Sentenza 5 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di vizio di motivazione, il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d'appello, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2016, n. 52619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52619 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2016 |
Testo completo
52 6 1 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 2471 Presidente - PIERO SAVANI Sent. n. - - Consigliere rel. CARLO ZAZA UP 05/10/2016 R.G.N. 18662/2015FRANCESCA MORELLI - Consigliere - ROSSELLA CATENA - Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UN RA SE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2014 della Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, le memorie e i motivi aggiunti depositati dal ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di false comunicazioni sociali perché estinto per prescrizione e per l'inammissibilità del ricorso nel resto;
uditi i difensori avv.ti Paolo Fava e Beniamino Migliucci, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
1 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, in parziale riforma delle sentenze del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano del 30/11/2009 e del 20/07/2012, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di UN RA SE per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta preferenziale, bancarotta semplice e false comunicazioni sociali commessi quale amministratore di più società dichiarate fallite in Bolzano, e in particolare:
1. quanto alla sentenza di primo grado del 2012, per la Lana Bau s.a.s., fallita il 19/05/2006, bancarotta preferenziale in favore delle creditrici Hypo RA EA s.p.a. e RAer DE und Hypothekenbank, facenti parte dello stesso gruppo, mediante stipula con la RAer DE di contratti di finanziamento, la cui erogazione andava mediante giroconti a copertura del debito chirografario per finanziamenti ricevuti dalla Hypo RA per € 9.347.870 con la creazione di un'esposizione debitoria verso la RAer DE viceversa privilegiata in quanto garantita da ipoteche su immobili per € 2.844.325 e su titoli azionari per € 4.079.056, bancarotta preferenziale nell'adesione alla costituzione di un pool di banche fra la RAer DE und Hypothekenbank, la Cassa Raiffeisen Oltradige e la Cassa Raiffeisen di Riffiano- Caines per il finanziamento a copertura di liquidità della fallita con supervisione sulla gestione della stessa, che si risolveva in operazioni di cessione di veicoli, azioni, immobili e partecipazioni funzionali alla riduzione dell'esposizione debitoria nei confronti dei predetti istituti e della Hypo RA EA s.p.a., bancarotta preferenziale in favore della creditrice Cassa Raiffeisen Oltradige mediante operazioni con le quale la posizione di debitrice della fallita verso quest'ultima era sostituita con quella della più affidabile Europarredo s.r.l. e l'esposizione era ridotta con prelevamenti dal conto corrente bancario della Lana e garantita dalla costituzione di ipoteche su immobili e bancarotta Bau fraudolenta per distrazione delle partecipazioni nella Parkhotel s.a.s. e nella Hotel Adler s.a.s., le cui cessioni senza corrispettivo consentivano alla Cassa Raiffeisen Oltradige di erogare finanziamenti formalmente destinati alle società cedute, uscite dal gruppo della Lana Bau che aveva raggiunto il limite di esposizione debitoria verso l'istituto, ma in realtà utilizzati dall'imputato quale socio occulto delle società; e per la Kirchenwirt s.r.l, fallita il 19/05/2006, bancarotta fraudolenta per distrazione dell'importo di un finanziamento erogato alla società, costituita a questo fine, dalla Cassa Raiffeisen di Riffiano-Caines, che di fatto era utilizzato dal gruppo della Lana Bau;
R 2 2. quanto alla sentenza di primo grado del 2009, per la fallita Lana Bau, bancarotta fraudolenta per distrazione di somme impiegate nell'acquisto di azioni della Xera s.r.l. e della PHP s.r.l., in finanziamenti a favore delle società dello stesso gruppo Kunst Ladele s.r.l., Gourmet Ladele s.r.l., Formula S s.r.l., Lana Catering s.a.s., Media 3 s.r.l., Hotel P. Mitterhofer s.n.c., Kirchsteiger Alm s.a.s. e Hotel Penegal s.r.l., in elargizione di caparre per contratti poi non conclusi, in prelievi effettuati e in finanziamenti esteri alle società Valtecno s.r.l., Lanarum s.r.l. e Transilvanian Arts s.r.l., di disponibilità corrispondenti a poste attive di bilancio cancellate a titolo di condono e perdite su crediti, di somme percepite da acquirenti di unità immobiliari, di un dipinto e di vini pregiati, bancarotta fraudolenta documentale commessa falsificando i bilanci con l'iscrizione di partecipazioni fittizie, crediti per finanziamenti e verso soci registrati al valore nominale e non a quello di realizzo e rimanenze di magazzino annotate per valore superiore a quello reale in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società e false comunicazioni sociali nelle condotte appena descritte;
