Sentenza 3 aprile 1998
Massime • 1
Il reato di cui al quarto comma dell'art. 3 bis della legge 31 maggio 1965 n.575 - inottemperanza all'ordine del Tribunale di versare la cauzione - si perfeziona al momento della scadenza del termine fissato dal Tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, senza che il sottoposto, una volta spirato tale termine, possa far valere la esistenza di sopravvenute gravi necessità personali o familiari: la sopravvenienza di tali necessità o la eventuale impossibilità di adempiere alla obbligazione imposta con il provvedimento applicativo della misura, possono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione. Una volta divenuto esecutivo il provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione, ai sensi dell'ottavo comma del citato art. 3 bis, è possibile chiedere la revoca, anche parziale, delle misure patrimoniali cautelari imposte; ma tale revoca, che peraltro è pur sempre di competenza del Tribunale per le misure di prevenzione, non ha alcuna influenza sulla sussistenza del reato contravvenzionale, ormai perfezionatosi in tutti i suoi aspetti con la omissione del versamento nel termine prefissato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/1998, n. 5922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5922 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. BELFIORE SANTO Presidente del 03.04.1998
1.Dott. GEMELLI TOROUATO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N.3
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.06278/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) RN NO n. il 19.11.1951
avverso sentenza del 17.10.1997 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Mario Favalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.10.1996 il Pretore di Napoli dichiarava RN NO colpevole. del reato di cui all'art.
3-bis della legge 31.5.1965 n.575, commesso l'11.8.1995, per avere omesso di versare nel termine prescritto la cauzione di cinque milioni di lire, che gli era stata imposta con decreto 17.10.1985, quale sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto. Tale pena è stata ridotta dalla Corte di Appello di Napoli, adita su impugnazione dell'imputato, a mesi 4 di arresto con sentenza del 13.11.1995, che ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado. La corte suddetta ha motivato la sua decisione, dando atto che la responsabilità del PE risultava documentalmente provata;
che l'asserito mancato esperimento di indagini sulle condizioni economiche dello stesso era ininfluente ai fini della decisione, essendo divenuto esecutivo il decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione;
e che la revoca di tale provvedimento, intervenuta successivamente, non poteva avere alcuna influenza sulla responsabilità dell'imputato, in quanto tale revoca aveva efficacia ex nunc e non ex tunc.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il PE, lamentando:
1) Nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale con riferimento alla affermazione del principio della efficacia ex nunc del provvedimento di revoca del decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione. Secondo il ricorrente, nel caso di specie, nel quale il PE era rimasto detenuto fino al 1995, la esecuzione del decreto applicativo della misura, aveva avuto luogo solo dopo la scarcerazione del sottoposto, per cui il provvedimento di revoca, che aveva fatto riferimento alla cessata pericolosità del sunnominato PE a seguito della espiazione della pena, aveva travolto anche l'obbligo di versamento della cauzione;
2) Violazione di legge con riguardo al fatto che la corte di Napoli avrebbe dovuto procedere alla valutazione delle condizioni economiche del sottoposto, dato che erano trascorsi dieci anni dalla irrogazione della misura;
3) Mancata applicazione della esimente dell'errore scusabile, poiché nessuno gli aveva ricordato, all'atto della dimissione dal carcere, la persistenza dell'obbligo di versamento della cauzione;
4) Illogicità di motivazione sotto il profilo che, dovendo la cauzione costituire una remora alla violazione delle prescrizioni imposte e non avendo il PE violato alcuna delle suddette prescrizioni fino alla revoca della misura, l'obbligo del versamento della cauzione non aveva più alcuna ragion d'essere. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Con il primo motivo di gravame si pone in dubbio la correttezza della affermazione della Corte di Napoli, secondo cui la revoca del decreto di sottoposizione del PE a misura di prevenzione, a suo tempo emesso dal Tribunale, abbia avuto nella specie effetto ex nunc. In verità, essendosi dato atto che il Tribunale di Napoli, in considerazione della buona condotta mantenuta dal sottoposto dopo l'applicazione della misura, era venuta meno la sua pericolosità sociale, non vi può essere dubbio alcuno che il provvedimento di revoca della sorveglianza speciale non poteva avere effetto ex tunc, ma solo a far data dal suddetto provvedimento di revoca. A nulla rileva che la esecuzione del decreto applicativo della misura avesse avuto inizio solo dopo la scarcerazione del sottoposto, in quanto il termine utile per il versamento della cauzione scadeva automaticamente al 90^ giorno dalla notifica del decreto di sottoposizione - avvenuta l'11.5.1995 - e quindi al 9.8.1995, laddove il provvedimento di revoca è stato emesso il 17.10.1995. La suddetta doglianza non ha quindi alcun fondamento. Ugualmente infondato è il secondo motivo di doglianza, concernente la pretesa carenza di motivazione in ordine alla valutazione della situazione economica dell'imputato, asseritamente impossibilitato a far fronte al versamento della cauzione a causa delle sue disagiate condizioni finanziarie.
