CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2023, n. 28530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28530 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VO LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE)APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, Avv. Maria Raffaella Talotta del Foro di Roma, presente in sostituzione dell'Avv. GI NI DO HI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 28530 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 23 settembre 2013 dal Tribunale di Velletri in relazione a fattispecie di rapina. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato VO IA con l'Avv. GI NI DO HI. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa AB JU EZ, acquisite in sede dibattimentale perché il EZ era irreperibile. In particolare, secondo il ricorrente, tale irreperibilità sarebbe risultata prevedibile in ragione delle particolari condizioni della persona offesa medesima. Si trattava infatti di soggetto extracomunitario privo del permesso di soggiorno la cui espulsione sarebbe risultata frutto di un obbligo di legge. Per altro verso, la medesima parte offesa, secondo la stessa prospettazione contenuta in sede di ricorso, ha trascorso ulteriori anni sul territorio italiano dopo avere ottenuto un permesso di soggiorno ivi rimanendo fino al 2012 e decidendo, a detta del ricorrente in maniera del tutto spontanea e volontaria, di lasciare territorio italiano. Secondo la difesa, risulterebbe irrilevante se la persona offesa abbia voluto sottrarsi o meno al dibattimento rimanendo unicamente rilevante il fatto che l'allontanamento sia avvenuto per volontà dello stesso. All'esito della ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, non vi sarebbero elementi idonei a fondare la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza dell'essere stato commesso il fatto da più persone riunite. In particolare, tale circostanza non risulterebbe provata sia in conseguenza della inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa lamentata nel contesto del primo motivo sia perché non potrebbe ritenersi superato il ragionevole dubbio in ordine alla compresenza di tale seconda persona in conseguenza del carattere totalmente generico delle dichiarazioni della persona offesa stessa. Da ciò deriverebbe l'intervenuta prescrizione del reato contestato. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nel calcolo della pena perché i giudici d'appello, nell'eliminare la parte di pena relativa ai reati dichiarati prescritti, avrebbero omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale per la sola pena detentiva e il beneficio della non menzione. Infatti, la rideterminazione della pena rendeva possibile la concessione di tale beneficio e i giudici d'appello non hanno motivato sul punto. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luigi Cuomo - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.2. Con memoria 13 gennaio 2023, la difesa del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato potendosi riproporre inalterate le considerazioni già più volte svolte nella giurisprudenza di questa Corte, efficacemente compendiata nella sentenza Sez. 1, 25 novembre 2021 n. 7139 1dep. 2022, non mass. 2.1. Nello scrutinio delle esposte censure, infatti, occorre chiarire l'esatta portata precettiva delle disposizioni stesse e il loro distinto ambito applicativo. L'art. 512 cod. proc. pen., inserito nella partizione ("Capo Terzo" del "Libro Settimo") dedicata all'istruzione dibattimentale, integra la serie di norme intese a disciplinare le letture consentite a chiusura dell'istruzione stessa - riferite tanto agli atti assunti nel suo corso, che a quelli anteriormente formati - prodromiche alla loro utilizzazione ai fini della decisione. Il comma 1, in particolare, ammette, a richiesta di parte, la lettura degli atti predibattirnentali «quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione». La disposizione contiene una regola di acquisizione della prova, i cui contenuti sono da essa definiti sotto un duplice aspetto. I presupposti della sua applicazione sono, infatti, costituiti dalla sopravvenuta irripetibilità dell'atto probatorio e dalla imprevedibilità della relativa circostanza al momento dell'originaria formazione di esso. 2.2. La disposizione risponde all'impostazione accusatoria cui si ispira la vigente codificazione, bilanciata dall'esigenza di evitare la perdita di materiale istruttorio assunto fuori della dialettica processuale e, al tempo stesso, non utilmente riproducibile alla sua stregua. Il punto di equilibrio, alla base della scelta