Sentenza 14 ottobre 1998
Massime • 2
La valutazione della idoneità dell'azione che rende impossibile il reato va compiuta con giudizio "ex ante", che tenga conto cioè delle conoscenze conosciute e conoscibili dall'agente al momento della condotta in relazione al raggiungimento del risultato perseguito. Risponde pertanto del reato di violazione di corrispondenza, a norma degli artt. 616 e 619 cod. pen. l'addetto al servizio delle poste che apre un plico "civetta" - inviato peraltro a un destinatario effettivamente esistente - e sottrae le banconote ivi contenute, i cui numeri di serie erano stati preventivamente registrati dall'amministrazione postale.
Nel caso dell'addetto al servizio postale che manometta un plico impossessandosi delle banconote ivi contenute è configurabile il concorso tra i delitti di peculato e di violazione di corrispondenza, non sussistendo un rapporto di specialità tra l'art. 616 cod. pen. e l'art. 314 cod. pen.. Infatti, la clausola "se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge", contenuta nell'art. 616 cod. pen., va interpretata con riferimento al fatto tipico della presa di cognizione del contenuto di una corrispondenza, ovvero della sua sottrazione, distrazione, distruzione o soppressione, eventualmente descritto in una norma penale diversa da quella dell'art. 616; condotte, queste, non specificamente enunciate nel delitto di peculato, che ha diversa oggettività giuridica rispetto all'altra figura delittuosa.
Commentario • 1
- 1. Prova indiziaria e ragionevole dubbio (Cass. 25016/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 agosto 2022
Per indizio s'intende un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario: l'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/1998, n. 11360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11360 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi Sansone Presidente del 14/10/1998
Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Scelfo " N.1338
Dott. Antonio Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
Dott. Giovanni Conti " N.17405/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RT LO avverso la sentenza 19 febbraio 1998 della Corte d'Appello di Ancona. Visti gli atti ed il ricorso.
Udita la relazione del Consigliere dottor Antonio Stefano Agrò. Udita la requisitoria del P.G. dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. RT LO ricorre contro la sentenza 19 febbraio 1998 della Corte d'Appello di Ancona che, a conferma della decisione del Tribunale di Pesaro del 9 ottobre 1992, lo ha ritenuto responsabile di peculato e di violazione di corrispondenza (art.619 c.p.).
2. Con il primo motivo, prospettandole come vizi di motivazione, deduce in sostanza e innanzitutto la violazione dell'art. 49 c.p., dovendosi ritenere reato impossibile il peculato che gli era stato addebitato. Vi sarebbe ancora violazione dell'art. 314 c.p., per mancanza dell'oggetto del delitto, in quanto il denaro spedito, essendo stato contrassegnato, non era in realtà spendibile. Vi sarebbe poi errata applicazione dell'art. 323 bis, per il diniego della concessione dell'attenuante in parola.
3. Con il secondo motivo si duole che sia stata affermata la sua responsabilità nel reato di violazione di corrispondenza (artt. 616 e 619 c.p.), tale non potendosi configurare una lettera-esca. Il delitto sarebbe comunque assorbito, in virtù del principio di specialità specifica, in quello più grave di peculato Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
La valutazione dell'inidoneità dell'azione che rende impossibile il reato, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, va compiuta con giudizio ex ante, che tenga conto cioè delle circostanze conosciute e conoscibili dall'agente al momento della condotta, in relazione al raggiungimento del risultato avuto di mira. E poiché al LO era ignoto che l'amministrazione aveva predisposto una lettera civetta contenente banconote contrassegnate ed il controllo sull'inoltro del plico, l'apertura di questo plico e la sottrazione del suo contenuto configura pienamente un'azione idonea al compimento dei reati ascritti.
Tantomeno accoglibile è il rilievo sull'oggetto del peculato, in quanto è di comune esperienza come l'annotazione del numero di serie delle banconote non sia certo sufficiente ad impedirne la circolazione ed a renderle cosi prive di valore economico. Del tutto congrua è poi la motivazione del rigetto dell'attenuante di cui all'art.323 bis c.p., basata sulla particolare attitudine criminale dell'imputato.
2. In ordine all'idoneità della lettera civetta a costituire corrispondenza, deve osservarsi che l'art.49 c.p. si riferisce alla mancanza assoluta dell'oggetto, cosa che nella specie non ricorre, stante che il plico, contenente banconote ed uno scritto, era stato inviato ad un destinatario realmente esistente.
Va infine negato un rapporto di specialità tra l'art.616 e 314 c.p., sul rilievo della natura del bene protetto dal primo reato, tutela della libertà di cui all'art. 15 della Costituzione. Questo compito, di natura primaria nella gerarchia dei valori, non tollera subvalenze nella repressione della lesione della libertà, quale invece si darebbe se la violazione della corrispondenza fosse assorbita in qualsivoglia altra fattispecie realizzabile anche attraverso tale condotta.
In tal modo "il fatto preveduto da altra disposizione di legge" (art.616 c.p.) deve essere interpretato come quello tipico della presa di cognizione del contenuto di una corrispondenza, ovvero della sua sottrazione, distrazione, distruzione o soppressione, descritto in una norma penale diversa dall'art. 616. Comportamenti che peraltro non sono specificamente enunziati nel delitto di peculato, il quale dunque concorre con il reato in esame (cfr., per identica soluzione, VI, 16 ottobre 1974, Delle Grazie).
3. Il ricorso va quindi respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998.
Depositato in cancelleria il 28 ottobre 1998