Sentenza 27 maggio 2014
Massime • 1
È legittima la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persona non più in grado di ripeterle perché affetta da un'infermità sopravvenuta tale da impedirle la partecipazione all'udienza in modo vigile e attivo. (Fattispecie relativa a teste affetto da cardiopatia ischemica in un grave quadro clinico, ostativo anche alla deambulazione).
Commentario • 1
- 1. Cardiopatia: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2014, n. 30792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30792 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 27/05/2014
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. POSITANO G. - rel. Consigliere - N. 1630
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - Consigliere - N. 25215/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE TT NI MI TT N. IL 05/03/1954;
avverso la sentenza n. 5004/2012 TRIB.SEZ.DIST. di SAN SEVERO, del 22/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dr. Volpe Giuseppe, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente è presente l'Avvocato Saremme Liliana in sostituzione, la quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di De AT OL HE NE propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa il 22 ottobre 2012 dal Tribunale di Foggia, Sezione Distaccata di San Severo, che confermava la decisione adottata dal Giudice di Pace di San Severo, in data 14 febbraio 2012, di condanna dell'imputato al pagamento della somma di Euro 200 di multa, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, De AT NI DV ON. L'imputazione riguardava il reato di cui all'art. 594 c.p. commesso in San severo il 22 aprile 2005, per avere l'imputato apostrofato la persona offesa con espressioni offensive.
2. In sede di appello il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese da D'RE SC ON, aveva ritenuto offensive le frasi profferite, attendibile la dichiarazione della persona offesa, riscontrata da quella del teste D'RE e infondata la richiesta di applicazione dell'esimente della provocazione.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la difesa di De AT OL lamentando:
- violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'acquisizione del verbale di sommarie informazioni testimoniali, non ricorrendo i presupposti previsti all'art. 512;
- violazione di legge e assenza di motivazione riguardo al controllo di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa;
- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta offensività delle dichiarazioni attribuite all'imputato;
- violazione di legge e il vizio di motivazione, oltre che travisamento della prova, riguardo alla sussistenza del presupposto del "fatto ingiusto" di cui all'art. 599 c.p., comma 2, ai fini della provocazione putativa;
- violazione di legge, attesa l'insussistenza di una prova certa di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, va rilevato che il reato contestato è stato consumato il 22 aprile 2005 e, quindi, il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi, con la sospensione dei termini di giorni 154 è maturato il 25 marzo 2013, ovvero successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Orbene i motivi di impugnazione, per quel che si dirà, non sono inammissibili e, quindi, del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in sede di legittimità.
2. Non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto emerge a carico del De AT dalla motivazione delle due sentenze, non risulta evidente la estraneità del ricorrente ai fatti contestati. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione.
3. I motivi di ricorso debbono essere però valutati ai fini delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.. 4. Con il primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato lamenta inosservanza di legge e difetto di motivazione riguardo alla legittimità della ordinanza resa all'udienza dell'8 febbraio 2011, con la quale il Giudice di Pace di San Severo aveva disposto l'acquisizione del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da D'RE SC ON davanti ai Carabinieri di Vasto, in considerazione del complessivo quadro clinico del teste. In particolare, l'art. 512 postula l'impossibilità assoluta, mentre nel caso di specie, la patologia accertata limiterebbe esclusivamente la capacità di deambulare e non anche quella di ricordare e di esporre i fatti. Conseguentemente deduce la violazione dell'art. 526 c.p.p.. 5. La doglianza è infondata.
6. Dalle risultanze processuali emerge un quadro assai critico della posizione clinica di D'RE SC, affetto da grave patologia che gli impediva di deambulare, oltre che da cardiopatia ischemica e grave quadro clinico (in tal senso il contenuto del verbale dell'udienza dell'8 febbraio 2011 e del 3 marzo 2011 relativo all'attestazione della dott.ssa Ambrosini Anna della RSA Villa Sangiovanni).
7. Il giudice di prime cure ha correttamente richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale a fare ingresso nell'aula di udienza che sia superiore a qualsiasi sforzo umano e che prescinda dalle condizioni psico-fisiche in cui versa il soggetto. Sulla base di tali valutazioni il grave quadro clinico prospettato costituiva presupposto idoneo per il provvedimento adottato. In ogni caso, occorre considerare che oltre al profilo meccanicistico della deambulazione, correttamente il Tribunale ha preso in esame la circostanza secondo cui il teste deve essere posto in condizioni di presenziare al processo in modo vigile e attivo, circostanza certamente non sussistente nel caso di specie, come si legge nel verbale di udienza dell'8 febbraio 2011. Sotto tale profilo la valutazione operata dal giudice di primo grado è in linea con l'orientamento giurisprudenziale, costantemente ribadito in tema di garanzie di difesa dell'imputato che intenda presenziare al processo, secondo cui l'impedimento deve ritenersi sussistente non solo nel caso di incapacità assoluta a deambulare, ma anche per tutte le patologie che compromettano la necessaria tranquillità e la possibilità per la parte interessata di partecipare al processo in modo vigile e attivo (Cass. Sez. 6 del 4 febbraio 2005, n. 12836;
Cass. Sez. 6, del 5 novembre 2008 n. 43885.) 8. Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e difetto assoluto di motivazione riguardo al controllo di attendibilità più rigoroso richiesto in presenza di una persona offesa che si sia costituita parte civile. Nel caso di specie, De AT NI avrebbe descritto i fatti in termini diversi rispetto a quanto riferito dai testi escussi. In particolare, i profili di maggiore divergenza riguarderebbero il contenuto delle espressioni (secondo la persona offesa "sei pazza, sei fusa, sei malata di mente", mentre il teste D'RE SC avrebbe riferito "scema, deficiente, stupida"), il fatto che tali espressioni sarebbero state espresse dopo che il falegname era andato via, mentre secondo il teste D'RE questo sarebbe avvenuto prima dell'arrivo del falegname e che la persona offesa aveva anche riferito di essere stata minacciata ("ti butto giù dalle scale"), oltreché insultata, mentre tale profilo non è stato ricordato dal teste D'RE.
