delegato chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Pretore, con sentenza depositata in data 30 ot- tobre 1997, accoglieva l'opposizione per l'assorbente ragione che a seguito di rinuncia alla querela da parte della persona offesa dal reato il provvedimento di so- spensione della patente non poteva essere emesso, con- 2 dannando l'Amministrazione alle spese del giudizio. Avverso tale sentenza il Prefetto di AC e il Ministero dell'Interno hanno proposto ricorso a que- sta Corte con atto notificato al PA il 9 gennaio 1998, con il quale hanno formulato un unico motivo di gravame. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Preliminarmente deve essere dichiarata la inam- missibilità del ricorso proposto dal Ministero dell'Interno, essendo nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa legittimato passivo unicamente l'organo che ha emanato il provvedimento sanzionatorio - anche quando è un organo periferico che dell'Amministrazione statale, come nella specie il Pre- fetto - agisce in forza di una specifica autonomia fun- zionale. Tale legittimazione resta ferma anche nella fase di gravame innanzi a questa Corte, giacchè nella disciplina dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 non si rinviene alcun elemento dal quale possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, subentri nella fase di impugnazione la legittimazione del Mini- stro, con la conseguenza che legittimato a proporre il ricorso avverso la sentenza resa in sede di opposizione al provvedimento di sospensione della patente di guida 3 è solo il Prefetto che ha emesso il provvedimento impu- gnato, che è stato parte nel giudizio pretorile, e non anche il Ministro dell'Interno (da ultimo Cass. 5 mag- gio 2000, n. 5689). 2 Quanto al ricorso congiuntamente promosso dal Prefetto di AC va osservato quanto segue. Con l'unico motivo di ricorso il Prefetto denuncia la violazione degli artt. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;
gli artt. 218, 219 e 221, com- ma 3, 222, 224, comma 3, del codice della strada, non- chè degli artt. 120, 124, 126 e 590 cod.pen. e la omes- sa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce al riguardo che il Pretore, con motivazio- ne apodittica, ha erroneamente aderito alla tesi dell'opponente secondo la quale, in caso di incidente stradale dal quale siano derivati a terzi lesioni per- seguibili a querela, in mancanza di questa, non si può procedere alla sospensione della patente di guida, in conseguenza della natura accessoria della sanzione am- ministrativa della sospensione della patente rispetto al reato di lesioni personali. Secondo l'Amministrazione ricorrente tale tesi è errata, in quanto nel sistema del nuovo codice della strada, in relazione ai casi di sospensione della pa 4 tente previsti dall'art. 222 (violazioni delle norme sulla circolazione dalle quali derivino danni alle per- sone), l'art. 223 prevede che la sospensione sia adot- tata dal Prefetto con riferimento al verificarsi delle “ipotesi di reato" in questione, a prescindere dalla procedibilità penale, e quindi dalla proposizione, ove richiesta, della querela. Questa, secondo l'Amministrazione, condiziona la persecuzione del fat- to-reato in sede penale, ma non influisce sulla irroga- bilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, che ha una propria autono- mia, anche se normalmente è irrogata dal giudice penale in base alla vis actractiva che il processo penale esercita nei riguardi del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative connesse con un reato. Tale vis actractiva, che di regola attribuisce al giudice penale la cognizione delle violazioni ammini- strative connesse a reato, secondo l'Amministrazione viene meno, in generale, ai sensi dell'art. 221, comma ove il procedimento penale si chiuda per 2, C.S., estinzione del reato o per il difetto di una condizione di punibilità, con la conseguenza che l'Autorità ammi- nistrativa conosce in via autonoma del fatto irrogando la sanzione amministrativa. Ciò sarebbe specificamente confermato, per quel che concerne la sospensione della 5 patente, dall'art. 224, comma 3, secondo il quale, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza 0 meno delle condi- zioni di legge per l'applicazione della sanzione ammi- nistrativa accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili. Per quanto la norma testualmente soltanto all'ipotesi della estin-alluda zione del reato e non anche a quella del difetto di una condizione di procedibilità, a ciò supplirebbe la di- sposizione generale dell'art. 221, comma 2, che attri- buisce all'Autorità amministrativa la competenza san- zionatoria anche in tale caso. Ulteriore conferma dell'autonomia della sanzione amministrativa accessoria rispetto a quella penale si ricaverebbe dall'ultimo periodo dell'art. 224, comma 3, ove si afferma che la estinzione della pena successiva alla condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione accessoria. 