Sentenza 16 ottobre 2003
Massime • 1
Le dichiarazioni rese in giudizio dal difensore, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte non hanno efficacia di confessione ma costituiscono elementi di libero apprezzamento da parte del giudice di merito (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per difetto di motivazione, in quanto questa, a seguito della negazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il proprio assistito e il datore di lavoro, resa dal difensore, ha interpretato la stessa come rinuncia ad un capo di domanda senza apprezzarla liberamente) .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2003, n. 15515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15515 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CRIMI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CENTRO DI SANITÀ S.R.L., in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MAGRINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
REGIONE LAZIO;
- intimata -
avverso la sent. n. 10895/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 5 aprile 2000 R.G.N. 8555/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato CRIMI;
udito l'Avvocato MAGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12 dicembre 1993 al Pretore di Roma, TO SS esponeva di avere svolto funzioni di primario in un reparto di medicina presso il Centro geriatrico nomentano, casa di cura convenzionata con la Regione Lazio, e conveniva la datrice di lavoro, società a responsabilità limitata Centro di sanità, onde ottenere il pagamento di differenze retributive.
Costituitasi la convenuta, il procuratore del ricorrente dichiarava in udienza di rinunciare alla domanda fondata sul rapporto di lavoro subordinato ed insisteva nel chiedere la condanna al pagamento di somme dovute per prestazione d'opera coordinata e continuativa. Con decisione del 7 marzo 1995 il Pretore rigettava la domanda, per difetto di prova del titolo dell'obbligazione, ossia dell'invocato accordo collettivo, e con sentenza del 5 aprile 2000 il Tribunale confermava, ritenendo che attraverso il procuratore alla lite il SS avesse rinunciato ad un capo di domanda (quello basato sulla subordinazione), che la rinuncia non fosse revocabile e che la retribuzione in questione non potesse essere determinata ai sensi dell'art. 36, primo comma, Cost., non applicabile ai rapporti di lavoro autonomo.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione, il SS. Resiste con controricorso la s.r.l. Centro di sanità, la quale ha altresì depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 184 e 306 c.p.c., data dall'avere il Tribunale ritenuto che il potere del difensore in giudizio comprendeva il riconoscimento della natura subordinata, invece che autonoma, del rapporto di lavoro controverso e, di conseguenza, la rinuncia a pretese sostanziali fondate sulla subordinazione.
Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 306 c.p.c. cit. e segg. nonché vizi di motivazione, per non avere il giudice d'appello ammesso il giuramento decisorio della convenuta in ordine all'avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro subordinato. I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono fondati. A norma dell'art. 84, secondo comma, c.p.c. il difensore in giudizio non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere. La norma suole essere intesa nel senso che siano consentiti al difensore atti riconducibili alla scelta del mezzo tecnico più idoneo per soddisfare l'interesse del cliente ma non anche atti incidenti sostanzialmente sul diritto controverso, determinandone la perdita o la riduzione (Cass. 16 febbraio 1989 n. 394). Per quanto più particolarmente concerne le dichiarazioni, rese dal difensore, della verità di fatti sfavorevoli al rappresentato, ossia al proprio cliente, e favorevoli all'altra parte (confessione giudiziale), la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che esse non hanno efficacia di confessione ma costituiscono elementi di libero apprezzamento da parte del giudice di merito (Cass. 6 gennaio 1982 n. 4, 12 dicembre 1986 n. 7411, 16 ottobre 1987 n. 7675). Quando il difensore affermi o neghi fatti attinenti alla "causa petendi", in modo tale da incidere sfavorevolmente sul "petitum", nel senso di poterne pregiudicare, anche parzialmente il conseguimento, si realizza l'ipotesi ora detta, con la conseguenza che il giudice ha il dovere di valutare liberamente la veridicità delle dichiarazioni e di trarne le conclusioni in diritto.
A questo principio non si è attenuta la sentenza qui impugnata. L'affermazione di inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e di esistenza di un lavoro autonomo, compendia la negazione di una serie di fatti e situazioni, quali l'esistenza di un potere organizzativo e disciplinare del datore, la inserzione del prestatore in un'organizzazione produttiva, l'assenza di suoi rischi economici, la soggezione ad un orario, ecc. Negazione idonea a pregiudicare il conseguimento del "petitum", quali ad esempio le differenze retributive.
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che siffatta negazione da parte del difensore del lavoratore-attore in giudizio costituisse irrevocabile rinuncia ad un capo di domanda e si è perciò astenuto dal libero e doveroso apprezzamento di quella negazione. Questo errore di diritto, ossia la violazione del citato art. 184 c.p.c., comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altro collegio di merito, che si designa nella Corte d'appello dell'Aquila e che procederà al detto apprezzamento, traendone le conseguenze in ordine alla fondatezza o meno delle pretese avanzate dall'attore e provvedendo altresì in ordine alle spese processuali. Resta così assorbito il terzo motivo di ricorso, concernente l'applicabilità dell'art. 36 Cost.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo;
cassa con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2003