Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5135
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Sentenza 11 aprile 2002

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In tema di appalto di opere pubbliche, "le ragioni di pubblico interesse o necessità" che, ai sensi dell'art. 30, comma secondo d.P.R. 1063/1962, legittimano l'ordine di sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste (nè prevedibili) dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell'Amministrazione medesima. Ne consegue che, con riferimento all'ipotesi di sopravvenuta necessità di approvare una cosiddetta "perizia di variante", è d'uopo che tale emergenza non sia ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, tenuto, prima dell'indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera sì come progettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5135
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5135
    Data del deposito : 11 aprile 2002

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