legislativa, muove dall'esistente onere della parte interessata di richiedere, al cospetto di fonti di prova soggette a dispersione, l'incidente probatorio, ai sensi dell'art. 392, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., sicché solo l'incolpevole mancata attivazione di quest'ultimo integra quell' «accertata impossibilità di natura oggettiva», idonea a derogare, nello spirito di cui all'art. 111, quinto comma, Cost., al principio del contraddittorio nella formazione della prova. La giurisprudenza di legittimità riflette nitidamente il nesso logico esistente tra il meccanismo di lettura, e utilizzazione probatoria, di cui all'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., e la filosofia che governa l'incidente stesso, nel quadro dell'accentuata responsabilizzazione delle parti nella materia delle prove, e del relativo procedimento formativo e acquisitivo, sottesa all'odierno sistema processuale. 2.3. Con particolare riferimento agli atti aventi contenuto dichiarativo, e ai casi di irripetibilità dipendente dalla successiva irreperibilità del dichiarante, questa Corte ha ripetutamente affermato che la prevedibilità o meno di tale ultima condizione debba essere valutata dal giudice ex ante e, quindi, con riferimento alle conoscenze concrete - e non, invece, a mere evenienze astratte ed ipotetiche - di cui la parte processuale interessata disponesse fino alla scadenza del termine entro il quale l'incidente probatorio avrebbe potuto essere richiesto (Sez. 6, n. 50994 del 26/3/2019, D., Rv. 278195; Sez. 1, n. 25356 del 5/4/2019, Ouled, Rv. 275847; Sez. 6, n. 21312 del 5/4/2018, Singh, Rv. 273465; Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi, Rv. 261427; Sez. 3, n. 38342 del 25/06/2013, Limani, Rv. 256433; Sez. 3, n. 25110 del 13/2/2007, La Tela, Rv. 236962). 2.4. In quest'ottica, molteplici arresti di questa Corte affermano che la mera condizione di cittadino non appartenente all'Unione europea, privo del permesso di soggiorno, non sia sufficiente, di per sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale, sicché, nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione delle sue dichiarazioni in contraddittorio, normalmente può darsi lettura delle dichiarazioni rese, al di fuori di esso, durante le indagini preliminari (Sez. 3, n. 38342 del 25/6/2013, Limani, Rv. 256433; Sez. 2, n. 14850 del 4/3/2009, Del Gaudio, Rv. 244055; Sez. 1, n. 46221 del 12/11/2008, Tavanxhiu, Rv. 242052; Sez. 3, n. 33785 dell'8/6/2007, De Los Santos, Rv. 237633; Sez. 1, n. 16210 del 23/3/2006, Pittella, Rv. 234215; Sez. 3, n. 40957 del 13/10/2005, Benkhalek, Rv. 232367). 2.4.1. Si tratta di un orientamento peraltro confermativo del principio enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza Torcasio del 2003 (Sez. U, n. 36747 del 28/5/2003, Rv. 225470), nella quale, in più, si rinviene la precisazione che alla irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali - da accertare con rigore - non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Essa può integrare, più semplicemente, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili (Sez. 5, n. 21877 del 26/3/2010, T., Rv. 247445). 2.5. Nel caso di specie, le stesse prospettazioni contenute nel ricorso evidenziano come ab origine sia stata correttamente valutata la stabilità sul territorio della persona offesa che aveva addirittura successivamente ottenuto un permesso di soggiorno e si era comunque ben guardata dall'allontanarsi dal territorio italiano per svariati anni. Inoltre, è lo stesso ricorrente m.affermare il carattere spontaneo e del tutto sganciato dal processo dell'allontanamento successivamente intervenuto. Tale circostanza e la significativa lontananza dei fatti dell'allontanamento (la rapina risulta avvenuta nel 2006 e l'allontanamento risulta avvenuto nel 2012) evidenziano ulteriormente il carattere congruo, logico e legittimo della motivazione della sentenza di secondo grado e, per converso, la manifesta infondatezza delle prospettazioni del ricorrente. 2.6. La sentenza impugnata, correttamente, evidenzia inoltre come la condanna non sia intervenuta esclusivamente in conseguenza delle dichiarazioni della persona offesa acquisite agli atti poichè le stesse risultano ampiamente riscontrate dal referto di pronto soccorso, dall'accertamento dello stato dei luoghi indicati dalla persona offesa quale teatro di svolgimento dei fatti, dalle circostanze oggetto di diretta percezione da parte degli operanti. 3. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. LL dichiarazioni della persona offesa riportate nelle sentenze di entrambi i gradi di merito risulta che il Fernandes sia stato aggredito da due uomini che, tramite esercizio di violenza di significativa entità, si sono impossessati di portafoglio, denaro, patente e altri effetti personali che la vittima aveva con sé. La descrizione dei fatti risulta dunque pienamente lineare e logica e finanche ampiamente coerente con il tipo di lesioni riportate. Del tutto irrilevante risulta poi il fatto che il secondo aggressore non sia stato reperito e identificato posto che rimane certa la circostanza della compresenza delle due persone e del fatto che entrambe abbiano esercitato, nei confronti della persona offesa, violenza oggettivamente connessa all'impossessamento. 4. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Risulta infatti che la richiesta di sospensione condizionale sia stata avanzata dalla difesa nelle conclusioni articolate in sede di appello. La condanna irrogata in tale sede risultava compatibile con la concessione di tale beneficio. La Corte territoriale nulla ha disposto sul punto. 4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connoti come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato dall'imputato. Il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione, (vedi Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01). 4.2. La motivazione impugnata è priva, inoltre, di qualsivoglia valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta del delitto ed ai motivi che hanno indotto i giudici di merito a negare tale beneficio, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale direttamente in questa sede. È, pertanto, applicabile al caso di specie, l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (vedi Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, Rv. 281519 - 01; Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rv. 283114 - 01). Ne consegue l'omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla possibilità o meno di concedere la sospensione condizionale della pena. 5. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamento della sentenza limitatamente alla omessa statuizione relativa alla concedibilità della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. 5.1. Per effetto della manifesta infondatezza dei rimanenti motivi, risulta invece definitivo l'accertamento di penale responsabilità
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità Così de?fo in Roma, il 1 febbraio 2023 Il Co sigliere ensore Il Presid nte
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, Avv. Maria Raffaella Talotta del Foro di Roma, presente in sostituzione dell'Avv. GI NI DO HI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 28530 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 23 settembre 2013 dal Tribunale di Velletri in relazione a fattispecie di rapina. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato VO IA con l'Avv. GI NI DO HI. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa AB JU EZ, acquisite in sede dibattimentale perché il EZ era irreperibile. In particolare, secondo il ricorrente, tale irreperibilità sarebbe risultata prevedibile in ragione delle particolari condizioni della persona offesa medesima. Si trattava infatti di soggetto extracomunitario privo del permesso di soggiorno la cui espulsione sarebbe risultata frutto di un obbligo di legge. Per altro verso, la medesima parte offesa, secondo la stessa prospettazione contenuta in sede di ricorso, ha trascorso ulteriori anni sul territorio italiano dopo avere ottenuto un permesso di soggiorno ivi rimanendo fino al 2012 e decidendo, a detta del ricorrente in maniera del tutto spontanea e volontaria, di lasciare territorio italiano. Secondo la difesa, risulterebbe irrilevante se la persona offesa abbia voluto sottrarsi o meno al dibattimento rimanendo unicamente rilevante il fatto che l'allontanamento sia avvenuto per volontà dello stesso. All'esito della ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, non vi sarebbero elementi idonei a fondare la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza dell'essere stato commesso il fatto da più persone riunite. In particolare, tale circostanza non risulterebbe provata sia in conseguenza della inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa lamentata nel contesto del primo motivo sia perché non potrebbe ritenersi superato il ragionevole dubbio in ordine alla compresenza di tale seconda persona in conseguenza del carattere totalmente generico delle dichiarazioni della persona offesa stessa. Da ciò deriverebbe l'intervenuta prescrizione del reato contestato. