Sentenza 21 febbraio 2008
Massime • 1
La rimessione in termini dell'imputato in caso di modifica dell'originaria contestazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione non trova applicazione nel caso in cui la modifica dell'imputazione sia fatta direttamente dal giudice con la sentenza di condanna, ma solo a seguito di istanza difensiva, avanzata anche in via subordinata per l'ipotesi della riqualificazione del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2008, n. 14944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14944 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 21/02/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 265
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 028310/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN EP N. IL 09/08/1960;
avverso SENTENZA del 05/06/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MONZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per annullamento con rinvio;
il difensore non è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza 05.06.2006, resa in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale monocratico di Monza assolveva SC IU dalla detenzione di un bossolo cal. 9x19, vuoto, e lo condannava, in concorso di attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, alla pena di Euro 200,00 - di ammenda per la illegale detenzione di 7 proiettili 9 x 19, ricaricati con normale polvere d sparo, così qualificato il fatto ex art. 697 c.p. rispetto all'originario addebito di detenzione di munizioni da guerra (L. n. 895 del 1967, art. 2).
2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni:
a) violazione di legge: il giudice non avrebbe potuto procedere alla qualificazione del fatto ex art. 697 c.p., ma avrebbe dovuto assolvere, o comunque rinviare gli atti dal P.M., trattandosi di fatto diverso;
b) violazione di legge: la qualificazione data dal giudice consentiva l'oblazione e dunque, ex art. 141 disp. art. c.p.p., comma 4 bis avrebbe dovuto rimettere in termine esso imputato per procedere a tale definizione, facendosi comunque tale espressa richiesta nell'atto di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, infondato in tutte le sue prospettazioni, deve essere rigettato con ogni conseguenza di legge.
Il primo motivo di ricorso muove da premessa (avere il giudice condannato per fatto diverso) palesemente errata. Si ha, invero, fatto diverso - che induce la conseguenza di cui all'art. 521 c.p.p., comma 2, ovvero la nullità ex art. 522 c.p.p. - solo quando vi sia immutazione del fatto storico, per tale intendendosi la sostanziale variazione di almeno uno degli elementi strutturali del reato (condotta, evento, nesso di causalità). Consentito è, invece, per il testuale dettato dell'art. 521 c.p.p., comma 1, "dare al fatto una definizione giuridica diversa". Nella presente fattispecie, è di tutta evidenza che il fatto storico sul quale il giudice ha pronunciato l'impugnata sentenza è rimasto immutato in tutti i suoi elementi fattuali come contestati (possesso da parte dello SC delle munizioni a lui sequestrate). Non vi è stata immutazione in fatto, dunque, ma la consentita - ed anzi doverosa - operazione giuridica di dare la corretta qualificazione (art. 697 c.p., anziché detenzioni di munizioni per arma da guerra) allo stesso fatto storico accertato nei medesimi termini di cui all'imputazione. Il suddetto motivo di ricorso è, pertanto, infondato. Altrettanto è a dirsi, peraltro, per il secondo motivo di gravame. Ed invero è ormai definita la giurisprudenza - che qui va ribadita, nel riprodursi dei presupposti - secondo cui, in relazione all'art.141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis non spetta al giudice d'iniziativa sospendere il processo e concedere termine per l'oblazione, quando operi la derubricazione direttamente in sentenza, ma ciò è tenuto a fare solo su istanza difensiva (eventualmente in subordine, in caso di prospettata riqualificazione a reato oblabile). Sul punto, cfr. Cass. Pen. SS.UU., n. 7645 in data 28.02.2006, RV 233028, "Autolitano". Poiché, nel presente procedimento, ne' l'imputato personalmente, ne' il suo difensore ebbero a fare tale istanza, è di conseguenza corretta la decisione del giudice che non ebbe a concedere un termine, non chiesto, per effettuare una definizione in oblazione parimenti in concreto non prospettata, avendo egli proceduto alla riqualificazione non su istanza di parte, ma direttamente in sentenza. Il ricorso è quindi infondato, mentre è inammissibile la parallela e diretta richiesta a questa Corte, che non ne ha i poteri, di consentire tale oblazione in questa sede. In definitiva il ricorso è infondato in ogni suo aspetto. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente SC IU al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2008