Sentenza 11 aprile 2002
Massime • 1
In tema di appalto di opere pubbliche, "le ragioni di pubblico interesse o necessità" che, ai sensi dell'art. 30, comma secondo d.P.R. 1063/1962, legittimano l'ordine di sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste (nè prevedibili) dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell'Amministrazione medesima. Ne consegue che, con riferimento all'ipotesi di sopravvenuta necessità di approvare una cosiddetta "perizia di variante", è d'uopo che tale emergenza non sia ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, tenuto, prima dell'indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera sì come progettata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5135 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IZ RL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. POGGIOLI 19, presso l'avvocato MONTORIO L., rappresentato e difeso dall'avvocato IPPOLITO LUCIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SAN SEVERO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 14575/99 proposto da:
COMUNE DI SAN SEVERO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 88, presso l'avvocato G. RECCHIA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI VOLPE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IZ RL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 455/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 29/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale l'Avvocato Volpe che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31 maggio 1995 CA ZO, titolare dell'omonima impresa edile, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia il Comune di San Severo chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 613.175.934, con interessi e rivalutazione monetaria, pari all'ammontare delle spese di guardiania sostenute per tre periodi di sospensione dei lavori e per il tempo tra l'ultimazione dell'opera e la consegna, nell'ambito del contratto di appalto inter partes avente ad oggetto la costruzione di un asilo nido,
Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 26 novembre 1996 - 15 gennaio 1997 il Tribunale rigettava la domanda e compensava la spese di lite, rilevando che l'attore aveva inammissibilmente indicato solo in comparsa conclusionale il titolo della pretesa relativa alle disposte sospensioni nella illegittimità delle stesse;
che pertanto, esclusa la conoscibilità di tale profilo, trovava applicazione la norma di cui all'art. 30 comma 2 del cap. gen. oo. pp., che prevede la sola possibilità per l'appaltatore di sciogliersi dal contratto in caso di sospensioni legittime protrattesi per oltre sei mesi;
che in forza dell'art. 16 di detto capitolato le spese della custodia erano a carico dell'appaltatore fino al collaudo, e che comunque il ZO non aveva costituito in mora il Comune;
che infine non vi era stata alcuna ricognizione di debito da parte dell'ente territoriale.
Proposto appello dal ZO ed appello incidentale dal Comune in ordine alla disposta compensazione delle spese, con sentenza del 21 - 29 aprile 1998 la Corte di Appello di Bari accoglieva parzialmente l'impugnazione principale, condannando Comune al pagamento della somma di L. 192.185.000, con gli interessi legali dal 21 settembre 1994, nonché al pagamento del 50% delle spese processuali dei due gradi, compensando l'altra metà. Osservava in motivazione la Corte territoriale che andava esclusa la preclusione ravvisata dal primo giudice con riguardo alla indicazione della causa petendi in ordine alle sospensioni dei lavori, atteso che sin dall'atto di citazione l'attore aveva posto in discussione la legittimità delle sospensioni stesse. E tuttavia il medesimo non aveva non solo provato, ma neppure specificamente dedotto profili di colpa della Pubblica Amministrazione in relazione alle denunciate sospensioni.
In particolare, la prima sospensione risultava disposta in vista della possibilità, manifestatasi in corso d'opera, della utilizzazione abitativa di un ambiente scantinato attraverso la collocazione ad una quota più bassa del piano di posa delle fondazioni, e quindi era da ritenere legittima, in considerazione dell'interesse di rilevanza pubblica ad aumentare la superficie a disposizione, senza che alcuna negligenza fosse imputabile all'ente appaltante, neppure sotto il profilo della mancata valutazione della adeguatezza della progettazione. La seconda sospensione era stata determinata dalla necessità di procedere all'approvazione di una perizia di variante per l'esecuzione di lavori ulteriori, necessari e ordinati alla soddisfazione di interessi pubblici, conseguenti alla suindicata possibilità di utilizzazione del locale scantinato, nonché di lavori occorrenti per adeguare la costruzione alla normativa sul contenimento dei consumi energetici. La terza sospensione, protrattasi dal giugno 1984 al 19 ottobre 1987, era stata imposta dall'esigenza di predisporre un nuovo quadro economico, finalizzato all'assunzione di un mutuo integrativo dalla Cassa Depositi e Prestiti: in tale situazione, tenuto conto che la insufficienza della provvista a disposizione integra di per sè un motivo idoneo a giustificare la sospensione dei lavori e che in linea generale è ben possibile che tale carenza non sia imputabile all'ente appaltante, l'attore avrebbe dovuto dimostrare i profili della dedotta illegittimità della sospensione o del suo prolungamento, indicando le ragioni per le quali l'insufficienza dei mezzi finanziari era ascrivibile era ascrivibile a negligenza della Pubblica Amministrazione nel procurarseli.
