Sentenza 16 novembre 2005
Massime • 1
Nel caso dell'addetto al servizio postale che manometta un plico impossessandosi delle banconote ivi contenute è configurabile il concorso tra i delitti di peculato e di violazione di corrispondenza, non sussistendo un rapporto di specialità tra l'art. 616 e l'art. 314 cod. pen.. Infatti, la clausola "se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge", contenuta nell'art. 616, va interpretata con riferimento al fatto tipico della presa di cognizione del contenuto di una corrispondenza, ovvero della sua sottrazione, distrazione, distruzione o soppressione, eventualmente descritto in una norma penale diversa: condotte, queste, non specificamente enunciate nel delitto di peculato, che ha diversa oggettività giuridica rispetto all'altra figura delittuosa.
Commentario • 1
- 1. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2005, n. 11654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11654 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 16/11/2005
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1971
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 27236/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI NZ, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano 22 giugno 2005.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Giovanni GALATI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. SIRACUSA Antonio, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano 22 giugno 2005 - con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano 30 maggio 2005 che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato previsto dall'art. 110 c.p., n. 11, art. 81 c.p., comma 1 e 2, e artt. 314, 616 e 619 c.p., commesso in Peschiera Borromeo nelle date indicate nei capi d'imputazione - NZ IC ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell'art. 314 c.p. e carenza o illogicità della motivazione in relazione alla fattispecie concreta perché le Poste Italiane non sono un ente pubblico, ma una società per azioni che gestisce sia la spedizione che la corrispondenza e pacchi nonché altri servizi bancari, quali l'apertura di conto corrente e bancomat;
2. erronea applicazione dell'art. 14 Cost. e L. 30 maggio 1970 n. 300, art. 4 e carenza o illogicità della motivazione in relazione all'installazione da parte della Polizia Postale di telecamere audiovisive nei bagni, considerati come locali pubblici, mentre quello in cui è avvenuta l'installazione è un centro di smistamento della corrispondenza, in cui lavorano n. 1400 dipendenti e non è aperto al pubblico degli utenti del servizio;
3. violazione dell'art. 273 c.p.p. e carenza o illogicità della motivazione riguardo alla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza per la dedotta inaffidabilità dei filmati audiovisivi e dei relativi verbali ai fini dell'esatta e reale identificazione degli indagati e, in particolare, del IC, identificato con persone diverse e con abbigliamenti differenti;
e, inoltre, perché dall'esame dei filmati e dalla descrizione dei soggetti non risulta con certezza, chiunque sia il soggetto individuato, che egli abbia aperto corrispondenza diretta a terzi;
4. violazione dell'art. 274 c.p.p. e carenza o illogicità della motivazione riguardo al pericolo di reiterazione, venuto meno in quanto l'Azienda ha sospeso il IC dal servizio e dalla retribuzione fino alla data del chiarimento processuale della posizione del dipendente.
L'impugnazione è infondata.
La definizione di pubblico servizio data dall'art. 358 c.p., comma 2 si articola su due elementi essenziali, il primo, di natura obiettiva, riguarda l'esercizio di un'attività disciplinata nelle stesse forma della pubblica funzione, benché priva dei poteri tipici di quest'ultima; il secondo, di carattere soggettivo, riguarda lo svolgimento di mansioni non puramente di ordine e della prestazione d'opera non meramente materiale.
In ossequio a questa definizione si ritiene, in tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, che la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e la successiva adozione della forma della società per azioni, di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, non fanno venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi (cosiddetto "bancoposta"), ora disciplinata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 (Cass., Sez. 6^, 15 giugno 2004 n. 36007, ric.
Perrone ed altro;
Sez. 6^, 8 marzo 3001 n. 20118, ric. Di Bartolo B.).
Ne consegue, sotto il profilo oggettivo, che, anche dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, i servizi postali e quelli di telecomunicazioni appartengono al novero dei servizi pubblici, sia per la situazione di sostanziale monopolio alla produzione affidata all'Ente Poste, senza che abbia alcun rilievo la possibilità che alcune attività del servizio possano essere gestite in regime di concessione amministrativa, giacché non viene meno la funzione e il ruolo di pubblico interesse del servizio;
sia per la funzione pubblica che, in relazione all'esigenza di garantire i valori costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) assume il mezzo di raccolta, di trasporto e distribuzione della corrispondenza. E, sotto il profilo soggettivo, che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio l'impiegato postale addetto alla selezione e allo smistamento della corrispondenza in arrivo o in partenza (Cass., Sez. 6^, 9 luglio 1998 n. 10138, ric. Volpi A. M.; Sez. 6^, 10 giugno 1999 n. 9929, ric. Bilie;
Sez. 6^, 7 maggio 2004 n. 37102, ric. Ferreri). Pertanto, nel caso dell'addetto al servizio postale che manometta un plico impossessandosi delle banconote ivi contenute, è configurabile il concorso dei delitti di peculato e di violazione di corrispondenza, non sussistendo un rapporto di specialità tra l'art. 616 c.p. e l'art. 314 c.p.. Infatti, la clausola se il fatto non è
preveduto come reato da altra disposizione di legge, contenuta nell'art. 616 c.p., va interpretata con riferimento al fatto tipico della presa di cognizione del contenuto di una corrispondenza ovvero della sua sottrazione, distrazione, distruzione o soppressione, eventualmente descritto in una norma penale diversa da quella dell'art. 616 c.p.; condotte, queste, non specificamente enunciate nel delitto di peculato, che ha diversa oggettività giuridica rispetto all'altra figura delittuosa. (Cass., Sez. 6^, 14 ottobre 1998 n. 11360, ric. Merloni). Il primo motivo di ricorso è, quindi, infondato.