9. La censura è infondata. Certamente non ricorre l'ipotesi della "mancanza di motivazione" prospettata dalla difesa, poiché il giudice a quo argomenta sul punto operando un controllo sull'attendibilità della versione della p.o. e individua e valorizza i riscontri.
10. In ogni caso, i profili evidenziati riguardano aspetti marginali della vicenda, con particolare riferimento all'uso delle singole espressioni offensive e della minaccia che, ben potrebbero essere sfuggite all'attenzione del teste. Nello stesso modo, costituisce un fatto del tutto secondario la collocazione temporale dell'offesa rispetto all'intervento del falegname, come correttamente evidenziato dal giudice di secondo grado.
11. Con il terzo motivo lamenta violazioni di legge per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, riguardo all'idoneità offensiva delle frasi utilizzate. Si tratterebbe di termini entrati nel linguaggio parlato, di uso comune, che avrebbero perso qualsiasi valenza offensiva. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto il termine "pazzo", certamente inelegante, ma privo di valenza diffamatoria (Cass. n. 16780 del 23 aprile 2008). 12. Il motivo è infondato. La difesa, con specifico riferimento ad una soltanto delle espressioni rivolte dall'imputato a De AT NI, richiama una pronunzia di questa sezione, secondo cui non ha natura diffamatoria l'espressione "pazzo" riferita al titolare di uno studio professionale e pronunciata, nel contesto di una discussione tra colleghi avente ad oggetto l'organizzazione e la funzionalità del lavoro, quale rappresentazione della conduzione scorretta dell'ufficio, foriera di gravi conseguenze sullo stesso. (Sez. 5, n. 17672 del 08/01/2010 - dep. 07/05/2010, Paglietti, Rv. 247218). Il rilievo non coglie nel segno poiché la vicenda esaminata nella sentenza citata non può essere estrapolata dal contesto che, invece, era quello di un'animata discussione sui criteri di organizzazione di uno studio professionale e sulle conseguenze di una gestione inefficiente del lavoro. Va ribadito il principio secondo cui per apprezzare l'offensività di un'espressione è sempre necessario contestualizzarla, rapportarla cioè al contesto spazio-temporale nel quale è stata pronunziata (Cass. Sez. 5, 30 giugno 2011, n. 32907). La valenza offensiva, infatti, ove inserita in un particolare contesto nel quale è stata proferita, come ad esempio un ambiente lavorativo o professionale, può perdere buona parte della sua rilevanza penale (Cass. Sez. 5, 3 marzo 2008, n. 10420) come nel caso sopra evidenziato. Tali considerazioni non possono in alcun modo riferirsi alla fattispecie in oggetto, sia per l'assoluta differenza del contesto, sia perché non si è trattato di un unico termine offensivo o inelegante, ma di un ambito caratterizzato da aggressività nel quale la persona offesa è stata oggetto di tre espressioni offensive contestuali, con ciò escludendo che quelle dichiarazioni possano essere valutate quale mera forma di critica veemente al comportamento di controparte.
13. Con il quarto motivo, censura violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla mancata valutazione dell'ingiustizia del fatto commesso dalla persona offesa. In particolare, il contrasto tra le parti sarebbe maturato in conseguenza del comportamento di De AT NI che, recatasi presso l'abitazione materna, ritenendo di avere una legittima aspettativa sul trasferimento di tale immobile in sede ereditaria, aveva deciso di fare sostituire la serratura da un falegname. La condotta dell'imputato costituiva la reazione al fatto ingiusto, ai sensi dell'art. 599 c.p., comma 2, rappresentando il tentativo di far desistere la sorella dalle proprie intenzioni, poiché la questione ereditaria non era ancora definita. Ricorrerebbe, pertanto, secondo la difesa, l'ipotesi della provocazione putativa.
14. La censura è generica. A fronte di una motivazione adeguata, logica e ragionevole del giudice di secondo grado, che ha ritenuto che l'insufficienza degli elementi probatori acquisiti e la contrapposizione tra le parti non consentissero di affermare, in termini di certezza, la sussistenza del fatto ingiusto altrui, che avrebbe potuto determinare lo stato d'ira rilevante ai fini della provocazione, il ricorrente non ha evidenziato, da un punto di vista civilistico, i termini della questione e l'eventuale esistenza di una controversia pendente, quanto meno in sede possessoria ovvero documentando l'esistenza o meno di un testamento, di un legato o, comunque, elementi idonei ai fini della sussistenza del "fatto ingiusto".
15. Con il quinto motivo d'impugnazione denuncia violazione di legge, poiché l'imputato avrebbe dovuto essere, comunque, assolto in presenza di un dubbio sulla sussistenza della prova. 16. La censura è infondata poiché il rilievo riguarda (il diverso profilo del)la mancanza di certezza del fatto ingiusto ai fini della provocazione ai sensi dell'art. 599 c.p., mentre la sentenza, con riferimento alla prova della responsabilità dell'imputato, si esprime sempre in termini di assoluta certezza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2014