È sufficiente rilevare in proposito che il reato di cui al comma 4 dell'art.
3-bis della legge 31.5.1965 n.575 si perfeziona al momento della scadenza del termine fissato dal tribunale competente per la applicazione della misura di prevenzione, senza che il sottoposto, una volta spirato tale termine, possa far valere la esistenza di sopravvenute gravi necessità personali o familiari. La sopravvenienza di tali necessità, o la eventuale impossibilità di adempiere alla obbligazione imposta con il provvedimento applicativo della misura, possono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione.
Una volta divenuto esecutivo il provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione, ai sensi dell'8^ comma del citato art.
3-bis, è possibile chiedere la revoca, anche parziale, delle misure patrimoniali cautelari imposte. Ma tale revoca, che per altro è pur sempre di competenza del tribunale per le misure di prevenzione, non ha alcuna influenza sulla sussistenza del reato contravvenzionale, ormai perfezionatosi in tutti i suoi aspetti con la omissione del versamento nel termine prefissato.
I due procedimenti (quello di prevenzione e quello penale relativo alla contravvenzione di cui al 4^ comma dell'art.
3-bis della legge n.575 del 1965) mantengono la loro piena autonomia e la fattispecie penale rimane quindi integra e, come tale, pienamente punibile con la relativa sanzione.
Non vi è più spazio per le questioni attinenti la congruità dell'ammontare della cauzione, le condizioni economiche dell'interessato, la impossibilità o meno di far fronte all'obbligo patrimoniale imposto ecc., che avrebbero dovuto essere sollevate nell'ambito del procedimento di prevenzione, ed ai fini della sussistenza del reato, è sufficiente l'accertamento che il PE non ha provveduto ad effettuare, entro il termine prescritto, il versamento della cauzione impostagli.
Questa Corte si è più volte pronunciata nei sensi di cui sopra, ne' il ricorrente ha prospettato argomenti validi per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, rimasto finora costante (v., ad es., Cass. Sez.I,31.3.1994 n. 3786,ric.Barone). Il terzo Motivo di gravame non può essere preso in esame, in quanto si tratta di questione non dedotta con i motivi di appello. Il quarto motivo, con cui si prospetta illogicità di motivazione in relazione all'assunto che, non avendo il PE violato alcuna delle prescrizioni impostegli, l'obbligo del versamento della cauzione non avrebbe avuto più alcuna ragion d'essere, muove dall'erroneo presupposto che il mantenimento di una condotta conforme alle prescrizioni influisca in qualche modo sull'obbligo del versamento della cauzione.
In realtà il reato di omesso versamento della cauzione, come per altro rilevato più avanti, si perfeziona all'atto della scadenza del termine fissato dal tribunale, senza possibilità alcuna di porlo nel nulla, neanche con un versamento tardivo, evento che potrebbe essere riguardato solo come una attenuante.
La piena osservanza delle prescrizioni pone soltanto in essere le premesse per la restituzione della cauzione, e rappresenta una condizione per procedere a tale restituzione, che dovrà comunque essere oggetto di accertamento da parte del competente tribunale delle misure di prevenzione ai sensi del quinto comma dell'art.
3-bis della legge 31.5.1965 n.575 e succ.mod.-
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va rigettato ed il ricorrente PE QU va condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma, il 3 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1998