Sentenza 18 novembre 2016
Massime • 1
L'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. si estende a tutte le condizioni, generali e speciali, di esclusione della punibilità - suscettibili di applicazione diretta da parte del giudice, tra le quali non rientra, pertanto, l'ipotesi in cui l'applicabilità della causa di non punibilità debba essere previamente accertata attraverso un giudizio incidentale di illegittimità costituzionale. (Nella fattispecie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento per il reato di discarica abusiva, previsto dall'art. 256, comma terzo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, rilevando come non ricorressero i presupposti per l'immediato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., stante la non applicabilità a detto reato della condizione di non punibilità prevista dall'art. 257, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006 invocata dalla difesa, che, inoltre, sollecitava la proposizione di questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede la sua applicabilità al reato di discarica abusiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2016, n. 6027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6027 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2016 |
Testo completo
06027-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 33 PS Composta da Domenico Carcano Presidente - U.P. 18/11/2016 R.G.N. 4940/2016 Donatella Galterio Gastone Andreazza Relatore - Antonella Ciriello Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente م SENTENZA sl ricorso proposto da : ZZ BA, n. a Bolzano il 27/11/1998; avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bolzano in data 23/06/2015; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Fraticelli, che ha concluso nel senso della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata e in subordine per l'annullamento con rinvio quanto alla particolare tenuità del fatto;
RITENUTO IN FATTO 1. ZZ BA ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bolzano di applicazione della pena di mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda con sostituzione della pena detentiva in euro 15.000 per i reati di cui agli artt. 256, comma 2, e 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché 44 del d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Con un primo motivo lamenta il mancato proscioglimento dal reato di cui all'art. 256, comma 3 cit. in conseguenza della intervenuta condizione di non punibilità di cui all'art. 257, comma 4, del d. lgs. n. 152 del 2006; in particolare lamenta che il giudice, nel rigettare tale richiesta, si è apoditticamente e dunque immotivatamente richiamato al parere del P.M. peraltro impropriamente invocante in senso ostativo l'ultimo periodo dell'art. 256, comma 3, riguardante però la confisca nei casi di bonifica effettuata dopo la sentenza, del tutto diverso dalla causa di non punibilità operante nei casi di bonifica compiuta prima della sentenza.
3. Con un secondo motivo lamenta la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 257, comma 4, cit., da ritenere riferibile, in adesione alla numerosa dottrina sul punto, non solo al reato di cui al comma 1 dell'art. 257 e ai reati ambientali contemplati da altre leggi ma anche ai reati previsti da altre disposizioni di legge contenute nello stesso d. lgs. n. 152 del 2006 diverse dall'art. 257. 4. Con un terzo motivo invoca in via subordinata, e laddove si ritenesse l'infondatezza della interpretazione sopra richiamata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 257, comma 4 cit. nella parte in cui non prevede espressamente la sua applicabilità anche ai reati ambientali diversi da quelli di cui all'art. 257, comma 1, e in particolare a quello di cui all'art. 256, comma 3, con conseguente, manifesta ed irragionevole disparità di trattamento tanto più tenendo conto della minore gravità in particolare del reato in oggetto rappresentato dalla discarica abusiva ove il bene giuridico protetto non è effettivamente leso ma tutt'al più solo astrattamente posto in pericolo dall'agente. 2 つ や の 5. Con un quarto motivo infine invoca la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318 octies del d. lgs. n. 152 del 2006 laddove prevede che l'estinzione dei reati ambientali che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale a seguito dell'osservanza delle prescrizioni impartite dall'organo amministrativo di vigilanza non si applichi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte sesta bis del decreto legislativo numero 152 del 2006, in tal modo discriminandosi irragionevolmente il trattamento sanzionatorio di coloro che hanno posto in essere la medesima condotta criminosa in tempi diversi 6. Infine con un quinto motivo lamenta la inosservanza dell'art. 131 bis c.p. per non avere il giudice valutato la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 7. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, secondo l'indirizzo di questa Corte, all'interno della formula "il fatto non costituisce reato" di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la cui applicazione è fatta salva dall'art. 444 cod. proc. pen., devono essere fatte rientrare anche tutte le ipotesi - generali e speciali di esclusione della punibilità (Sez. 6, n. 15955 del 01/03/2001, dep. 18/04/2001, Fiori, Rv. 218875) sicché non può esservi dubbio che anche le cause vere e proprie denominate di esclusione della punibilità, benché non specificamente menzionate dallo stesso art. 129, possano rientrare, fatta salva ovviamente ogni valutazione circa la compatibilità dello specifico istituto invocato con le modalità di trattazione e di cognizione del procedimento di pena concordata, tra le ipotesi ostative, in quanto conducenti a sentenza di proscioglimento, all'applicazione della pena. Del resto, oltre a doversi richiamare in tal senso Sez. 6, n. 48765 del 06/12/2012, dep. 17/12/2012, P.G. in proc. Ricciardi, Rv. 254104 che, su tale evidentemente implicito presupposto, ha ritenuto specificamente impeditiva della pronuncia di patteggiamento la condizione di non punibilità dell'art. 384 cod. pen., una recente significativa conferma appare provenire dalle Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, dep. 16/04/2016, Tushaj, Rv. 