Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2010, n. 17672
CASS
Sentenza 8 gennaio 2010

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non ha natura diffamatoria l'espressione "pazzo" riferita al titolare di uno studio professionale e pronunciata, nel contesto di una discussione tra colleghi avente ad oggetto l'organizzazione e la funzionalità del lavoro, quale rappresentazione della conduzione scorretta dell'ufficio, foriera di gravi conseguenze sullo stesso.

Commentari2

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

    La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, il requisito della continenza, dovendo essere contestualizzato, può risultare sussistente anche nel caso in cui siano utilizzate espressioni che, per quanto più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel passato, risultino ormai accettate dalla maggioranza dei cittadini, per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la rilevanza diffamatoria delle parole "amante" e "rissa", utilizzate nel titolo e nel corpo di un articolo di stampa, assumendo che la prima, per quanto ammiccante, poteva riferirsi anche a un rapporto di fidanzamento, come del resto chiarito nel …

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  • 2"Testa di cazzo": quando è reato? (Cass. 14005/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2020

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2010, n. 17672
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17672
Data del deposito : 8 gennaio 2010

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