Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2005, n. 11654
CASS
Sentenza 16 novembre 2005

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Nel caso dell'addetto al servizio postale che manometta un plico impossessandosi delle banconote ivi contenute è configurabile il concorso tra i delitti di peculato e di violazione di corrispondenza, non sussistendo un rapporto di specialità tra l'art. 616 e l'art. 314 cod. pen.. Infatti, la clausola "se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge", contenuta nell'art. 616, va interpretata con riferimento al fatto tipico della presa di cognizione del contenuto di una corrispondenza, ovvero della sua sottrazione, distrazione, distruzione o soppressione, eventualmente descritto in una norma penale diversa: condotte, queste, non specificamente enunciate nel delitto di peculato, che ha diversa oggettività giuridica rispetto all'altra figura delittuosa.

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  • 1Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 luglio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2005, n. 11654
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11654
Data del deposito : 16 novembre 2005

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