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nel calcolo della pena perché i giudici d'appello, nell'eliminare la parte di pena relativa ai reati dichiarati prescritti, avrebbero omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale per la sola pena detentiva e il beneficio della non menzione. Infatti, la rideterminazione della pena rendeva possibile la concessione di tale beneficio e i giudici d'appello non hanno motivato sul punto. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luigi Cuomo - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.2. Con memoria 13 gennaio 2023, la difesa del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato potendosi riproporre inalterate le considerazioni già più volte svolte nella giurisprudenza di questa Corte, efficacemente compendiata nella sentenza Sez. 1, 25 novembre 2021 n. 7139 1dep. 2022, non mass. 2.1. Nello scrutinio delle esposte censure, infatti, occorre chiarire l'esatta portata precettiva delle disposizioni stesse e il loro distinto ambito applicativo. L'art. 512 cod. proc. pen., inserito nella partizione ("Capo Terzo" del "Libro Settimo") dedicata all'istruzione dibattimentale, integra la serie di norme intese a disciplinare le letture consentite a chiusura dell'istruzione stessa - riferite tanto agli atti assunti nel suo corso, che a quelli anteriormente formati - prodromiche alla loro utilizzazione ai fini della decisione. Il comma 1, in particolare, ammette, a richiesta di parte, la lettura degli atti predibattirnentali «quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione». La disposizione contiene una regola di acquisizione della prova, i cui contenuti sono da essa definiti sotto un duplice aspetto. I presupposti della sua applicazione sono, infatti, costituiti dalla sopravvenuta irripetibilità dell'atto probatorio e dalla imprevedibilità della relativa circostanza al momento dell'originaria formazione di esso. 2.2. La disposizione risponde all'impostazione accusatoria cui si ispira la vigente codificazione, bilanciata dall'esigenza di evitare la perdita di materiale istruttorio assunto fuori della dialettica processuale e, al tempo stesso, non utilmente riproducibile alla sua stregua. Il punto di equilibrio, alla base della scelta legislativa, muove dall'esistente onere della parte interessata di richiedere, al cospetto di fonti di prova soggette a dispersione, l'incidente probatorio, ai sensi dell'art. 392, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., sicché solo l'incolpevole mancata attivazione di quest'ultimo integra quell' «accertata impossibilità di natura oggettiva», idonea a derogare, nello spirito di cui all'art. 111, quinto comma, Cost., al principio del contraddittorio nella formazione della prova. La giurisprudenza di legittimità riflette nitidamente il nesso logico esistente tra il meccanismo di lettura, e utilizzazione probatoria, di cui all'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., e la filosofia che governa l'incidente stesso, nel quadro dell'accentuata responsabilizzazione delle parti nella materia delle prove, e del relativo procedimento formativo e acquisitivo, sottesa all'odierno sistema processuale. 2.3. Con particolare riferimento agli atti aventi contenuto dichiarativo, e ai casi di irripetibilità dipendente dalla successiva irreperibilità del dichiarante, questa Corte ha ripetutamente affermato che la prevedibilità o meno di tale ultima condizione debba essere valutata dal giudice ex ante e, quindi, con riferimento alle conoscenze concrete - e non, invece, a mere evenienze astratte ed ipotetiche - di cui la parte processuale interessata disponesse fino alla scadenza del termine entro il quale l'incidente probatorio avrebbe potuto essere richiesto (Sez. 6, n. 50994 del 26/3/2019, D., Rv. 278195; Sez. 1, n. 25356 del 5/4/2019, Ouled, Rv. 275847; Sez. 6, n. 21312 del 5/4/2018, Singh, Rv. 273465; Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi, Rv. 261427; Sez. 3, n. 38342 del 25/06/2013, Limani, Rv. 256433; Sez. 3, n. 25110 del 13/2/2007, La Tela, Rv. 236962). 2.4. In quest'ottica, molteplici arresti di questa Corte affermano che la mera condizione di cittadino non appartenente all'Unione europea, privo del permesso di soggiorno, non sia sufficiente, di per sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale, sicché, nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione delle sue dichiarazioni in contraddittorio, normalmente può darsi lettura delle dichiarazioni rese, al di fuori di esso, durante le indagini preliminari (Sez. 3, n. 38342 del 25/6/2013, Limani, Rv. 256433; Sez. 2, n. 14850 del 4/3/2009, Del Gaudio, Rv. 244055; Sez. 1, n. 46221 del 12/11/2008, Tavanxhiu, Rv. 242052; Sez. 3, n. 33785 dell'8/6/2007, De Los Santos, Rv. 237633; Sez. 1, n. 16210 del 23/3/2006, Pittella, Rv. 234215; Sez. 3, n. 40957 del 13/10/2005, Benkhalek, Rv. 232367). 