Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2004, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OFFICINE BORTOLUZZI REMO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata per legge in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Toniolo, del Foro di Vicenza, per procura in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, Sezione Prima Civile, n. 1043, del 12 luglio 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data 11 luglio 2003 dal relatore, cons. Stefano Schirò;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Martone Antonio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Officine Bortoluzzi Remo conveniva in giudizio il Ministero delle finanze, chiedendo il rimborso delle somme pagate a titolo di tassa annuale di concessione governativa per le iscrizioni nel registro delle imprese, prevista dall'art. 3 del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 e ritenuta in contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 335, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 20 febbraio 1996, accoglieva la domanda, condannando il Ministero delle finanze a pagare alla società la somma di L. 20.500.000, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Su appello di entrambe le parti, la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 12 luglio 1999, accoglieva parzialmente, per quanto di ragione, soltanto l'impugnazione principale del Ministero delle finanze, applicando l'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ritenuto compatibile con la normativa comunitaria, e quindi - detraendo dagli importi da rimborsare la somma di L. 400.000 per ogni annualità e ritenendo altresì intervenuta la decadenza della contribuente dal diritto al rimborso relativamente ai pagamenti effettuati dal 1985 al 1987 - condannava il Ministero appellante al pagamento della minor somma di L. 15.500.000, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Ha proposto ricorso per Cassazione la s.r.l. Officine Bortoluzzi Remo sulla base di sei motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero delle finanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente - denunziando violazione di legge e dei principi del diritto comunitario, nonché vizio di erronea e contraddittoria motivazione - censura la sentenza impugnata per aver affermato che l'art. 11 della legge 1998/448 - con il quale si è stabilito, tra l'altro, che per gli anni 1985-1992 è dovuta per l'iscrizione nel registro delle imprese di atti sociali diversi da quello costitutivo una tassa, variabile secondo il tipo di società, determinata retroattivamente in misura forfetaria annuale - non si pone in contrasto con la normativa comunitaria, atteso il carattere remunerativo della tassa de qua, determinata in misura non irragionevole in relazione al costo del servizio reso (iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo) e alla diversa forma societaria dei soggetti beneficiari del servizio.
Con il secondo motivo si denunciano violazione dei principi relativi alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al divieto di domanda nuova, nonché illegittima applicazione dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
La ricorrente, in particolare, deduce che la Corte di appello di Venezia, applicando l'art. 11 citato e detraendo dall'importo riconosciuto nella sentenza di primo grado la somma di L.. 400.000 per ogni annualità, quale corrispettivo per la iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo, si è pronunciata su di una questione nuova, in quanto sin dall'inizio il giudizio era stato circoscritto all'accertamento dell'incompatibilità con il diritto comunitario della normativa relativa all'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e alla successiva tassa annuale, ma non era stata proposta autonoma domanda per accertare il diritto dell'amministrazione a ricevere somme a titolo di tassa di concessione governativa per il deposito di atti diversi da quello costitutivo.
Con il terzo e il sesto motivo, strettamente connessi tra loro, si denunciano, con articolata e complessa censura, violazione di legge, eccezione di giudicato e motivazione contraddittoria con riferimento all'applicazione dello jus superveniens, di cui all'art. 11, comma 3, della legge 1998/448, per la determinazione del tasso di interesse,
nonché vizio di omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione degli interessi legali con decorrenza dal giorno dei singoli pagamenti della tassa di concessione, oppure dalla data di presentazione in sede amministrativa delle domande di rimborso. La ricorrente chiede inoltre l'applicazione della disciplina sugli interessi di cui dell'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29. Al riguardo la società Officine Bortoluzzi Remo afferma che:
- la sentenza di primo grado ha determinato nel tasso legale la misura degli interessi da corrispondere;
- l'amministrazione finanziaria non ha impugnato tale statuizione e la società contribuente ha proposto appello incidentale non sulla misura degli interessi, ma sulla loro decorrenza;
- sulla misura degli interessi si è dunque formato il giudicato e la Corte di appello di Venezia ha errato nel ritenere applicabile in astratto, su tale questione, lo jus superveniens di cui al citato art. 11, comma 3, della legge 1998/448, tanto più che detta norma non è stata poi in concreto applicata nella fattispecie dal giudice di appello, perché ritenuta peggiorativa per la società contribuente, rispetto alla normativa precedente, in mancanza di impugnazione da parte dell'appellante principale sul punto della misura degli interessi;
- la Corte di appello, inoltre, non si è pronunciata sull'appello incidentale relativo alla decorrenza degli interessi, confermando a tale riguardo la decisione di primo grado, che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla domanda al saldo;
- trovano infine applicazione, nella fattispecie in esame, le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 1961/29. Con il quarto motivo la ricorrente, in via subordinata, si duole che, in ordine alla determinazione della misura del tasso d'interesse, sia stato applicato l'art. 11, comma 3, della legge 1998/448, ritenuto in contrasto con i principi fissati dal diritto comunitario per violazione del principio di equivalenza, in quanto il tasso d'interesse conteggiato, ai sensi di tale norma, per il rimborso della tassa di concessione governativa corrisposta per l'iscrizione degli atti societari nel registro delle imprese è inferiore al tasso previsto per altri rimborsi in materia tributaria.
Con il quinto motivo, in ulteriore subordine, si formula richiesta di rimessione alla Corte di giustizia della questione relativa alla compatibilità con il diritto comunitario della determinazione della misura del tasso d'interesse, da corrispondere per i rimborsi della tassa di concessione governativa sulle società, secondo la disciplina dettata dall'art 11 della legge 1998/448. Ritiene il collegio che il ricorso sia fondato per quanto di ragione, nei limiti indicati nella motivazione che segue.
