Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4525
CASS
Sentenza 5 maggio 1999

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In tema di licenziamento, all'intimazione del recesso e alla comunicazione dei relativi motivi, in quanto atti unilaterali ricettizi, si devono applicare le disposizioni degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. Ne consegue che la prova dell'arrivo a destinazione del relativo documento, nel caso di impiego del servizio postale, deve essere particolarmente rigorosa e, se non viene data mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata o con l'attestazione del periodo di giacenza di questa presso l'ufficio postale, deve essere fornita con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4525
    Data del deposito : 5 maggio 1999

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