2.4.1. Si tratta di un orientamento peraltro confermativo del principio enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza Torcasio del 2003 (Sez. U, n. 36747 del 28/5/2003, Rv. 225470), nella quale, in più, si rinviene la precisazione che alla irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali - da accertare con rigore - non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Essa può integrare, più semplicemente, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili (Sez. 5, n. 21877 del 26/3/2010, T., Rv. 247445). 2.5. Nel caso di specie, le stesse prospettazioni contenute nel ricorso evidenziano come ab origine sia stata correttamente valutata la stabilità sul territorio della persona offesa che aveva addirittura successivamente ottenuto un permesso di soggiorno e si era comunque ben guardata dall'allontanarsi dal territorio italiano per svariati anni. Inoltre, è lo stesso ricorrente m.affermare il carattere spontaneo e del tutto sganciato dal processo dell'allontanamento successivamente intervenuto. Tale circostanza e la significativa lontananza dei fatti dell'allontanamento (la rapina risulta avvenuta nel 2006 e l'allontanamento risulta avvenuto nel 2012) evidenziano ulteriormente il carattere congruo, logico e legittimo della motivazione della sentenza di secondo grado e, per converso, la manifesta infondatezza delle prospettazioni del ricorrente. 2.6. La sentenza impugnata, correttamente, evidenzia inoltre come la condanna non sia intervenuta esclusivamente in conseguenza delle dichiarazioni della persona offesa acquisite agli atti poichè le stesse risultano ampiamente riscontrate dal referto di pronto soccorso, dall'accertamento dello stato dei luoghi indicati dalla persona offesa quale teatro di svolgimento dei fatti, dalle circostanze oggetto di diretta percezione da parte degli operanti. 3. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. LL dichiarazioni della persona offesa riportate nelle sentenze di entrambi i gradi di merito risulta che il Fernandes sia stato aggredito da due uomini che, tramite esercizio di violenza di significativa entità, si sono impossessati di portafoglio, denaro, patente e altri effetti personali che la vittima aveva con sé. La descrizione dei fatti risulta dunque pienamente lineare e logica e finanche ampiamente coerente con il tipo di lesioni riportate. Del tutto irrilevante risulta poi il fatto che il secondo aggressore non sia stato reperito e identificato posto che rimane certa la circostanza della compresenza delle due persone e del fatto che entrambe abbiano esercitato, nei confronti della persona offesa, violenza oggettivamente connessa all'impossessamento. 4. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Risulta infatti che la richiesta di sospensione condizionale sia stata avanzata dalla difesa nelle conclusioni articolate in sede di appello. La condanna irrogata in tale sede risultava compatibile con la concessione di tale beneficio. La Corte territoriale nulla ha disposto sul punto. 4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connoti come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato dall'imputato. Il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione, (vedi Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01). 4.2. La motivazione impugnata è priva, inoltre, di qualsivoglia valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta del delitto ed ai motivi che hanno indotto i giudici di merito a negare tale beneficio, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale direttamente in questa sede. È, pertanto, applicabile al caso di specie, l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (vedi Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, Rv. 281519 - 01; Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rv. 283114 - 01). Ne consegue l'omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla possibilità o meno di concedere la sospensione condizionale della pena. 5. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamento della sentenza limitatamente alla omessa statuizione relativa alla concedibilità della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. 5.1. Per effetto della manifesta infondatezza dei rimanenti motivi, risulta invece definitivo l'accertamento di penale responsabilità
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità Così de?fo in Roma, il 1 febbraio 2023 Il Co sigliere ensore Il Presid nte