Merita accoglimento, in particolare, il primo motivo di ricorso. Infatti lo jus superveniens di cui all'art. 11 della legge 1998/448, invocato dall'Amministrazione finanziaria, non può trovare applicazione con riferimento alla tassa annuale determinata, in via retroattiva e in misura forfetaria, per il pagamento dei tributi annualmente dovuti dopo la prima iscrizione della società. Questa Corte ha già avuto modo di osservare che la tassa annuale, a carattere retroattivo, per l'iscrizione di atti sociali diversi da quello costitutivo si verrebbe a cumulare con le somme già corrisposte a titolo di diritti di cancelleria per l'iscrizione e il deposito di tali atti, determinando così un'ingiustificata duplicazione, che finirebbe con l'istituire nuovamente una tassa annuale priva del connotato di diritto remunerativo, in quanto svincolata dalla effettiva prestazione di servizi da parte dell'Ufficio e gravante sul contribuente anche quando si riferisca ad un anno in cui non si è proceduto ad iscrizione di atti diversi da quello costitutivo (Cass. 9 luglio 1999, n. 7176. Nello stesso senso v. Cass. 12 maggio 2003, n. 7236; Cass. 21 maggio 2003, n. 8012;). Detta tassa si pone pertanto in contrasto con la normativa comunitaria e l'art. 11 della legge 1998/448, che la prevede, va disapplicato (Cass. 9 luglio 1999, n. 7176; Cass. 13 novembre 2001, n. 14064; Cass. 28 novembre 2001, n. 15081). Inoltre la Corte di giustizia europea, con la sentenza 10 settembre 2002 nei giudizi riuniti C-216/99 e C-222/99, ha affermato che l'art. 11 della legge 1998/448 non risulta conforme alla normativa comunitaria, qualora le iscrizioni nel registro delle imprese, per le quali le tasse annuali retroattive vengono riscosse, "abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano aver sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati".
Nel caso di specie l'Amministrazione delle finanze non ha dedotto ne' documentato che le somme già corrisposte dalla società Officine Bortoluzzi Remo, a titolo di diritti di cancelleria, per le iscrizioni nel registro delle imprese, in relazione alle quali viene richiesta l'applicazione della tassa annuale retroattiva in base al menzionato art. 11 della legge 1998/448, sono state restituite alla contribuente.
Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Il terzo e il sesto motivo, esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse tra loro, meritano accoglimento solo con riferimento alla censura relativa alla mancata applicazione della disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1961/29 sulla determinazione della misura dell'interesse legale da corrispondere sulle somme rimborsate.
Tale doglianza può essere presa in esame - anche se la questione a cui fa riferimento non è stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio, nei quali la società contribuente si è sempre limitata a chiedere l'applicazione del tasso d'interesse legale senza ulteriore specificazione - avendo attinenza ad un nuovo profilo di diritto, che però si fonda sugli stessi elementi già dedotti e non richiede pertanto ulteriori accertamenti o apprezzamenti di fatto, che sarebbero preclusi alla Corte di Cassazione (Cass. 16 settembre 2002, n. 13470; Cass. 20 novembre 2002, n. 16331; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375). Ciò considerato, la censura appare fondata, in quanto, trattandosi di rimborso di tasse corrisposte, ma non dovute, la misura del tasso d'interesse legale da corrispondere sulle somme rimborsate va determinata (o precisata) non con generico riferimento al tasso legale del tempo della maturazione degli interessi stessi, come disposto dal giudice di appello, ma applicando la speciale disciplina prevista dagli arrt. 1 e 5 della legge 1961/29 e successive modificazioni, con decorrenza dalla data della domanda di rimborso (Cass. 16 maggio 2003, n. 7682; Cass. 21 maggio 2003, n. 8012). Sono invece prive di fondamento e vanno disattese le censure svolte dalla ricorrente, sempre nel terzo e sesto motivo, relative alla ritenuta applicabilità dell'art. 11, comma 3, della legge 1998/448 sulla determinazione della misura degli interessi e alla asserita omessa pronuncia sulla censura attinente alla decorrenza degli interessi. Infatti, con riferimento alla prima questione va rilevata la carenza d'interesse ad impugnare da parte della ricorrente, avendo la Corte di appello comunque deciso di non applicare, per la determinazione della misura degli interessi da conteggiare sulle somme rimborsate, il disposto dell'art. 11, comma 3, della legge 1998/448. Circa la seconda questione, non può ravvisarsi il dedotto vizio di omessa pronuncia, essendosi il giudice di appello espressamente pronunciato sul punto relativo alla decorrenza degli interessi, fissando tale decorrenza dalla domanda al saldo, in conformità a quanto stabilito dal giudice di primo grado. Anche il quarto motivo di ricorso va disatteso per carenza d'interesse ad impugnare, non avendo la Corte di appello in concreto fatta applicazione dell'art. 11, comma 3, della legge 1998/448 per la determinazione della misura dell'interesse da applicare alle somme rimborsate alla società contribuente.
Il quinto motivo resta assorbito, in conseguenza dell'applicazione, ai fine della determinazione del tasso legale d'interesse sulle somme rimborsate, della disciplina prevista dagli artt. 1 e 5 della legge 1961/29 e successive modifiche, in luogo di quella dettata dall'art. 11, comma 3, della legge 1998/448.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento alle censure accolte, secondo la motivazione che precede, e gli atti vanno rimessi ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, la quale deciderà applicando i principi in precedenza enunciati e provvedere anche al regolamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese relative al presente grado di giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004