per la Hotel Penegal s.r.l., fallita il 03/07/2006, la Lana Catering s.a.s., dichiarata fallita il 16/10/2006, la Lana Kran s.a.s., dichiarata fallita il 06/07/2006, la Gourmet Ladele s.a.s., dichiarata fallita il 07/11/2006, e la Kirchsteiger Alm s.a.s., dichiarata fallita il 07/09/2006, bancarotta fraudolenta per distrazione di somme prelevate dai conti correnti delle predette società; per la Hotel Peter Mitterhofer s.n.c., fallita il 07/09/2006, bancarotta fraudolenta per distrazione mediante costituzione di ipoteca sull'immobile strumentale a garanzia di un finanziamento bancario erogato in favore della controllante Lana Bau, e bancarotta semplice per concorso nell'aggravamento del dissesto a seguito dell'omessa richiesta di fallimento dal 2003; per la Lana Air s.r.l., fallita il 08/01/2007, bancarotta fraudolenta per distrazione di una somma ceduta a titolo di finanziamento in favore della controllante Lana Bau e di somme prelevate dai conti;
per la Formel s.r.l., fallita il 19/12/2006, bancarotta semplice per concorso nell'aggravamento del dissesto a seguito dell'omessa convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per la ricostituzione del capitale;
per la Progetto 2000 s.a.s., fallita il 08/01/2007, bancarotta fraudolenta per distrazione di una somma ceduta a AI KU per l'acquisto di azioni della Infineon Tecnologie;
per Troyer s.a.s., fallita il 08/01/2007, bancarotta fraudolenta per distrazione di una somma ceduta a titolo di finanziamento alla controllante Lana Bau;
per la Lana Solar s.r.l., fallita il 08/01/2007, bancarotta fraudolenta per distrazione di una somma ceduta alla controllante Lana Bau a titolo di acconto per un'attività edile futura e solo in parte realizzata;
per la Lana Bau Holding s.r.l., fallita il 06/12/2006, bancarotta fraudolenta per distrazione di somme destinate a pagamenti in favore di 3 dipendenti e fornitori della Lana Bau s.a.s.; per la Universal Bau s.a.s., fallita il 03/07/2006, bancarotta fraudolenta per distrazione di somme prelevate dai conti;
per la Lana Kommerz s.a.s., fallita il 18/10/2006, bancarotta fraudolenta per distrazione di somme prelevate dai conti e cedute a titolo di finanziamento alla Formel S s.r.l. e alla Hotel Penegal s.r.l.; per la Parkhotel s.a.s., fallita il 08/06/2007, bancarotta fraudolenta per distrazione di somme cedute a titolo di finanziamento alla Lana Bau e alla Vahrnbau s.a.s.; e per la Albergo Aquila s.a.s., fallita il 19/06/2007, bancarotta fraudolenta per distrazione di somme cedute a titolo di finanziamento alla Lana Bau. Le sentenze di primo grado erano riformate con il riconoscimento di attenuanti generiche, peraltro subvalenti, in ordine ai fatti di cui alla sentenza del 2009, e della continuazione fra tutti i reati con la conseguente rideterminazione della pena. L'imputato ricorrente deduce, anche con le memorie e i motivi aggiunti successivamente presentati: di legge e vizio motivazionale1. violazione sull'affermazione di responsabilità per i fatti di cui alla sentenza di primo grado del 2012; per il reato di bancarotta preferenziale nella ristrutturazione del debito della Lana Bau nei confronti della Hypo RA, il motivo di appello sulla liceità dell'operazione, in quanto posta in essere in epoca nella quale la fallita si trovava solo in una temporanea crisi di liquidità, non sarebbe stato esaminato nel generico riferimento alla relazione del curatore, agli accertamenti della Guardia di Finanza ed alla consulenza tecnica del pubblico ministero, e la dedotta impossibilità di configurare la simulazione del titolo di prelazione, in una situazione nella quale veniva creato un nuovo rapporto obbligatorio effettivamente esistente, sarebbe stata confutata unicamente richiamando un isolato e lontano precedente di legittimità, omettendo di valutare le successive decisioni di segno contrario e le argomentazioni della difesa;