266589 - 266594, che, da un lato, richiamando Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, dep. 30/03/2005, De Rosa, 3 20 Rv. 230529, hanno rilevato che la norma dell'art. 129 cod. proc. pen., non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone l'esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio sicché la stessa consente l'adozione di tutte le formule di proscioglimento (inclusa, allora, anche quella di "assoluzione per non punibilità") e, dall'altro, con riferimento alla causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, hanno ritenuto rilevabile la stessa anche ex officio in sede di legittimità, pur a fronte di ricorso inammissibile, proprio facendo espresso riferimento, oltre che all'art. 609 cod. proc. pen. (vedi § 1 del "considerato in diritto" a pag. 4), anche all'art. 129 cit. (vedi § 3 del "considerato in diritto" a pag. 6), norma, tra l'altro, idonea a sorreggere, nella ricostruzione operata dalla Corte in tale recente pronuncia, l'epilogo della possibilità di annullamento senza rinvio in caso di ricorrenza dei presupposti del nuovo istituto ex art. 131 bis cod. pen.. 8. Ciò posto, quanto ai primi tre motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili, del tutto correttamente il giudice della sentenza impugnata ha ritenuto non applicabile la invocata condizione di non punibilità al reato contestato al capo b) di cui all'art. 256, comma 3, cit. a fronte della intervenuta e documentata bonifica del sito. L'art. 257, comma 4, cod. proc. pen. prevede infatti che "l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1" sicché il chiaro dettato della norma esclude che tale condizione di non punibilità possa applicarsi alle fattispecie dell'art. 256 in quanto ricadenti all'interno dello stesso decreto legislativo al di fuori dell'art. 257 comma 1. Né la prospettazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 257, comma 4, che, secondo il ricorrente, dovrebbe (e avrebbe dovuto) porsi per violazione dell'art.3 Cost. stante la mancata applicabilità dell'istituto a fattispecie, tra cui quella di discarica contestata nella specie, contrassegnate addirittura da minore gravità rispetto invece a quella dello stesso art. 257 comma 1, di inquinamento, ricompresa nel novero della non punibilità, può condurre ad esiti diversi;
anche infatti a non volere preliminarmente ribadire il giudizio negativo sul punto già dato da questa Corte sul merito dalla questione 30 giudicata manifestamente infondata (Sez. 3, n. 18502 del 16/03/2011, dep. 11/05/2011, Spirineo, Rv. 250304), risulta evidentemente pregiudiziale la considerazione che l'obbligo di immediata declaratoria di una delle cause di non punibilità, di cui all'art. 129 cit., presuppone che il giudice possa riconoscere direttamente l'esistenza di una delle dette cause, con esclusione quindi dell'ipotesi in cui la non punibilità debba essere accertata attraverso, come in definitiva si verrebbe a pretendere nella specie, un giudizio incidentale di legittimità costituzionale (Sez. 4, n. 118 del 13/01/1998, dep. 17/02/1998, Marone, Rv. 210166). In altri termini, dunque, la peculiarità delle regole del rito speciale de quo, fondato sulla necessaria rilevabilità immediata delle ipotesi di cui all'art. 129 cit., rende non prospettabili questioni che, per la loro soluzione, necessitano del "passaggio" attraverso una declaratoria di incostituzionalità. Sicché, in definitiva, la questione prospettata non è rilevante.
9. Parimenti inammissibile è il quarto motivo con cui si è dedotta la questione di legittimità costituzionale relativamente alla disposizione transitoria dell'art. 318 octies del d.lgs. n. 152 del 2006 che, prevedendo la non applicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore, della parte sesta bis del decreto (ivi compresa quindi la causa di estinzione prevista dall'art. 318 septies rappresentata dall'adeguamento alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza di cui all'art. 318 ter), ne impedirebbe irragionevolmente, sulla sola base di un dato temporale, la applicazione anche al presente giudizio. Oltre a doversi rilevare che gli specifici presupposti condizionanti l'ipotesi di estinzione in questione non sono mai stati prospettati in sede di applicazione della pena essendo dunque non rilevante la questione, va infatti aggiunto, anche in tal caso, il rilievo della non compatibilità con l'obbligo di immediata declaratoria di una delle cause di non punibilità, di cui all'art. 129 cit., dell'accertamento dell'ipotesi della non punibilità attraverso, appunto, un giudizio incidentale di legittimità costituzionale. 10. Infine, con riguardo alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, va rilevato che la stessa non risulta rappresentata in sede di applicazione della pena in un momento nel quale la I. n. 28 del 2015, di introduzione del nuovo istituto, era già entrata in vigore, ciò che, alla stregua di quanto affermato da Sez. 6, n.20270 del 27/04/2016, dep. 16/05/2016, Gravina, Rv. 266678, rappresenterebbe motivo di indeducibilità per la prima volta in sede di giudizio di legittimità. 5 Se anche, peraltro, un tal epilogo non fosse condivisibile in ragione della rilevabilità ex officio della questione in ogni stato e grado del giudizio discendente dalla inclusione della fattispecie all'interno delle ipotesi di cui all'art. 129 cit. secondo il riferimento operato dalle Sezioni Unite e già sopra ricordato, con conseguente incongruità dell'apposizione a carico dell'interessato di un onere di previa rappresentazione nel giudizio di merito, la doglianza appare in ogni caso generica e, dunque, inammissibile. Nulla infatti, è stato prospettato in ricorso quanto alle caratteristiche concrete del fatto e a nulla potendo evidentemente rilevare la operata, solo successivamente al fatto, bonifica, posto che la applicazione dell'art. 133 cod. pen., quale norma di valutazione dei presupposti legittimanti il giudizio di particolare tenuità, è stata espressamente circoscritta dall'art. 131 bis cit. al solo comma 1 con chiara esclusione dell'apprezzabilità di condotte post delictum. 11. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone Andreazz DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 FFB 2017 IL CANCELLIERE Luana juman 1606