Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
L'integrazione del reato di abuso d'ufficio richiede una duplice distinta valutazione di ingiustizia, sia della condotta (che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento), sia dell'evento di vantaggio patrimoniale (che deve risultare non spettante in base al diritto oggettivo); non è peraltro necessario, ai fini predetti, che l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale derivi da una violazione di norme diversa ed autonoma da quella che ha caratterizzato l'illegittimità della condotta, qualora - all'esito della predetta distinta valutazione - l'accrescimento della sfera patrimoniale del privato debba considerarsi "contra ius". (Fattispecie in cui la Corte ha configurato il delitto di abuso di ufficio nella condotta del Direttore di un Dipartimento di una A.S.L. che, senza astenersi, aveva designato la propria moglie quale componente della Commissione medica locale per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica per il conseguimento delle patenti di guida, così intenzionalmente procurandole l'ingiusto vantaggio patrimoniale rappresentato dagli emolumenti spettanti ad ogni componente della predetta Commissione).
Commentari • 5
- 1. Abuso d’ufficio: per un approccio “eclettico”Raffaele Greco · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
1. L'eterno ritorno del problema dell'abuso d'ufficio. – 2. I limiti del sindacato del giudice penale sulla discrezionalità amministrativa. – 3. Una possibile ipotesi de jure condendo. – 4. Conclusioni. * * * 1. L'eterno ritorno del problema dell'abuso d'ufficio. Con l'auspicato superamento dell'emergenza determinata dalla diffusione del contagio da COVID-19, nell'ambito del più vasto e articolato dibattito teso all'individuazione delle misure necessarie ad agevolare la ripresa dell'economia dopo il blocco di pressoché tutte le attività produttive imposto dalle misure di contenimento della pandemia , è tornato ancora una volta ad affacciarsi il tema della possibile riforma del delitto di …
Leggi di più… - 2. Abuso d'ufficio: legittimo il sequestro nei confronti degli aventi diritto estranei al reatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, la confisca prevista dall' art. 335-bis cod. pen. , in quanto obbligatoria, opera anche nei confronti degli aventi diritto estranei al reato, che non possono trarre vantaggio dall'ingiusto profitto conseguente ad una condotta illecita, sempre che sussista un nesso strutturale tra il bene da confiscare ed il reato. Fonte: CED Cassazione Penale 2019 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. IV , 22/06/2018 , n. 41890 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano pronunciava il 12.10.2017 la sentenza in epigrafe, nei confronti di P.F., a seguito di sentenza del …
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La massima In tema di abuso d'ufficio, l'elemento soggettivo è integrato dalla coscienza e volontà della condotta e l'intenzionalità dell'evento, nel senso che il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto devono costituire l'obiettivo perseguito e non solo genericamente incluso nella sfera di volontà dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la configurabilità del reato nei confronti di un sindaco che aveva illegittimamente sospeso l'attività di una discarica, nonostante la conclamata insussistenza dei presupposti e delle ragioni di urgenza, avendo questi agito essenzialmente per finalità ritorsive nei confronti del gestore della discarica. Vuoi saperne di più sul reato di …
Leggi di più… - 4. Abuso d'ufficio: professore universitario condannato per aver favorito alcuni candidatiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può essere integrato anche dalla inosservanza dei doveri funzionali del pubblico dipendente che traggono fondamento dall' art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , norma ancora in vigore con riguardo ai docenti universitari, per i quali la contrattazione collettiva non ha mai disciplinato diversamente il rapporto di impiego. (Fattispecie relativa a docenti universitari accusati del reato di cui all' art. 323 cod. pen. per aver favorito illecitamente alcuni candidati, preventivamente individuati, nell'assegnazione di borse di studio. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale …
Leggi di più… - 5. Falso innocuo: Non è punibile la falsa attestazione irrilevante ai fini del significato dell'atto.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 giugno 2022