Ritenuto pertanto che tutte le sospensioni in discorso erano da ricondurre alla previsione dell'art. 30 comma 2 del capitolato generale, che garantisce all'appaltatore la sola tutela della possibilità di sciogliersi dal contratto, il ZO non aveva diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri derivati da dette sospensioni.
Quanto alle spese di guardiania sostenute nel periodo dalla ultimazione dei lavori (29 novembre 1987) alla consegna anticipata (22 settembre 1990), antecedente il collaudo del 1^ giugno 1993, rilevava che la lettura coordinata dell'art. 16 del capitolato generale, richiamato dal primo giudice, ai sensi del quale le spese per la custodia delle opere sono ricomprese nel prezzo dell'appalto fino al collaudo, e dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, che pone precisi termini per la collaudazione, imponeva di ritenere che sul ZO gravassero dette spese per gli otto mesi successivi alla data di ultimazione dei. lavori, mentre per il periodo ulteriore il Comune dovesse accollarsi l'onere sostenuto dall'impresa. In relazione alla determinazione del quantum, riteneva che esso potesse essere liquidato nella somma di L. 192.185.000 riportata nelle fatture, prodotte in giudizio, dell'istituto di vigilanza che aveva effettuato la custodia, tenuto conto della genericità delle contestazioni svolte al riguardo dal Comune e considerata la congruità di tale somma in relazione alla consistenza dell'edificio da sorvegliare ed alla sua collocazione nel territorio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ZO deducendo un unico motivo. Il Comune di San Severo ha resistito con controricorso ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Esigenze di ordine logico impongono di trattare con priorità rispetto al ricorso principale il primo motivo di quello incidentale. Con tale motivo il Comune di San Severo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., deduce l'errore della sentenza impugnata per aver affermato che la questione della legittimità delle disposte sospensioni aveva costituito oggetto di dibattito fin dall'atto introduttivo del giudizio, non considerando che i mezzi istruttori richiesti dal ZO in sede di citazione non erano affatto diretti a provare l'illegittimità delle sospensioni, ma unicamente l'avvenuta attività di guardiama. Il motivo è inammissibile. Come è noto, spetta al giudice di merito definire il contenuto e la portata delle domande proposte, identificando e qualificando i beni della vita dei quali si chiede l'attribuzione, nonché il complesso degli elementi della fattispecie posti a fondamento delle pretese dedotte, tenendo conto non solo della manifestazione di volontà specificamente formulata ed espressa, ma anche di quella che può essere implicitamente o indirettamente desunta dalle deduzioni delle stesse parti. Avverso tale accertamento possono proporsi censure in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del difetto di motivazione, con la conseguenza che il ricorso per cassazione con il quale, senza prospettare vizi motivazionali, si deduca l'errore del giudice di merito nel compimento di detta operazione ermeneutica soggiace alla sanzione della inammissibilità (v. per tutte Cass. 2000 n. 3538;
1999 n. 4753, 1999 n. 3678; 1998 n. 12227, 1998 n.10337, 1998 n. 10101; 1997 n. 9314; 1997 n. 3782).