3 Il ricorso é fondato nei sensi di cui in motiva- zione. Questa Corte, con le sentenze 5 maggio 2000, n. 5689; 19 novembre 1999, n. 12830; 20 settembre 1999, n. 10127; 15 marzo 1999, n. 2274) ha affermato il princi- pio secondo il quale il provvedimento di sospensione 6 provvisoria della patente di guida, previsto dall'art. ., è un provvedimento amministrativo 223, comma 2, C.S di natura cautelare, autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonchè della stessa impugnabilità (autonomamente prevista dall'art. 218, comma 5, C.S.), rispetto a quello irrogato in via definitiva a norma degli artt. 222 e 224 C.S. Ne consegue che la sua irro- gazione non è condizionata nè dall'inizio dell'azione penale, nè dall'eventuale difetto della condizione di procedibilità della querela, ove richiesta. In proposito va osservato che la sanzione ammini- strativa della sospensione della patente di guida può costituire misura accessoria a una sanzione amministra- tiva principale, ovvero ad un fatto costituente reato: in particolare l'art. 222 prevede la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria, in tutti i casi in cui da una violazione di norme sulla circolazione stradale derivino danni alla persona. In tal caso la sanzione è diversamente graduata a secondo della gravità del danno alla persona (art. 222, comma 2). L'art. 220 prevede in generale che, per le vio- lazioni di norme del codice della strada che costitui- scono reato, l'agente ° organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al Pubblico mi- nistero ai sensi dell'art. 347 c.p.c. Prevede poi spe- cificamente che quando da una violazione di norme del codice della strada derivi un danno alla persona, l'agente o organo accertatore deve parimenti darne no- tizia al Pubblico ministero. Prevede infine che, in ogni caso in cui l'Autorità giudiziaria ravvisi solo una violazione amministrativa, essa deve rimettere gli atti all'ufficio che ha comunicato la notizia di reato perchè si proceda in via amministrativa all'applicazione della sanzione. L'art. 221 (in aderenza a quanto disposto in via generale dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981 in tema di connessione fra illeciti amministrativi e rea- ti) a sua volta prevede che, ove l'esistenza di un rea- to dipenda dall'accertamento di una violazione del co- dice della strada, e per questa non sia stato effettua- to il pagamento in misura ridotta, il giudice competen- te all'accertamento del reato è competente anche alla irrogazione della sanzione amministrativa, salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, do- vendo egli in tal caso rimettere gli atti all'ufficio che ha comunicato la notizia del reato, perchè si pro- ceda in via amministrativa all'irrogazione della san- zione. 8 Nell'ipotesi di violazione di una norma del codi- ce della strada dalla quale siano derivati danni alla persona, l'art. 223 dispone che l'agente o l'organo che ha proceduto alla rilevazione del sinistro, trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto o del verbale della violazione contestata anche al Prefetto del luogo ove la violazione è stata commessa, ed altra copia all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Il Prefetto, "appena ricevuti gli atti", sentito il parere del competente ufficio della M.C.T.C. che deve esprime- re il parere entro quindici giorni dalla recezione del rapporto, "dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino a un massimo di un anno e ordina all'intestatario di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza". Sulla base di tale normativa, questa Corte ha ri- tenuto che il potere del Prefetto di sospendere la pa- tente sorga e debba essere esercitato, ove risulti com- messa una violazione del codice della strada in conse- guenza della quale sia