Con la pronuncia in argomento, il Tribunale di Campobasso ha affermato che ricorre il c.d. falso innocuo nell'ipotesi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati. Tribunale Campobasso, 23/03/2022, (ud. 09/03/2022, dep. 23/03/2022), n.141 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto del Gup presso il Tribunale di Campobasso del 24.6.2019 è stato disposto il giudizio nei confronti di Di Ma. Mi., quale Responsabile del procedimento (RUP), Ia. Gi., in qualità di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2015, n. 48913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48913 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
4 8 9 1 3/ 1 5 48815 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. ANTONIO AGRO' Dott. 11421 - Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE N. 54553/2014 - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA nei confronti di: CI AN N. IL 02/02/1948 avverso la sentenza n. 2024/2012 TRIBUNALE di PESCARA, del 07/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO ANIELLO, che ha concluso per l'annullamento con revis ↑ Udito, per la parte civile, l'Avv Udit, il difensorAvv. CRISTIANO FNDULI chu the concluso du per il rigetto del ricorso- RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 luglio 2014 il Tribunale di Pescara ha assolto RI RA Direttore del Dipartimento dei servizi sanitari assistenziali e - medicina legale dell'A.S.L. d Pescara dal reato di cui all'art. 323 c.p. perché il - fatto non sussiste. Si contestava all'imputato di avere invaso, nella su indicata qualità, le competenze riservate al Direttore generale e, comunque, di non essersi astenuto nonostante un evidente conflitto d'interessi, designando il proprio coniuge, AG TR, quale medico in rappresentanza dell'Ufficio di riabilitazione in seno alla Commissione medica locale (CML) per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica per il conseguimento delle patenti di guida (ex artt. 119 C.d.S. e 330 reg. att. C.d.S.), così intenzionalmente procurandole un ingiusto vantaggio patrimoniale.
2. Il P.M. presso Tribunale di Pescara ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata sentenza, deducendo il vizio di violazione di legge per avere il Tribunale erroneamente assolto l'imputato in presenza di un macroscopico conflitto d'interesse nel quale versava, atteso che una delle persone che avrebbero potuto aspirare alla designazione per la predetta Commissione era la moglie, quale dirigente medico nell'ambito del medesimo Dipartimento sanitario del quale il RI era appunto Direttore. Attraverso tale atto di designazione, inoltre, la coniuge ha potuto conseguire i gettoni di presenza spettanti ai componenti la Commissione, con la ཏྟཱ conseguenza che la illegittima scelta discrezionale operata dal predetto pubblico ufficiale ha inciso anche sulla non legittima erogazione degli emolumenti corrisposti a seguito della designazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
2. Nella sentenza impugnata i Giudici di merito hanno ritenuto accertato, in particolare: a) che l'imputato, all'epoca dei fatti dirigente medico di II livello in servizio presso l'ASL di Pescara con funzioni di dirigente la struttura complessa di riabilitazione nell'ambito del Dipartimento di diagnosi e cura, riabilitazione e ли 1 terapia farmacologica, nonchè di coordinatore del Dipartimento dei servizi sanitari ed assistenziali, designò quale "componente effettivo in rappresentanza dell'Ufficio di riabilitazione" della su indicata Commissione medica locale la moglie, TR AG, a sua volta responsabile dell'unità operativa semplice di coordinamento prestazioni riabilitative nell'ambito del predetto Dipartimento;
b) che, inoltre, egli designò, quale componente supplente all'interno della stessa Commissione medica, IU ST, referente dell'Ufficio di riabilitazione del distretto sanitario di base di Penne, anch'ella, come la AG, dirigente medico in servizio presso il Dipartimento dei servizi sanitari ed assistenziali della medesima ASL, ma con minore anzianità di servizio;
c) che i membri della predetta Commissione erano compensati con un gettone di presenza per ogni seduta;
d) che ad altro potenziale aspirante, il teste Del Grosso, responsabile dell'Unità operativa semplice di coordinamento delle prestazioni protesiche, facente parte della struttura di riabilitazione diretta dall'imputato, fu da quest'ultimo richiesta la disponibilità ad essere designato quale componente la predetta Commissione, disponibilità che tuttavia egli rifiutò, avendo fatto una precisa scelta professionale in tal senso;