per il reato di bancarotta preferenziale nella gestione del pool di banche finanziatrici della Lana Bau, non sarebbero stati esaminati i motivi di appello sull'inesistenza all'epoca di una condizione di dissesto della società, considerato che le condotte contestate risalivano al 2001 e al 2002, fino alla dichiarazione di fallimento nel 2006 non si registravano azioni esecutive o protesti e detta dichiarazione era pronunciata a seguito di una richiesta di ammissione alla procedura dell'amministrazione controllata, sulla mancanza del pregiudizio per gli altri creditori, sulla questione della natura privilegiata o chirografaria dei crediti, sulla mancanza di riduzioni dell'esposizione debitoria in conseguenza delle cessioni degli immobili e delle partecipazioni, sulla circostanza per la quale la Cassa Raiffeisen Oltradige non entrava nell'operazione e non riceveva alcuna somma e sulla natura privilegiata del credito della Cassa 4 Raiffeisen di Riffiano-Caines, e la decisione impugnata sarebbe contraddittoria rispetto alla sentenza della stessa Corte del 17/03/2015, prodotta con i motivi aggiunti, con la quale il coimputato DO ER, direttore della Cassa Raiffeisen di Riffiano-Caines, veniva assolto per insussistenza del fatto dall'imputazione di concorso nello stesso reato proprio in base alla preesistenza di ipoteche che ne rendevano il credito privilegiato;
per il reato di bancarotta preferenziale con riguardo all'esposizione debitoria della Lana Bau nei confronti della Cassa Raiffeisen Oltradige, non sarebbe stato esaminato il motivo di appello per il quale, tenuto conto che la vicenda si riduceva alla concessione, da parte dell'istituto, di due aperture di credito garantite da ipoteca sul complesso immobiliare Laghetto del Frassino, ed alla successiva cessione dell'immobile alla Europarredo ad un prezzo congruo, nei fatti non poteva ravvisarsi alcuna simulazione di titoli di prelazione, e neppure a questo proposito sarebbe stata affrontata la questione della sussistenza all'epoca di uno stato di decozione della Lana Bau;
quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati di cui ai punti precedenti, l'affermazione della sentenza impugnata sul punto, fondata unicamente sull'accettazione dell'ingerenza del pool delle banche con l'adesione al relativo accordo e sulla ritenuta conseguente consapevolezza dell'insolvenza e del danno per gli altri creditori in conseguenza delle operazioni, non avrebbe considerato le dichiarazioni dell'imputato sull'intento di ottenere liquidità per realizzare importanti progetti in corso e soddisfare i creditori, la distanza temporale fra i fatti ed il fallimento e l'assenza di azioni esecutive in tale periodo;
per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione delle partecipazioni nella Parkhotel e nella Hotel Adler, la decisione sarebbe contraddittoria rispetto alla descrizione della stessa condotta nella diversa prospettiva giuridica dell'imputazione di bancarotta preferenziale relativa alla gestione del pool delle banche, in quanto destinata ad un rientro della Cassa Raiffeisen Oltradige nel proprio credito, e la sentenza impugnata avrebbe apoditticamente ritenuto infondata la tesi difensiva per la quale la cessione delle partecipazioni era simulata, in quanto la gestione delle società cedute non era effettivamente assunta dagli acquirenti;
per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nella gestione della Kirchenwirt, non sarebbe stato esaminato il motivo di appello per il quale, se l'operazione era finalizzata, come ampiamente esposto nella sentenza di primo grado, a consentire al concessione di un finanziamento in favore della Lana Bau, alla stessa non potevano essere attribuite connotazioni distrattive, e una condotta di distrazione non sarebbe peraltro ravvisabile neppure nella costituzione della società;
2. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per i fatti di cui alla sentenza di primo grado del 2009; quanto in 5 Q particolare ai reati contestati come commessi nella gestione della Lana Bau, il rilievo della sentenza impugnata, per il quale l'atto di appello non poneva in discussione la materialità dei fatti giudicati con detta sentenza, ma solo la sussistenza dell'elemento psicologico degli stessi, avrebbe trascurato la proposizione di specifici motivi di appello su tutte le condotte relative alla Lana Bau, con particolare riferimento per i finanziamenti infragruppo alla convinzione dell'imputato, amministratore e socio di maggioranza delle società del gruppo, di non creare danno utilizzando le risorse dell'una o dell'altra società secondo le disponibilità, per gli investimenti azionari alla previsione degli stessi nello statuto della società ed alla loro esecuzione in epoca in cui la Lana Bau produceva utili, per il versamento delle caparre all'essere le stesse relative a contratti risalenti a molti anni prima del fallimento e non andati a buon fine per ragioni indipendenti dalla volontà dell'imputato, per prelievi alla loro regolare contabilizzazione e destinazione al pagamento di spese della società ed alla restituzione da parte dell'imputato di somme superiori a quelle prelevate, per i finanziamenti all'estero al trattarsi di operazioni valutarie che prospettavano utili e che comunque in gran parte rientravano nella società, per la cancellazione delle poste attive di bilancio alla loro riferibilità a crediti non recuperabili, per le somme versate da acquirenti di immobili alle dichiarazioni scritte dell'imputato sul punto, per il mancato rinvenimento del dipinto e dei vini pregiati alla avvenuta consegna del quadro, a fini di vendita, ad una galleria poi fallita, e ad una diversa stima del valore dei vini in sedi di amministrazione controllata e di inventario fallimentare, per le falsità nei bilanci alla non necessità di una diversa valutazione dei crediti, alla fondatezza delle stime sulle rimanenze ed alla redazione dei bilanci da parte di un commercialista;
neppure sulla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati vi sarebbe peraltro motivazione, con riguardo alle censure proposte con l'appello in ordine alla natura colposa delle condotte ed al ruolo assunto nella vicenda dagli istituti di credito;
il reato di false comunicazioni sociali sarebbe peraltro estinto per prescrizione maturata precedentemente alla sentenza impugnata;
con riguardo ai reati contestati come commessi nella gestione delle altre società del gruppo, non sarebbero stati esaminati i motivi di appello in ordine al riferimento del giudice di primo grado alle sole relazioni dei curatori ed alla svalutazione in quella sede delle deduzioni difensive sulla mancanza di prova della destinazione delle somme a scopi non aziendali, in considerazione della disponibilità di somme liquide richiesta nell'attività edilizia per il pagamento di dipendenti fuori busta, sull'imposizione dell'ipoteca sui beni della Hotel Mittehofer per il finanziamento alla Lana Bau da parte della Cassa Raffeisen Oltradige e sulla mancanza di un depauperamento della Lana Kran a seguito dei 02 prelevamenti, i quali non impedivano che i creditori della società venissero erano integralmente soddisfatti;
3. violazione di legge sulla ritenuta possibilità di configurare l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta solo all'interno delle singole procedure fallimentari;
sarebbe irragionevole l'esclusione dell'operatività dell'aggravante per fatti relativi a fallimenti di società riferibili ad un gruppo;
4. violazione di legge e vizio motivazionale sul riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di mera subvalenza per i fatti di cui alla sentenza di primo grado del 2009; la Corte territoriale avrebbe valutato a questi fini il danno patrimoniale e non, in senso contrario, il comportamento processuale dell'imputato e l'eterodirezione delle società del gruppo da parte del pool delle banche a partire dal 2002; vi sarebbe contraddizione nel riconoscimento delle attenuanti in base agli stessi elementi per i quali con la sentenza di primo grado del 2012 le attenuanti venivano ritenute equivalenti;
5. violazione di legge sulla mancata concessione dell'indulto; non sarebbero state esaminate le argomentazioni dell'atto di appello per le quali, se era vero che il fallimento della Lana Bau veniva dichiarato il 19/05/2006 e quindi pochi giorni dopo la scadenza del termine per la concedibilità del beneficio, tanto avveniva in conseguenza dello slittamento della procedura per la decisione dell'imputato di chiedere l'amministrazione controllata, alla quale la società era ammessa con sentenza del Tribunale di Bolzano del 01/12/2005, ed il fallimento veniva peraltro dichiarato a seguito della relazione del commissario giudiziale che al 12/01/2006 rilevava la sussistenza di un grave stato di insolvenza, che la giurisprudenza di legittimità individua come momento determinativo della commissione del reato fallimentare