Sentenza 19 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5832 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
RERUBBLI5832 /0 1 IN NOME DEL OLO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Leasing SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 18256/98 - Cron. 12489 Consigliere Dott. Francesco SABATINI Rep. 2104 Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 05/02/01 Consigliere Dott. Italo PURCARO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 OPN, 2001 sul ricorso proposto da: ☐ ---- IL CANCELLIERE AN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCRINO 5, presso lo studio dell'avvocato EFRATI, CANCELLERIA difeso dagli avvocati TUCCI GIUSEPPE, PAPPALEPORE NICOLA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
LOCAFIT SPA, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Luigi Menegatti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P MASCAGNI 7, presso lo studio dell'avvocato FERRI FERDINANDO, che lo difende, giusta delega in 2001 atti;
controricorrente 232 -1- avverso la sentenza n. 854/98 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 19/03/98; ROMA, emessa il 5/11/1997, UFFICIO COPIE Richiesta copi esecutive RG.4499/1994, FERRIdal Sig. per diritti L. 24200+6Boll. udita la relazione della causa svolta nella pubblica LUG. 2001 'F. udienza del 05/02/01 dal Consigliere Dott. Michele IL CANCELLIERE VARRONE;
DIRITTI udito l'Avvocato GIUSEPPE TUCCI;
udito l'Avvocato FERDINANDO FERRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il 0881204 rigetto del ricorso per il I, II e III motivo, 0881203 inammissibile il IV;
0881202 088120 CANCELLERIA= -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sulla base di prova scritta costituita da contratto di leasing, verbale di consegna del bene e da altri documenti relativi e conseguenti (estratto conto, nota di debito e varie fatture) la S.p.A. LOCAFIT Centro otteneva in data 5/10/1988 dal Presidente del Tribunale di Roma decreto ingiuntivo di pagamento per l'importo di L. 112.227.618 per canoni scaduti ed interessi convenzionali nei confronti dell'utilizzatore-conduttore AN IO (trattavasi di materiale per una giostra "tappeto volante" gestita da quest'ultimo). L'ingiunto proponeva tempestiva opposizione assumendo di non aver mai sottoscritto il contratto ex adverso allegato a sostegno della pretesa monitoria e di aver comunque quasi completamente saldato il proprio debito per l'acquisto del tappeto volante, avendo versato alla venditrice FAR Fabbri ed alla LOCAFIT Centro S.p.A. la complessiva somma di L. 461.460.050. Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ammessa ed espletata C.T.U. grafica che accertava la falsità della sottoscrizione del contratto da parte del AN, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10161/94, ritenuta non necessaria ai fini della sussistenza del contratto la forma scritta, ravvisata in altri documenti provenienti dal medesimo AN, e non disconosciuti, la prova della sussistenza inter partes del rapporto di locazione finanziaria, rigettava l'opposizione. Proponeva appello il AN censurando la gravata sentenza per aver ritenuto non necessaria la forma scritta, per avere erroneamente ravvisato aliunde la conclusione del contratto, per l'"inesatta affermazione di mancato disconoscimento di documento", per l'"errata valutazione dei pagamenti alla LOCAFIT". Nella resistenza di quest'ultima la Corte di Appello di Roma, con sentenza 19 marzo 1998, rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado. Premesso che il contratto di leasing non necessita della forma scritta, la Corte territoriale ha ritenuto che dalla documentazione prodotta dalla LOCAFIT, offerta al contraddittorio della controparte e da quest'ultima non disconosciuta, emergesse la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria e che vanamente il AN aveva tentato di paralizzare, lamentando l'assenza di atto scritto quale presupposto per la denunciata invalidità delle pretese clausole vessatorie. Il AN ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Ha resistito la LOCAFIT con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 277 c.p.c. nonché l'omessa motivazione sul punto decisivo della causa attinente alla perizia grafica, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. lamenta che il giudice del gravame abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta, coltivata già nell'atto di appello e ribadita in sede conclusionale, di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione "AN" posta in calce alla comunicazione alla B.A.I. di Molfetta dell'ordine di bonifico in favore della LOCAFIT. La censura non coglie nel segno. Essa è già stata vanificata dalla Corte romana rilevando che la perizia grafica, disposta in primo grado, riguardava il contratto di leasing e le scritture attinenti, fra le quali non era compreso l'ordine di bonifico di cui sopra;
che la relativa contestazione era stata effettuata dal consulente di parte, al quale non poteva essere riconosciuta siffatta legittimazione;
