Sentenza 21 settembre 2016
Massime • 1
Il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero.
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Il sistema satellitare non assicura una costante vigilanza durante l'intera fase dell'azione illecita, ma la possibilità di rilevare e seguire gli spostamenti dell'autovettura è collegata ad una richiesta dell'interessato al centro operativo, cosicché, il successivo rilevamento ha soltanto una funzione recuperatoria di un bene ormai uscito definitivamente dalla sfera di controllo del possessore. In caso di appello del solo imputato, il potere discrezionale del giudice di rimodulare la pena inflitta in precedenza è, cioè, subordinato alla condizione che esso sia esercitato nel rispetto del limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2016, n. 42774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42774 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2016 |
Testo completo
42 7 7 4/ 1 6 Y REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 21/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2324/2016 STEFANO PALLA -Presidente - REGISTRO GENERALE N.12257/2016 CARLO ZAZA EDUARDO DE GREGORIO ANTONIO SETTEMBRE GIUSEPPE DE MARZO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT UI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 04/11/2015 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO Udito il Procuratore Generale in persona del MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per il vgettodel icon 乍 Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 04/11/2015 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenuta la sussistenza di un unico delitto consumato di furto aggravato (artt. 624, 625, comma primo, n. 2, cod. pen.), in relazione alla sottrazione di un'autovettura e dei beni in essa contenuti, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati, BE MI e LU RI, confermando la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione.
3. Il ricorso proposto nell'interesse del MI si affida ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 132 cod. pen., in relazione alla determinazione della pena base.
4. Il ricorso proposto nell'interesse del RI è affidato ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione degli artt. 56 e 624 cod. pen., rilevando che la condotta degli imputati doveva essere qualificata come tentativo, dal momento che gli stessi erano stati fermati in breve tempo e tratti in arresto, a causa della predisposizione di un sistema satellitare, monitorato dall'addetto alla vigilanza, al quale tale attività ben poteva essere delegata dal titolare del bene. A sostegno della tesi indicata il ricorrente invoca le argomentazioni di Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali ed erronea applicazione dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., dal momento che, non essendo stato rinvenuto nella disponibilità degli imputati alcun marchingegno elettronico per aprire il veicolo, difettava ogni elemento idoneo a dimostrare la sussistenza della ritenuta circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento.
4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali ed erronea applicazione dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., per non avere la Corte territoriale argomentato, se non con formule tautologiche, in ordine alla più accentuata capacità criminale rivelata dalla nuova condotta attribuita al RI. Considerato in diritto q 1. Il ricorso proposto nell'interesse del MI è inammissibile, dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), nel caso di specie non ravvisabili. Invero, 1 una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) 2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del RI è infondato. Questa Corte ha reiteratamente affermato che il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero (Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Tiritiello, Rv. 259536; Sez. 4, n. 4824 del 11/12/2002 - dep. 03/02/2003, Talal Ali, Rv. 223484). Tali conclusioni non sono affatto scalfite dall'orientamento espresso da Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete cit., secondo la quale, nel ben distinto caso del furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. Ed, infatti, l'identificazione del requisito dell'impossessamento nell'acquisizione of della piena ed effettiva disponibilità della cosa comporta la rilevanza della continua attività di vigilanza, solo in quanto essa consenta di interrompere l'azione criminosa nell'immediatezza (par.
5.3. della sentenza n. 52117 del 2014 cit.), laddove il recupero del bene, quando ormai esso viene utilizzato autonomamente dagli autori della condotta delittuosa non esclude affatto l'ormai intervenuta consumazione del reato. Rispetto a tale cornice di riferimento, il ricorrente insiste nella presunta brevità del tempo intercorso prima dell'arresto degli imputati. Ma, al di là della genericità della deduzione, resta la considerazione che l'autovettura, rubata presso l'area di servizio dell'autostrada A4 in direzione Torino, venne poi recuperata in Varedo. 2 3. Inammissibile è il secondo motivo, dal momento che la motivazione fornita dalla Corte territoriale, quanto all'uso di un mezzo fraudolento, muove razionalmente da due premesse che il ricorrente non pone in discussione: il fatto che l'autovettura fosse stata lasciata chiusa a chiave, con l'utilizzo di un dispositivo elettronico a distanza, e il rinvenimento della stessa senza segni di effrazione. La correlazione tra tali dati e la conclusione dell'impiego di strumenti insidiosi idonei ad eludere gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della res (si veda, ad es., Sez. 7, n. 8757 del 07/11/2014 - dep. 27/02/2015, Bontempi, Rv. 262669) non palesa alcuna manifesta illogicità, anche in assenza del rinvenimento di strumenti adatti allo scopo nella disponibilità degli imputati al momento dell'arresto.
4. Inammissibile è il terzo motivo, dal momento che il numero impressionante di precedenti del RI rende prive di ogni illogicità le conclusioni della Corte d'appello quanto alla significatività del reato del quale di discute a dimostrare la accentuata pericolosità sociale del ricorrente.
5. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del MI e di rigetto del ricorso proposto nell'interesse del RI consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, da parte del MI, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di MI BE, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso proposto nell'interesse di RI LU, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/09/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppe De Marzo Stefano Palla Sifanstana DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuipe Qullues 3