e) che dalla struttura complessa diretta dall'imputato dipendeva la struttura semplice di cui era titolare la moglie, dirigente medico di secondo livello;
f) che l'imputato, in quanto tale, gestiva l'attività lavorativa della moglie, le attribuiva gli obiettivi e le relative risorse, era titolare dell'iniziativa disciplinare, ne verificava il raggiungimento dei risultati e le attribuiva i trattamenti economici accessori. Muovendo da tali premesse ricostruttive, i Giudici di merito hanno conseguentemente concluso nel senso: a) che l'imputato non avrebbe dovuto astenersi dalla designazione dei componenti la predetta Commissione medica locale per il solo fatto della presenza della moglie tra i dirigenti medici suscettibili di designazione, in quanto egli ne gestiva ordinariamente l'intera attività lavorativa;
b) che, non risultando che l'imputato e la moglie avessero occultato alla direzione dell'ASL di Pescara il loro rapporto di coniugio, doveva ritenersi che i relativi organi dirigenziali avevano ritenuto compatibile tale modalità di gestione con l'organizzazione aziendale, all'atto dell'assegnazione degli incarichi di dirigenza medica nell'ambito del medesimo Dipartimento. die 2 3. Secondo una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 323 c.p., nella parte relativa all'omessa astensione in presenza di un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto, ha introdotto nell'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si trovino in una situazione di conflitto di interessi. Ne discende che l'inosservanza di tale dovere comporta l'integrazione del reato anche quando faccia difetto, per il procedimento ove l'agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell'astensione, o nei casi in cui la disciplina eventualmente esistente riguardi un numero più ridotto di ipotesi o sia priva di carattere cogente (Sez. 6, n. 14457 del 15/03/2013, dep. 27/03/2013, Rv. 255324; Sez. 6, n. 7992/05 del 19/10/2004, Rv. 231477; v., inoltre, Sez. 6, 27 maggio 2014, n. 38350). Tale obbligo, infatti, trova la sua fonte nella stessa formulazione dell'art. 323 c.p., ove la previsione della norma incriminatrice descrive come antidoverosa l'omessa astensione in presenza di un interesse proprio e dei propri congiunti, così tipizzando tale situazione di incompatibilità e rinviando alla normativa extrapenale per quelle diverse "negli altri casi prescritti" (v., in motivazione, Sez. 6, n. 11549 del 02/10/1998, dep. 06/11/1998, Rv. 213031). Nel caso in esame emerge con chiarezza, dalla su esposta ricostruzione in fatto dei Giudici di merito, la presenza di un obbligo di astensione dell'imputato in relazione all'atto di designazione del componente la su indicata Commissione medica locale, sussistendo una situazione di evidente conflitto di interessi in ragione del rapporto di coniugio, con una palese ed originaria violazione del principio generale di imparzialità e trasparenza nell'azione della Pubblica amministrazione, riconducibile all'art. 97 Cost.. Il dovere di astensione, infatti, sussiste quando vengano in considerazione provvedimenti per i quali è riconoscibile un interesse personale anche indiretto (Sez. 6, n. 14457 del 15/03/2013 cit.) ed il relativo presupposto di fatto deve presentarsi, come avvenuto nel caso in esame, quale situazione identificabile a priori, ponendosi come visibile fattore inquinante in relazione alla determinazione del contenuto dell'atto o dell'operazione da compiere. Potrebbe escludersi il dovere di astensione, dunque, solo con riferimento all'adozione di provvedimenti normativi o di carattere generale (ad es., le delibere di approvazione di piani regolatori generali), frutto di un procedimento complesso in cui confluiscano e si compensino molteplici interessi, collettivi o individuali, sicché la decisione espressa dal pubblico funzionario non riguardi una specifica prescrizione, ma il contenuto generale dell'atto: nel caso in questione, 3 di contro, viene in rilievo l'adozione di un provvedimento ad hoc, il cui esito decisorio è oggettivamente caratterizzato da una correlazione diretta ed immediata fra il contenuto dell'atto e l'incidenza sulla sfera di concreti e specifici interessi del pubblico funzionario e/o dei suoi prossimi congiunti (arg. ex Sez. 6, n. 12642 del 28/01/2015, dep. 25/03/2015, Rv. 263069).
4. Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi come costituisca oramai espressione di un consolidato orientamento interpretativo il principio secondo il quale, ai fini dell'integrazione del reato di abuso di ufficio, anche nel caso di violazione dell'obbligo di astensione è necessario che a tale omissione, già fonte di una violazione di legge, si aggiunga l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 47978 del 27/10/2009, Rv. 245447; Sez. 6, n. 26324 del 26/04/2007, Rv. 236857; Sez. 6, n. 11415 del 21/02/2003, Rv. 224070). Nel caso di specie, come si è visto, l'illegittimità della scelta operata dall'imputato attraverso l'atto di designazione compiuto in favore della moglie ne ha determinato un illegittimo accrescimento della sfera patrimoniale per effetto dell'erogazione degli emolumenti spettanti ai componenti la predetta commissione, non essendo affatto necessario ai fini della distinta valutazione di - ingiustizia della condotta e dell'evento di vantaggio patrimoniale, che deve risultare non spettante in base al diritto oggettivo - che l'ingiustizia del vantaggio derivi da una violazione di norme diversa ed autonoma da quella che ha caratterizzato l'illegittimità della condotta, qualora l'accrescimento della sfera patrimoniale del privato debba considerarsi "contra ius" (Sez. 6, n. 11394 del 29/01/2015, dep. 18/03/2015, Rv. 262793). È infatti sufficiente la violazione di prescrizioni normative sul solo versante della condotta, sempre che, per effetto di essa, il privato abbia ottenuto una posizione di maggior favore alla quale non aveva diritto, senza che si renda necessaria l'attribuzione di un vantaggio patrimoniale attraverso la violazione di un'ulteriore norma di legge. Occorre pertanto che il giudice effettui, al riguardo, una duplice valutazione, tenendo ben distinto il profilo inerente all'illegittimità della condotta da quello relativo all'ingiustizia del vantaggio, non potendosi inferire quest'ultima dall'accertata esistenza della violazione di norme di legge o di regolamento (ex plurimis, v. Cass., Sez. 6, 27 giugno 2009, Moro), ma dovendosi sempre accertare che il privato non abbia titolo a ricevere il vantaggio attribuitogli, perché non dovuto, cioè iniuste datum, ovvero perchè ottenuto sine iure (da ultimo, v. Sez. 6, 31 marzo · 19 giugno 2015, n. 25944). due 4 Il vantaggio, infatti, è ingiusto ogniqualvolta non trovi fondamento in un corrispondente diritto sostanziale, dunque non soltanto qualora sia in sè contrario all'ordinamento, ma anche quando il privato non possa vantare, rispetto ad esso, alcuna situazione giuridica soggettiva a sostegno della relativa pretesa. In tal senso, la contrarietà a diritto del vantaggio patrimoniale acquisito dal soggetto prescelto per effetto dell'atto di designazione è direttamente scaturita, nel caso di specie, dall'ottenimento e dal conseguente svolgimento di un incarico amministrativo conferito in presenza di una situazione viziata, come si è già avuto modo di rilevare, da un macroscopico conflitto d'interessi. Del tutto congetturale e non assistito da un congruo sostegno logico- argomentativo deve, infine, ritenersi il passaggio della motivazione (v., supra, il par. 2) in cui il Tribunale fa riferimento, per escludere l'esistenza del dovere di astensione, alle implicazioni di una non meglio precisata valutazione di "compatibilità" della gestione dell'attività lavorativa della moglie, che gli organi dirigenziali avrebbero espresso riguardo alle funzioni in concreto svolte ed all'organizzazione dell'ASL di appartenenza.
5. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio che dovrà eliminare i su indicati vizi, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello dell'Aquila. Così deciso in Roma, lì, 4 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Antonio Agrò Gaetano De Amicis C, Hmicin And t DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 DIC 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito#t 5