derivato un danno alla persona, sulla base del solo accertamento della esistenza a ca- rico del soggetto di "fondati elementi di una evidente responsabilità", senza che costituiscano presupposti della irrogazione della sanzione nè l'inizio dell'azione penale, nè la proposizione della querela ove richiesta. Ciò si desume, infatti, in primo luogo dalla scansione dei tempi che l'art. 223 impone agli organi amministrativi, congegnati in modo da renderla sanzione irrogabile dopo venticinque giorni dal fatto, e cioè ben prima che siano scaduti i termini per proporre l'eventuale querela. Si desume inoltre dal carattere cautelare del re- lativo provvedimento (affermato anche dalla Corte CO- stituzionale nella sentenza n. 170 del 1998, nonchè dalle sezioni penali di questa Corte: da ultimo, sez. IV, 5 gennaio 2000, n. 4634, Hudorovic;
2 marzo 1999, n. 2794, D'Amico) volto a tutelare l'interesse pubblico a impedire con effetto immediato, e preventivamente ri- spetto alla inflizione della sanzione, per un certo pe- riodo, la circolazione al soggetto che abbia procurato danni alle persone in conseguenza della violazione di norme del codice della strada. Ne deriva per un verso che la sospensione della patente da parte del Prefetto, prevista dall'art. 223 C.S., non è subordinata all'inizio dell'azione penale ed alla proposizione, ove richiesta, della querela. Per altro verso, che il giudizio di opposizione instaurato 10 avverso tale provvedimento ai sensi dell'art. 223, com- ma 5, C.S., ha ad oggetto unicamente l'accertamento della esistenza dei requisiti formali e sostanziali per la sua adozione, con particolare riferimento alla esi- stenza dei "fondati elementi di una evidente responsa- bilità". Questa Corte ha parimenti affermato che la SO- spensione della patente di guida, nel caso di violazio- ne di una norma del codice della strada dalla quale siano derivati danni alle persone, non si configura come "pena accessoria” rispetto a quella prevista per il reato di lesioni personali, bensì costituisce una sanzione amministrativa, la cui applicazione è affidata in via ordinaria al giudice chiamato a conoscere del reato di lesioni personali, ma rimessa al Prefetto in ogni caso in cui tale vis actractiva, prevista dall'art. 222, comma 1, venga meno (Cass. 15 marzo 1999, n. 2274; 20 settembre 1999, n. 10127). In proposito va considerato che l'art. 222 C.S. - nello statuire che qualora da una violazione delle nor- me del codice della strada derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le san- zioni amministrative previste, nonchè la sanzione ammi- nistrativa accessoria della sospensione della patente - per un verso contiene una norma processuale, specifica- 11 mente confermativa dell'attribuzione (operata in via generale dall'art. 221) al giudice penale della compe- tenza a irrogare le sanzioni per le violazioni del C.S. non costituenti reato quando dal loro accertamento di- penda l'esistenza di un reato. Per altro verso contiene una norma sostanziale, prevedendo la sanzione della so- spensione della patente in caso di violazioni del codi- ce della strada dalle quali siano derivati danni alle configurandola quale misura amministrativapersone, "accessoria”, in tale specifica ipotesi, rispetto al reato di lesioni personali. L'art. 224, comma 3 - a proposito del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accesso- rie della sospensione e della revoca della patente statuisce che solo l'estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione di tali sanzioni am- ministrative accessorie, mentre "nel caso di estinzione del reato per altra causa il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condi- zioni di legge per l'applicazione della sanzione ammi- nistrativa accessoria". Tale norma va interpretata, per quanto interessa ai fini del decidere, come espressione della voluntas legis di statuire in via generale la irrogabilità in sede amministrativa della sanzione accessoria (a reato) 12 della sospensione della patente, ancorchè per qualunque ragione diversa dalla morte di chi vi sia assoggettabi- le l'accertamento della responsabilità penale non possa avere luogo. Ragioni di ordine logico e di coerenza si- stematica impongono di ritenere, infatti, che la formu- la "estinzione del reato" per causa diversa dalla mor- te, usata nell'articolo, vada intesa nel senso su detto e sia in particolare comprensiva