Alla medesima conclusione si perviene riguardo al secondo motivo. Dal testo dell'art. 614 c.p., richiamato dall'art. 266 c.p.p., comma 2, si desume che luogo di privata dimora è in primo luogo l'abitazione, come quello in cui la persona svolge le sue funzioni essenziali di vita e di relazione, e, quindi, tutti quei luoghi che assolvono a funzioni analoghe, lavorative, professionali o di altra natura, come lo studio o lo svago, con carattere di stabilità, in modo da giustificare la medesima tutela costituzionalmente garantita. Il bagno di un locale pubblico non ha evidentemente queste caratteristiche e non può, quindi, qualificarsi come luogo di privata dimora, benché la funzione di servizio da esso svolta esprima naturalmente esigenze di riservatezza meritevoli di tutela e tuttavia differenti rispetto a quelle che riguardano il luogo di privata dimora e realizzabili in forme diverse e più specificamente idonee in sede di esecuzione.
Pertanto, il servizio di osservazione realizzato dalla polizia giudiziaria per mezzo di una telecamera installata all'interno di un bagno di un locale pubblico non configura una forma di intercettazione tra presenti ai sensi dell'art. 266 c.p.p., comma 2, in quanto il luogo in questione, caratterizzato da una frequenza assolutamente temporanea degli avventori e condizionata unicamente alla soddisfazione di un bisogno personale, non può essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c.p., che presuppongono una relazione con un minimo grado di stabilità con le persone che li frequentano, e un soggiorno che, per quanto breve, abbia comunque una certa durata, tale da far ritenere apprezzabile l'esplicazione di vita privata che vi si svolge C.Cost. 13 febbraio 2002 n. 135; Cass., Sez. 6^, 10 gennaio 2003 n. 6962, ric. Cherif Ahmed;
Sez. 6^, 10 gennaio 2003 n. 3443, ric. Mostra). Anche il secondo motivo di ricorso è perciò infondato.
Con il terzo motivo il ricorrente contesta l'affidabilità degli accertamenti eseguiti. In realtà, la sentenza impugnata ha confutato adeguatamente ogni obiezione, rilevando come i filmati siano stati accuratamente esaminati e selezionati, con la rimozione di tutti quelli che apparivano equivoci.. E il Giudice d'appello segnala come proprio questa selezione dimostri che la prova è stata desunta solo da elementi certi e in equivoci.
Soprattutto ha aggiunto che l'ingresso nel bagno dei vari protagonisti, fra cui il IC, è stato rilevato e registrato, per cui l'identificazione appare sicura. E, inoltre, che nei filmati il ricorrente viene ritratto in atteggiamenti inequivocabili, mentre apre le buste, ne guarda il contenuto e in certi casi se ne appropria, intascandolo.
Pertanto la violazione di legge e il vizio di motivazione eccepiti sono manifestamente privi di fondamento.
Per contro il ricorrente muove in realtà censure in fatto - peraltro già smentite dagli accertamenti dei Giudici del merito e, quindi, manifestamente infondate - che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3^, 14 luglio 1999 n. 2609/1999, ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 7^, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni G.). Il terzo motivo di ricorso risulta perciò per più versi inammissibile.
Per quanto riguarda il quarto motivo si osserva che in tema di esigenze cautelari per l'adozione di misure coercitive personali con riguardo a reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici funzionari o impiegati, la dimissione o sospensione dal servizio non determinano di per sè necessariamente la cessazione del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c)), che il giudice di merito può ritenere sussistente anche quando il pubblico ufficiale risulti sospeso o dimesso dal servizio;
in tal caso però lo stesso giudice deve fornire adeguata motivazione in merito alla non rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto con riferimento alle circostanze di fatto che connotano la concreta situazione e così in riferimento al tempo decorso da dette evenienze, all'eventuale potere di vertice e di supremazia raggiunto dal pubblico funzionario durante il servizio e al potere di influenza, in ipotesi residuante nel pubblico dipendente per assenza di mutamenti nell'organico dell'ufficio o per interferenza delle sue nuove occupazioni con la sfera di azione dei pubblici poteri. (Cass., Sez. 6^, 30 maggio 1995 n. 2179, ric. Stilo;
Sez. 6, 28 gennaio 1997 n. 285, ric. Ortolano). Nel caso concreto il Giudice d'appello si è fatto carico del problema e lo ha affrontato con specifica motivazione, sottolineando, oltre alla provvisorietà ed alla revocabilità del provvedimento rispetto al procedimento disciplinare, che la prossimità degli episodi delittuosi, risalenti a meno di tre mesi, ed il loro numero e l'ampiezza dell'attività illecita, la quale aveva portato nelle tasche del IC svariate banconote in valuta estera, l'esistenza di un'ampia rete di complicità all'interno dell'ufficio, fossero elementi che mettevano in evidenza il pericolo di reiterazione e non consentivano di ritenere che il provvedimento di sospensione potesse evitarlo.
La motivazione appare adeguata ai fatti e logicamente coerente, per cui anche sotto questo profilo la decisione appare insuscettibile dei rilievi mossile con quest'ultimo motivo di ricorso. Il ricorso dev'essere perciò rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2006