Nella specie la Corte di Appello, nell'identificare il fatto costitutivo della pretesa azionata dal ZO, ha posto in evidenza che il richiamo contenuto nell'atto introduttivo alle ragioni delle sospensioni, indicate come riconducibili a fatti imputabili alla P.A., e l'estensione della domanda di rimborso delle spese di custodia all'intero periodo delle sospensioni, delle quali era così implicitamente contestata la legittimità, consentivano di ritenere che detta pretesa trovasse titolo e ragione nella illegittimità delle sospensioni stesse.
A tali argomentazioni il ricorrente in via incidentale non ha opposto censure sul piano motivazionale, limitandosi a prospettare, attraverso il riferimento all'oggetto dei mezzi istruttori richiesti dall'attore, una diversa identificazione della causa petendi posta a base della domanda.
Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del cap. gen. oo. pp. approvato con d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063, si deduce che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che le tre sospensioni dei lavori fossero legittime, in quanto riconducibili alla previsione di cui al secondo comma del citato art. 30: ed invero la prima di esse, derivata da carenza progettuale originaria, era imputabile ad un comportamento colposo dell'ente committente;
la seconda, disposta per l'approvazione di una perizia di variante e suppletiva, trovava ragione in parte nella richiamata carenza progettuale, in parte nella esigenza di eseguire lavori di adeguamento a norme di legge in materia di contenimento dei consumi energetici già in vigore all'epoca della stipula del contratto;
la terza era ancora ascrivibile all'Amministrazione committente, che avrebbe dovuto preventivamente assicurarsi le risorse necessarie o comunque fornirsi di un programma di finanziamento certo e completo per poter far fronte agli obblighi da assumere nei confronti dell'impresa appaltatrice.
Il motivo di ricorso è fondato.
Osserva la Corte che le "ragioni di pubblico interesse o necessità" che ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del d.p.r. n. 1063 del 1962 valgono a legittimare l'ordine di sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubblicistiche oggettive e sopravvenute, non previste e non prevedibili dall'Amministrazione con l'uso della ordinaria diligenza - analogamente a quanto si richiede per le circostanze speciali esemplificativamente indicate nel primo comma dello stesso art. 30 (v. per tutte sul punto Cass. 1978 n. 21) - così che le stesse non possono essere invocate per porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell'Amministrazione medesima. Per quanto specificamente concerne l'ipotesi di sopravvenuta necessità di approvare una perizia di variante, che costituisce il caso più frequente e controverso di applicabilità della previsione di cui al comma 2 dell'art. 30, il criterio guida suindicato comporta che detta emergenza non sia ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, il quale è tenuto prima della indizione della gara a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici e ad impiegare ogni cura volta ad eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera come progettata. Nella specie la Corte di Appello si è sottratta a tale accertamento, affermando in modo del tutto apodittico la legittimità delle disposte sospensioni. In particolare, con riferimento alla prima sospensione detta Corte ha omesso ogni indagine circa l'adeguatezza del progetto originario, che non aveva previsto la possibilità di una utilizzazione abitativa dell'ambiente scantinato, e ravvisando un interesse pubblico ad aumentare la superficie a disposizione ha finito con il confondere la valutazione di conformità a ragioni di pubblico interesse della disposta sospensione con quella dell'utilità pubblica dell'opera. La motivazione adottata con riguardo alla seconda sospensione appare segnata dallo stesso vizio di apoditticità, sia con riferimento alla ritenuta necessità di procedere all'approvazione di una perizia di variante a seguito della prospettata utilizzabilità di detto ambiente, sia con riguardo alla ravvisata esigenza di adeguare la costruzione a prescrizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, senza alcun riferimento a dati cronologici idonei a dimostrare la posteriorità di detta normativa rispetto alla redazione del progetto. Analoghe considerazioni soccorrono con riferimento alla terza sospensione, anch'essa conseguente alla prima, atteso che - come ha riconosciuto lo stesso Comune di San Severo nel controricorso e nella memoria - la sopravvenuta insufficienza delle risorse finanziarie fu determinata appunto dall'esigenza di far fronte ai nuovi lavori non previsti nel capitolato.