Sentenza 9 luglio 1998
Massime • 2
Anche dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, i servizi postali e quelli di telecomunicazioni appartengono al novero dei servizi pubblici, sia per la situazione di sostanziale monopolio alla produzione affidata all'Ente Poste - senza che abbia alcun rilievo la possibilità che alcune attività del servizio possano essere gestite in regime di concessione amministrativa, non venendo meno la funzione e il ruolo di pubblico interesse del servizio -, sia per la funzione pubblica che, in relazione all'esigenza di garantire i valori costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni (art. 15 cost.) assume il mezzo di raccolta, di trasporto e distribuzione della corrispondenza (In relazione a tali principi la Corte ha ritenuto la qualità di incaricato di pubblico servizio dell'impiegato postale addetto alla selezione e allo smistamento della corrispondenza in arrivo o in partenza).
La trasformazione degli enti pubblici in società per azioni e la successiva alienazione a privati di azioni della società non comportano, di per sè, il venir meno della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti, dato che l'ente rimane, comunque, disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche, anche se con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni, con la conseguenza che la valutazione della qualifica spettante al dipendente deve essere fatta in concreto, secondo il criterio oggettivo funzionale di cui agli artt. 357 e 358 c.p. (Fattispecie riguardante la trasformazione dell'amministrazione PP.TT., prima in Ente Poste, e poi in società per azioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/1998, n. 10138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10138 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 9.7.1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 1080
3. " NI Amari " REGISTRO GENERALE
4. " LA LO " N. 12319/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da LP NA IA, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 30 gennaio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. G. Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Nessun difensore essendo comparso per la ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 30 gennaio 1998 e depositata il 2 febbraio 1998 la Corte di appello di Ancona confermava la condanna a pena di giustizia condizionalmente sospesa di NN RI PI, che il tribunale della medesima città aveva giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 56, 314 e 323 bis c.p. perché, nella qualità di incaricata di pubblico servizio quale impiegata postale addetta allo smistamento della corrispondenza, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad appropriarsi di missive dirette alla ditta "Mulino Bianco", di cui aveva la disponibilità, non riuscendovi per l'intervento di altro addetto al servizio. Avverso la sentenza nei modi e termini di legge ha proposto personale ricorso per cassazione la imputata, la quale, in unico motivo, denuncia la erronea applicazione della legge penale sostanziale quanto alla ritenuta sua qualifica di incaricato di pubblico servizio, che il giudice di merito avrebbe dovuto escludere, in quanto, a seguito dell'avvenuta trasformazione dell'Amministrazione PP.TT. prima in Ente Poste e quindi, con decorrenza dal 31-12-1997, in società per azioni, il rapporto di lavoro del personale dipendente era divenuto di diritto privato e la prevista possibilità della gestione di taluni servizi in regime di concorrenza aveva comportato la eliminazione del pregresso regime di monopolio della Azienda Autonoma di natura pubblicistica. Il ricorso, giusta richiesta del P.G. presso questa Corte suprema, non è fondato e deve, perciò, essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Questo giudice di legittimità ha già stabilito (Cass. pen., Sez. VI, 23 novembre 1995, ric. Diana, m. 203.735) che l'art. 358 c.p., nel testo modificato dall'art. 18 della legge n. 86 del 1990,
intende in senso oggettivo l'esercizio del pubblico servizio, con riguardo esclusivo alla connotazione pubblicistica dell'attività concretamente svolta dal soggetto e, prescindendo, quindi, dalla natura pubblica o privata dell'ente al quale quell'attività sia riferibile, delimita la figura dello incaricato di pubblico servizio sia verso l'alto, escludendo dalla relativa dimensione oggettiva i poteri propri della pubblica funzione, sia verso il basso, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali, con il risultato che, nell'ambito di attività disciplinate da norme pubblicistiche, la qualifica suddetta spetta soltanto a coloro che svolgono funzioni di rango intermedio tra quelle pubbliche e le mansioni d'ordine o materiali di un pubblico servizio. In base alle suddette considerazioni la qualifica di incaricato di pubblico servizio è stata riconosciuta al dipendente di una ditta accollataria di servizi postali addetto al recapito di plichi inviati contro assegno, alla riscossione dei relativi importi con successivo versamento delle somme destinate al mittente ed alla registrazione contabile di tali movimenti.
Più di recente, inoltre, questa Suprema Corte (Cass. pen., Sez. VI, 24 marzo 1997, ric. Rapisarda ed altri) ha ribadito che la trasformazione degli enti pubblici in società per azioni e la successiva alienazione a privati di azioni della società non comportano, di per sè, il venir meno della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti, dato che l'ente rimane, comunque, disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche, anche se con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni, con la conseguenza che la valutazione della qualifica pubblicistica deve, perciò, essere fatta in concreto, secondo il criterio oggettivo funzionale di cui agli artt. 357 e 358 c.p.. I servizi postali e quelli di telecomunicazioni appartengono, per definizione, al novero dei servizi pubblici e tanto deve ammettersi sia per la situazione di sostanziale monopolio alla produzione affidata all'Ente Poste (rispetto alla quale la prevista possibilità che talune attività del servizio possano essere gestite in regime di concorrenza, previa autorizzazione amministrativa, conferma i motivi di ordine sociale ed economico per i quali lo Stato giustifica il ruolo e la funzione di pubblico interesse del servizio medesimo nell'interesse della totalità dei cittadini); sia per la indubbia funzione pubblica che, in relazione alla esigenza di garantire i valori costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), assume il mezzo di raccolta, di trasporto e di distribuzione della corrispondenza sull'intero territorio nazionale, quando anche la organizzazione di esso non dovesse essere riservata in esclusiva ad un ente di natura e con funzioni pubblicistiche.
Appare, pertanto, corretta la qualificazione di incaricato di pubblico servizio per l'impiegato postale addetto alla selezione ed allo smistamento della corrispondenza in arrivo o in partenza.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 1998