nel caso della liquidazione coatta amministrativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di cui alla sentenza di primo grado del 2012 sono fondati nei seguenti termini. Censura comune ai motivi riguardanti tutte le singole imputazioni è quella di omessa valutazione delle doglianze esposte nell'atto di appello, e di carenza motivazionale nel generico richiamo alle conclusioni della decisione di primo grado. Questa Corte suprema ha avuto modo di affermare che, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due 7 sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (Sez. 3, n. 10163 dell'01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Tanto richiede, tuttavia, che di vera e propria integrazione si tratti;
e presuppone che la motivazione della sentenza di secondo grado rechi un esame delle censure proposte dall'appellante, sia pure con criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata, in modo da evidenziare un'argomentata concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell'impugnazione; condizione, questa, che non ricorre all'evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado. Una scelta motivazionale che prescinda dall'esaminare in modo dettagliato le doglianze proposte con l'appello è consentita al giudice di secondo grado solo quando l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni già adeguatamente risolte dal primo giudice, omettendo di discutere gli argomenti spesi dallo stesso, oppure abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735). Ma una siffatta situazione non è ravvisabile laddove l'appello rivolga specifiche censure alla ricostruzione della sentenza di primo grado in tema di responsabilità dell'imputato, criticandone le valutazioni probatorie in base all'esame di precisi elementi di fatto (Sez. 3, n. 1237 del 02/10/2012, Lomio, Rv. 254150; Sez. 6, n. 28710 del 17/04/2012, Romito, Rv. 253226); essendo connaturata al mezzo di impugnazione dell'appello la nuova discussione delle questioni prospettate e disattese in primo grado, nella prospettiva di una piena revisione del primo giudizio (Sez. 6, n. 50613 del 06/12/2013, Kalboussi, Rv. 258508). I rilievi difensivi contenuti nei motivi di appello, conformi a quelli riproposti nel ricorso, rispondono senz'altro, per come evidenziato dalla loro esposizione in premessa, agli indicati requisiti di specificità; e, d'altra parte, neppure nella sentenza impugnata ne veniva rilevata la genericità. Sussisteva pertanto l'onere, per la Corte territoriale, di valutare le deduzioni dell'appellante, quanto meno nei limiti minimi indicati in precedenza perché la sentenza di appello si integrasse con quella di primo grado in modo da comporre una motivazione complessivamente adeguata. 0 0 8 Orbene, l'argomentazione della sentenza impugnata si riduceva, con riferimento ai fatti in esame, e salvo quanto si aggiungerà per una delle contestate ipotesi di bancarotta preferenziale, all'affermazione per la quale la sentenza di primo grado era adeguatamente motivata nel richiamo alla consulenza tecnica, alle relazioni dei curatori ed agli accertamenti della Guardia di Finanza, e la difesa dell'imputato si sarebbe limitata a riproporre considerazioni già esaminate dal Giudice dell'udienza preliminare. E' evidente come tale formulazione realizzi puntualmente quanto si è detto essere in netto contrasto con l'esistenza delle condizioni perché lacune motivazionali della sentenza di appello possano essere colmate dal riferimento alla decisione di primo grado. L'indicazione non dei contenuti esplicativi della sentenza appellata, ma delle sole fonti di prova utilizzate nella stessa, rende invero necessario basarsi esclusivamente sulla lettura della decisione di primo grado per la valutazione delle questioni poste con l'appello; e tanto non consente di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il minimale rapporto dialettico fra i motivi di appello e la sentenza di secondo grado, occorrente perché quest'ultima possa dirsi motivata per se sinergicamente con il contributo argomentativo dei giudici di primo grado. Tali conclusioni valgono con alcune precisazioni ulteriori, come si è accennato, per una della imputazioni di bancarotta preferenziale, ossia quella relativa alla ristrutturazione del debito della fallita Lana Bau nei confronti della Hypo RA;