che i documenti sui quali si era fondata la decisione impugnata non erano state tempestivamente disconosciuti né dalla parte, né dal suo procuratore e, pertanto, dovevano ritenersi come riconosciuti. Motivazione congrua e logica nonché conforme agli insegnamenti di questa Corte, che riconosce il potere di disconoscimento della scrittura privata soltanto al difensore munito di procura ad litem (ex plurimis Cass. 5 ottobre 1990 n. 9829). E' appena sufficiente aggiungere come il ricorrente non possa poi dolersi del fatto che i giudici del merito non abbiano esteso il quesito grafico anche con riferimento ad altre scritture, trattandosi di documenti che, come sopra detto, dovevano ritenersi riconosciuti. Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Con il successivo mezzo il AN denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 e 115 c.p.c. e 2719 c.c. anche sotto il profilo dell'insufficienza della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentando che il giudice di appello non abbia rilevato la sostanziale differenza tra la disposizione dell'art. 2719 (che riguardando il disconoscimento della copia fotografica rispetto all'originale, integra un'eccezione ordinaria, come tale deducibile nel corso dell'intero giudizio di merito) e quella di cui all'art. 215 (che attinendo al disconoscimento della sottoscrizione è soggetta a rigidi termini di decadenza). Neppure l'esposta censura merita accoglimento. E' infatti agevole osservare che, nella specie, non era contestata la conformità della copia all'originale, ma l'autenticità della sottoscrizione del AN e, pertanto, si era fuori dall'ambito di operatività dell'art. 2719 c.c. Anche il secondo motivo viene rigettato. Con il terzo mezzo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1988 c.c. nonché l'insufficienza e/o la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia attinente all'interpretazione della lettera 2/7/88 (il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si duole che i giudici del merito abbiano ritenuto che tale documento "si riferisce, con tutta evidenza, ad una situazione di inadempimento temporalmente riconducibile al periodo di inadempimento ex adverso dedotto", non accorgendosi che invece si trattava di mera richiesta di chiarimenti in ordine alla posizione debitoria di esso AN inerente al contratto di vendita con riservato dominio del 19/10/1983. La doglianza non coglie nel segno. Essa si infrange contro l'accertamento con cui il Giudice di appello, esaminati comparativamente il tenore della missiva ("poiché negli ultimi tempi ha avuto notevoli difficoltà e b economiche") e la sequenza temporale (23/5/88 si riconsolida la posizione debitoria del 2/7/88 data della lettera ammissivaAN;
dell'inadempimento; 14/9/88 data di proposizione del ricorso in monitorio con estratto conto allegato), è giunto alla conclusione che "non può non trattarsi che della posizione debitoria del AN nei confronti della LOCAFIT". Trattasi di motivazione che essendo priva di errori giuridici, si risolve in un apprezzamento di fatto congruo e logico e, quindi, incensurabile in sede di legittimità. Anche il terzo motivo va rigettato. Resta da esaminare l'ultimo mezzo con cui il AN, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 disciplina usuaria leasing, 1341, 1342, 1362, 1363, 1366, 1368, 1370, 1284 e 1458 c.c. nonché l'insufficienza della motivazione su altri punti decisivi della controversia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), formula diverse censure, lamentando che non siano state rispettate: la disciplina usuaria affermatasi in materia di leasing;
la necessità della forma scritta per tale contratto, nonché per la previsione di interessi in misura superiore a quella legale;
la distinzione tra le due forme di leasing (finanziario e traslativo) ai fini dell'efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione;
la necessità della specifica approvazione scritta della clausola risolutiva espressa. Orbene, va innanzi tutto rilevato che le uniche censure ammissibili sono quella relativa alla necessità dell'atto scritto che, peraltro, è infondata, in quanto il contratto di leasing non è vincolato alla forma scritta e può quindi essere provato con tutti i mezzi offerti dalla legge (ivi comprese le prescrizioni semplici: Cass. 11 novembre 1992 n. 12108), salvo che siffatta forma sia prescritta dalla legge o dalla volontà delle parti;
nonché quella relativa alla clausola risolutiva espressa, anch'essa infondata, poiché un pacifico orientamento giurisprudenziale non l'annovera fra quelle che sanciscono limitazioni alla facoltà di uno dei contraenti di opporre eccezioni (ex plurimis Cass. 8 gennaio 1992 n. 126). Tutte le altre sono inammissibili in quanto prospettano questioni nuove, mai dedotte nei precedenti gradi di merito. Anche il quarto motivo va, pertanto, rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il AN al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 166.600 oltre L.
6.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTĘ IL CONSIGLIERE ESTENSORE Schetoom IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambatt Depositata in Cancelleria Oggi, lì 19. APR. 2001 hoooo IL CANGELLIERE Giovanni Giambattista 290000 A P E U T S R O N C 3 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in at MAG 200erie 4 al n. 233.66... versate S. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA p. II Dirigente Area Serviai PPO) (D.ssa Maria Grazia DI ziari (lire. I Responsabile Servizio (Dr. M. RACCHIN W 10 E O T H A W R F 00% 3 3 7 7 3 10