Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8836 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0883 6/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE CASSAZIONE Oggetto CONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giovanni PRESTIPINO R.G. N. 10016/98 Consigliere Cron. 24086 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Rep. Consigliere Ud. 11/04/02 Dott. Maura LA TERZA Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ER EZ, TT MA RE, NS GE, DI CI BR, AN AR, NT MA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2002 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 1587 rappresenta e difende ope legis;
-1- controricorrente nonchè
contro
I.N.A.D.E.L.- ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI;
intimato avverso la sentenza n. 11023/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/06/9 R.G.N. 2196/90; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma, EZ LI, IA AL EN, IA ES IO, OV ER, MA AN, NG AN, e UN Di IN, tutti ex dipendenti di enti mutualistici ☐ transitati alle dipendenze di unità sanitarie locali, premesso che era stata loro corrisposta con ritardo, e Stel comunque oltre l'anno dalla data del trasferimento del personale la somma loro dovuta a norma dell'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, corrispondente alla differenza tra l'indennità di anzianità maturata presso l'ente di provenienza e la somma occorrente per la ricongiunzione presso l'Inadel dei servizi utili a fini del nuovo regime previdenziale, convenivano in giudizio il Ministero del Tesoro-Ufficio liquidazione degli enti soppressi e l'Inadel, chiedendone la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme capitali da loro ricevute per il titolo sopra indicato. Il Pretore rigettava la domanda nei confronti dell'Inadel e la accoglieva nei confronti del Ministero. A seguito di appello di quest'ultimo - costituitisi in giudizio l'Inadel ei lavoratori interessati il Tribunale, in parziale riforma della sentenza- impugnata, rigettava la domanda nei confronti del Ministero. Premesso che il soggetto tenuto direttamente all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria relativa all'erogazione dell'eccedenza è l'Inadel e che il Ministero è, invece, il soggetto obbligato ex lege a porre in essere un'attività diretta al conseguimento del diritto dei dipendenti dell'ente disciolto, osservava STU del Ministers specificamente che una eventuale sua responsabilità potrebbe sorgere solo in caso di accertamento che la tardiva percezione dell'eccedenza sia dipesa dal ritardo con cui sono state svolte le operazioni che la legge pone a suo carico. La conseguente responsabilità, peraltro, avendo base non contrattuale, ma extracontrattuale, non comporterebbe l'applicazione degli artt. 1218 e 1224 e 1282 c.c., e neanche dell'art. 3 429 c.p.c., che è norma speciale rispetto a quella dell'art. 1224. E risultati in tutto o in parte analoghi a quelli derivante dall'applicazione delle norme appena citate avrebbero potuto essere conseguiti dai ricorrenti solo se essi avessero dedotto e provato un comportamento colposo dell'Amministrazione e i fatti comportanti un danno di misura corrispondente. In difetto di deduzioni su tali aspetti della domanda, dovevano ritenersi insussistenti i presupposti idonei a giustificare una condanna del Ministero. Il Tribunale compensava le spese del primo grado tra appellanti e Ministero e quelle del secondo grado tra tutte le parti (e cioè anche nei confronti dell'Inadel). Gli appellanti, eccettuata OV ER, hanno proposto ricorso per cassazione. Il Ministero resiste con controricorso. L'Inadel, a cui il ricorso è stato notificato, non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso non articolato formalmente in motivi e non recante una - epigrafe contenente la formale indicazione della tipologia dei vizi denunciati- si lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto applicabile alla fattispecie la sentenza della Corte costituzionale n. 156/91 che ha esteso ai crediti previdenziali l'automatica liquidazione del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., sulla base dell'erroneo presupposto che il ritardo da parte del Ministero comporterebbe esclusivamente una responsabilità risarcitoria, in evidente contraddizione con il riconosciuto carattere previdenziale del credito dei lavoratori. In ogni caso, anche in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, avrebbero dovuto essere liquidati gli accessori nella misura seguita dal giudice di primo grado, essendo richiesti un interesse non superiore a quello legale e la rivalutazione secondo gli indici Istat, cioè in una misura pari al danno che deve considerarsi presunto. 4 c.com m Con il primo profilo del ricorso si ripropone la tesi secondo cui la natura previdenziale del credito dei lavoratori comporterebbe l'applicabilità, in caso di ritardo nella sua soddisfazione, del principio della maturazione di interessi e rivalutazione quale componenti del credito previdenziale stesso. Formulando la relativa censura della pronuncia impugnata in termini generici, i ricorrenti omettono di prendere in considerazione l'effettiva ratio decidendi della medesima, che non attiene alla qualificazione in sé del credito di lavoratori attinente la c.d. differenza contributi, ma secondo una impostazione che ha trovato recentemente conferma nella giurisprudenza della Sezioni unite di questa Corte (sentenza 5 febbraio 2002 n. 1550) al difetto di legittimazione passiva del Ministero rispetto a tale credito e ai relativi accessori degli interessi e del risarcimento del maggior danno per il ritardo. Con il secondo profilo del ricorso, relativo all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, viene omessa la censura di un punto logicamente preliminare della parte della motivazione presa in considerazione, e segnatamente la constatazione che, non avendo gli appellanti dedotto e provato un comportamento colposo del Ministero del Tesoro - nell'implicito presupposto della configurabilità di una colpa presunta o automatica dello stesso -, non poteva pervenirsi ad una condanna del medesimo a titolo di responsabilità extracontrattuale. L'inammissibilità di ambedue tali censure comporta il rigetto del ricorso. Quanto alle spese del giudizio, va rilevato che l'Inadel non si è costituito, né ha svolto attività difensiva, e che la natura previdenziale della controversia E DA OGNI SPESA, TASSA¸Ƒ rende tali NTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI DALLA LIGGE 11-8-73 N/533CA T SENSI DELL'ART. 10 spese irripetibili nei confronti del Ministero del Tesoro.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio. Così deciso in Roma l'11 aprile 2002 In PRESIDE IL CONSIGLIERE EST. Salo Tell бишев IL CANCELLIER Depositato in Cancelleria 18 610.2002 5 oggi, IL CANCELLIERE ᎪᏗᏗ .