anche della ipotesi di non procedibilità del reato per rinuncia o mancata proposizione della querela nel termini di legge e non riferibile alle sole ipotesi di estinzione del come testualmente previste dagli artt. 150 e segg. reato cod. pen. Riferendola solo a tali ipotesi, infatti, per i reati perseguibili a querela, la sanzione accessoria sarebbe applicabile in caso di remissione della quere- la, ma non in caso di rinuncia o di proposizione tardi- va, o di decorso del termine per proporla senza la sua proposizione, pur trattandosi di situazioni omogenee in relazione all'interesse pubblico alla irrogazione della sanzione che la norma ha inteso tutelare, e pur non -secondo quanto sopra esposto l'art. 223 ec- avendo - cettuato tali ipotesi dalla irrogazione della sospen- sione provvisoria da parte del prefetto in via cautela- re e provvisoria: sanzione provvisoria che risulterebbe 13 incongruamente irrogata in ipotesi in cui non sia irro- gabile quella definitiva. Ne deriva che la formula "estinzione del reato" intesa in senso lato, come comprensiva di tutte le va ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità pe- nale non possa più avere luogo, pur avendo il fatto in- tegrato astrattamente gli estremi del reato, così da ricomprendervi anche le ipotesi di non perseguibilità per la mancata proposizione della querela, o per la ri- nuncia a proporla, come impone il criterio ermeneutico secondo il quale la legge va interpretata in modo che le sue statuizioni risultino coerenti con la sua ratio e non diano luogo a difformità di trattamento incompa- tibili con i principi costituzionali di ragionevolezza e non discriminazione. Pertanto deve ritenersi che, con riferimento alla ipotesi prevista dall'art. 222, in cui la sospensione della patente si configura come sanzione amministrativa accessoria al reato di lesioni personali, l'art. 224, comma 3, in connessione con la sua ratio, attribuisce al Prefetto il potere di irrogare in via definitiva quella sanzione ove, pur ricorrendone "le condizioni di legge” (e cioè la violazione di una norma del codice della strada dalla quale sia conseguito un danno alla : persona), sia mancata о venuta meno la possibilità di 14 irrogazione della sanzione da parte del giudice penale. 4 Nel caso di specie i l Pretore ha accolto l'opposizione sotto l'assorbente profilo che il proce- dimento penale relativo alle lesioni personali non ave- va avuto corso per rinuncia della parte offesa alla querela, cosicché non sussistevano le condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di sospensione della patente, avendo esso carattere di accessorietà rispetto al reato. Ma sulla base dei principi sopra affermati, non essendo la legittimità del provvedimento di irrogazione della sospensione della patente, previsto dall'art. 223 C.S. in relazione all'ipotesi di violazione di una nor- ma del codice della strada dalla quale sia derivata una procedibilità lesione personale, condizionato alla dell'azione penale, bensì unicamente all'accertamento dell'esistenza di "fondati elementi di evidente respon- sabilità", il ricorso va accolto e la sentenza impugna- ta cassata con rinvio, dovendosi in quella sede fare applicazione dei principi di diritto sopra enunciati. Il giudice di rinvio, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione, va individuato nel Tribunale di Camerino (legge 16 giugno 1998, n. 188, in relazione al d.lgsv. 19 febbraio 1998, n.51), nessuna incidenza avendo nel presente giudizio l'entrata in vi- 15 gore del d. lgsv. 30 dicembre 1999, n. 507, che attri- buisce al Giudice di pace competenze in materia di op- posizioni alle ordinanze-ingiunzioni irrogative di san- zioni amministrative, atteso che tale attribuzione non ha carattere retroattivo e deve quindi trovare applica- zione il principio generale di cui all'art. 5 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Mi- nistro dell'interno. Accoglie il ricorso del Prefetto di AC per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Camerino. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2000, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Ve Francesco Felicetti Ja Jelinta CANCELLERIA MAR. 2001 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo, IN Пате2026 DEPOSITATA 28 IL CANCELLIERE REGISTRAZIONE Maria Di Nuzzo ggi, DELLA O AI SENSI DELL'ART. 9 дино N. 317" DA "ESENTE 3-5-1967 LEGGE 16