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli utt. 1207 e 1216 c.c. e difetto di motivazione, si deduce che nel porre a carico del Comune le spese di guardiania dopo gli otto mesi successivi alla ultimazione dei lavori la sentenza impugnata ha adottato una motivazione contraddittoria ed ha mancato di rilevare che l'appaltatore, a fronte dell'inerzia dell'ente territoriale nell'effettuazione del collaudo, avrebbe comunque dovuto intimare alla stazione appaltante il suo compimento, anche ai fini del risarcimento del danno derivante dalla mora. Il motivo è infondato. Come è noto, l'art. 5 della legge n. 841 del 1981, ponendo la regola che normalmente la collaudazione dei lavori pubblici deve essere eseguita nei sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed il certificato di collaudo deve essere approvato entro i successivi due mesi e disponendo che decorsi detti termini l'impresa può proporre giudizio ordinario o arbitrale per le controversie nascenti dal contratto, anche se il collaudo non è stato ancora approvato, ha attribuito veste normativa all'esigenza che l'inerzia dell'appaltante sia riguardata con riferimento al tempo intercorso tra l'ultimazione dei lavori e la conclusione delle operazioni di collaudo e l'approvazione di esso, tenuto conto che l'interesse dell'appaltatore meritevole di tutela attiene all'approvazione del collaudo quale atto formale dal quale scaturiscono precisi diritti in capo al medesimo, come la liberazione dal suoi obblighi di custodia e manutenzione, il conseguimento dello svincolo della cauzione, il pagamento del saldo, ed ha al tempo stesso opportunamente eliminato ogni margine di discrezionalità del giudice circa la valutazione della congruità del tempo trascorso ai fini dell'espletamento dell'esame valutativo.
Coerente con tale impostazione è l'orientamento di questa Suprema Corte - già peraltro maturato con riferimento ad appalti sottoposti alla disciplina precedente la legge n. 741 del 1981, in relazione ad ipotesi in cui l'inerzia prolungata dell'Amministrazione era sostanzialmente assimilabile ad un rifiuto - secondo il quale a fronte del comportamento omissivo dell'ente appaltante nell'effettuazione del collaudo l'appaltatore può far valere direttamente i suoi diritti in sede giudiziaria o arbitrale, senza dover previamente mettere in mora la P.A. o assegnarle un termine, e tanto meno attivare il procedimento di cui all'art. 1183 c.c. (v. Cass. 1998 n. 6036; S.U. 1995 n. 11312; 1995 n. 7550; 1993 n. 12014;
1992 n. 12513.- 1988 n. 6559).
Correttamente pertanto la sentenza impugnata, opportunamente coordinando la previsione di cui all'art. 16 del d.p.r. n. 1063 del 1962 con l'art. 5 della legge n. 741 del 1981, ha ritenuto che le spese di guardiania per il periodo successivo alla scadenza deì termini di cui all'art. 5 dovessero far carico al Comune, a prescindere dal compimento di atti di costituzione in mora da parte dell'appaltatore.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione, si sostiene che il Comune aveva proposto appello incidentale avverso quella parte della sentenza del primo giudice che aveva disposto la compensazione delle spese processuali nonostante la totale soccombenza dell'attore e che la Corte di merito si è limitata a condannare il Comune al pagamento della metà delle spese del doppio grado senza affatto prendere in esame detta impugnazione incidentale.
La censura è infondata. Ed invero la Corte di Appello ha implicitamente, ma chiaramente ritenuto assorbito, a seguito del parziale accoglimento dell'impugnazione principale, l'appello incidentale, diretto unicamente a censurare la regolamentazione delle spese dettata dal Tribunale, e provvedendo autonomamente alla necessaria rideterminazione dell'onere delle spese del giudizio di primo grado, per effetto della parziale riforma della relativa sentenza, ha ravvisato motivi di equità, in relazione alle ragioni della decisione, per porre a carico del Comune l'onere del rimborso della metà del totale.
La sentenza impugnata deve essere in conclusione cassata, in relazione all'accoglimento del ricorso principale, e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Bari, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DICASSAZIONE Riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2002