Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
In tema di licenziamento, all'intimazione del recesso e alla comunicazione dei relativi motivi, in quanto atti unilaterali ricettizi, si devono applicare le disposizioni degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. Ne consegue che la prova dell'arrivo a destinazione del relativo documento, nel caso di impiego del servizio postale, deve essere particolarmente rigorosa e, se non viene data mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata o con l'attestazione del periodo di giacenza di questa presso l'ufficio postale, deve essere fornita con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4525 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE SA AR ER, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco De Sanctis n. 4, presso l'avv. Giuseppe Tenchini, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
G.S.M. s.r.l., in persona dell'amministratore sig.ra NA CO, elettivamente domiciliata in Roma, via G.B. Vico n. 20, presso l'avv. Maurizio Paoli, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13309 del Tribunale di Roma in data 10 gennaio 1997, depositata il 5 luglio 1997 (R.G. n. 58342/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 novembre 1998 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 24 ottobre 1994 al PR di Roma, la sig.ra AR ER De RO, deducendo che il 21 gennaio 1992 era stata licenziata in tronco e verbalmente dalla G.S.M., alle dipendenze della quale aveva lavorato dal 5 gennaio 1991 con la qualifica di cassiera, chiese che fosse dichiarata la nullità, illegittimità e/o inefficacia del licenziamento, con la condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, nella misura di sei mensilità della retribuzione, e in subordine alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso. Nella resistenza della società convenuta, la quale aveva invece sostenuto di aver intimato il licenziamento con comunicazione scritta inviata il 31 gennaio 1992, dopo un'assenza ingiustificata della lavoratrice protrattasi per otto giorni, il PR accolse la domanda, dichiarando l'inefficacia del licenziamento. Su appello della soccombente, il Tribunale della stessa città con sentenza del 10 gennaio/5 luglio 1997 ha rigettato la domanda della De RO.
Il giudice del gravame, accertato che la società datrice di lavoro aveva comunicato il recesso con lettera raccomandata inviata alla dipendente in data 31 gennaio 1992 all'indirizzo di via Ciamarra n. 30, unico recapito fornito dalla lavoratrice, ha ritenuto che, sebbene la raccomandata fosse stata restituita al mittente con la annotazione "destinatario sconosciuto", la predetta società avesse fatto quanto necessario per comunicare alla dipendente, nel rispetto dell'art. 2 della legge n. 108 del 1990, il licenziamento motivato in ragione della assenza ingiustificata per oltre otto giorni consecutivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art.360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.1335 cod. civ. in relazione all'art. 2 della legge n. 604 del 1966,
della legge n. 300 del 1970 e della legge n. 108 del 1990. Critica la sentenza impugnata per aver ritenuto sufficiente l'invio della lettera di licenziamento presso il domicilio di essa dipendente, nell'unico indirizzo conosciuto, ai fini della conoscenza dell'atto stesso da parte dell'interessata, sebbene detta lettera non fosse mai pervenuta al suo recapito per l'errore commesso dall'ufficiale postale, il quale aveva erroneamente riferito della inesistenza del destinatario all'indirizzo di via Ciamarra n. 30.
La censura è fondata.
In linea di principio il licenziamento è atto unilaterale recettizio, per il quale ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604 è prevista la forma scritta ad substantiam.
Secondo il costante orientamento di questa Corte (v. fra le più recenti Cass. 23 settembre 1996 n. 8399) per ritenere sussistente la presunzione, stabilita dall'art. 1355 cod. civ., di conoscenza da parte del destinatario della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario. E proprio in tema di licenziamento questa Corte ha avuto occasione di affermare che, dovendosi applicare alla intimazione del recesso e alla comunicazione dei relativi motivi, in quanto atti unilaterali recettizi, le disposizioni degli artt. 1334 e 1335 cod. civ., la prova dell'arrivo a destinazione del relativo documento, nel caso di impiego del servizio postale, deve essere particolarmente rigorosa e, se non data mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata o con la attestazione del periodo di giacenza di questa presso l'ufficio postale, deve essere fornita con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza (Cass. 17 aprile 1985 n. 2558). La sentenza impugnata ha disatteso questi principi. Pacifica in atti la circostanza che la lettera in data 29 gennaio 1992, con la quale la soc. G.S.M. aveva comunicato il licenziamento, inviata alla De RO il 31 gennaio 1992 con piego raccomandato, era stata restituita al mittente con l'annotazione da parte dell'agente postale "destinatario sconosciuto", il Tribunale ha ritenuto che con tale circostanza la società datrice di lavoro avesse dimostrato di aver fatto quanto necessario affinché l'atto scritto fosse giunto a conoscenza dell'interessata, dato l'affidamento nella indicazione dell'indirizzo fornito dalla dipendente in costanza del rapporto di lavoro, indicazione peraltro confermata dagli atti posti in essere successivamente al licenziamento dalla stessa lavoratrice. Ma con tale dimostrazione non può affermarsi che la società abbia adempiuto all'onere probatorio prescritto per l'applicabilità della presunzione stabilita dall'art. 1335 cod. civ., la quale invece richiede per la sua operatività che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario (Cass. 30 marzo 1992 n. 3908) e che consente allo stesso la ricezione della corrispondenza. Nella specie, quel collegamento fra indirizzo indicato e la persona cui la corrispondenza è diretta è mancato, una volta accertato in atti che la De RO era risultata "sconosciuta" all'indirizzo, ancorché per errore dell'agente postale, a nulla rilevando la esattezza dell'indirizzo apposto sulla missiva, in quanto non può evidentemente ritorcersi in danno del destinatario l'errore compiuto dall'agente postale che abbia omesso la consegna della corrispondenza. Nè, posto che la raccomandata in questione non fu recapitata alla De RO in quanto, com'è circostanza incontroversa in atti, il relativo plico fu restituito alla società mittente, potrebbe mai ritenersi una concreta possibilità di conoscenza del suo contenuto da parte della dipendente licenziata, possibilità di conoscenza su cui si fonda la presunzione in esame.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri due, con i quali la ricorrente, denunciando contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e nell'ultimo anche violazione di legge, deduce l'errore in cui è incorso il Tribunale nell'affermare, da un lato, che il licenziamento era stato comunicato con lettera raccomandata del 29 gennaio 1992 e, dall'altro, che esso decorreva dal 21 dello stesso mese, primo giorno di assenza ingiustificata della lavoratrice dal posto di lavoro, risultando tale data trascritta anche sul libretto di lavoro quale giorno di interruzione del rapporto (secondo motivo); e si duole che il Tribunale, ritenendo la legittimità del licenziamento malgrado la società datrice di lavoro non avesse adempiuto all'onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo di licenziamento, abbia invece ignorato le circostanze da essa evidenziate in primo grado, concernenti la comunicazione ad una sua collega della propria malattia, la spedizione del certificato medico effettuata il 21 gennaio 1992 con raccomandata con avviso di ritorno e l'incarico affidato al proprio coniuge di comunicare personalmente l'assenza al datore di lavoro. Cassata la sentenza impugnata, la causa va rimessa ad altro giudice, designato come in dispositivo, il quale si atterrà ai principi innanzi esposti e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Velletri.
Così deciso in Roma il 3 novembre 1998.