in ordine alla quale la sentenza impugnata richiamava altresì il dato certo della costituzione del pool della banche finanziatrici nel 2002, quale dimostrativo dello stato di insolvenza della Lana Bau e della consapevolezza dello stesso da parte dell'imputato, e un precedente di legittimità sulla ravvisabilità della condotta di simulazione di titoli di prelazione nella stipulazione con un istituto di credito di un mutuo garantito da ipoteca immobiliare il cui importo sia utilizzato per il ripianamento di una precedente esposizione con lo stesso istituto, e nella conseguente, artificiosa trasformazione di un credito chirografario in un credito privilegiato della banca nei confronti della fallita (Sez. 5, n. 16688 del 02/03/2004, Manfredini, Rv. 228765). Quanto al primo riferimento, lo stesso, oltre ad essere stato riportato in termini estremamente sommari, coglie solo uno degli elementi essenziali del reato di bancarotta preferenziale. Il secondo non è idoneo ad assumere portata di per sé decisiva ed effetti implicitamente ed esaustivamente reiettivi rispetto alle censure proposte con l'appello. La dibattuta questione ha in primo luogo rilevanza giuridica che avrebbe meritato più diffusa ed approfondita trattazione;
ma, soprattutto, la Corte territoriale ometteva di considerare il tema dell'applicabilità del principio, stabilito con la pronuncia indicata per il caso della modifica da chirografario a privilegiato di un credito vantato nei confronti della fallita dallo stesso istituto di credito, alla particolare situazione oggetto del presente procedimento, nella quale il debito originario della Lana Bau era nei confronti della Hypo RA EA e il mutuo garantito da ipoteca immobiliare era stipulato con la RAer DE und Hypothekenbank, istituto diverso per se facente parte dello stesso gruppo. Il che a maggior ragione non consente di attribuire al mero richiamo al precedente efficacia risolutiva tale da rendere ultroneo l'esame della questione alla luce dei rilievi difensivi. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trento per nuovo esame sulle indicate carenze motivazionali.
7. Sono altresì fondati i motivi dedotti sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di cui alla sentenza di primo grado del 2009. Occorre premettere che i termini prescrizionali massimi per i reati di false comunicazioni sociali nella gestione della Lana Bau e di bancarotta semplice nella gestione della Formel, di cui ai capi C del riunito proc. n. 9671/2016 e C del riunito proc. n. 9580/2007, risultano decorsi rispettivamente il 19/05/2013 e il 07/09/2016. In ordine agli stessi, non emergendo le condizioni per un esito processuale più favorevole agli imputati e non essendo d'altra parte il ricorso inammissibile, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con declaratoria di estinzione dei reati. Per il resto, non possono che richiamarsi i principi e le conclusioni di cui al punto precedente. Anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata ometteva di confrontarsi con i motivi di appello, con l'ulteriore profilo dell'erronea valutazione del contenuto dei motivi stessi. La Corte territoriale osservava infatti che l'appellante non avrebbe contestato la materialità dei fatti addebitati, ma solo l'omessa considerazione dell'aver l'imputato agito al fine di superare le difficoltà economiche del gruppo di società facente capo alla Lana Bau e non allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Ma, come correttamente rilevato dal ricorrente, nell'atto di appello venivano svolte anche considerazioni in fatto sulla sussistenza delle singole condotte oggetto delle imputazioni in esame, nei termini riassunti nel ricorso;
è evidente dunque, pure per questo aspetto, la carenza motivazionale della sentenza impugnata, che ne impone l'annullamento con rinvio anche per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio in conseguenza dell'estinzione per prescrizione dei reati in precedenza indicati. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. ہوتا 10
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi: C del riunito proc. n. 9671/2016; C del riunito proc. n. 9580/2007; perché estinti per prescrizione. Annulla nel resto la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame e l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trento. Così deciso il 05/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente موا Carlo Zaza ATA IN CANCELLERIA 24 13 DIC 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cambert Lanzuise O my Use 11