Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/1998, n. 5922
CASS
Sentenza 3 aprile 1998

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Il reato di cui al quarto comma dell'art. 3 bis della legge 31 maggio 1965 n.575 - inottemperanza all'ordine del Tribunale di versare la cauzione - si perfeziona al momento della scadenza del termine fissato dal Tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, senza che il sottoposto, una volta spirato tale termine, possa far valere la esistenza di sopravvenute gravi necessità personali o familiari: la sopravvenienza di tali necessità o la eventuale impossibilità di adempiere alla obbligazione imposta con il provvedimento applicativo della misura, possono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione. Una volta divenuto esecutivo il provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione, ai sensi dell'ottavo comma del citato art. 3 bis, è possibile chiedere la revoca, anche parziale, delle misure patrimoniali cautelari imposte; ma tale revoca, che peraltro è pur sempre di competenza del Tribunale per le misure di prevenzione, non ha alcuna influenza sulla sussistenza del reato contravvenzionale, ormai perfezionatosi in tutti i suoi aspetti con la omissione del versamento nel termine prefissato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/1998, n. 5922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5922
    Data del deposito : 3 aprile 1998

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