Sentenza 20 gennaio 2014
Massime • 2
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene.
Il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero.
Commentari • 2
- 1. Danneggiamento di auto con antifurto o video è reato? (Cass. 51622/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 giugno 2021
Nel caso di veicoli lasciati incustoditi non basta ad escludere la aggravante dell'esposizione alla pubblica fede un qualsiasi ostacolo frapposto alla sottrazione, ma occorre che l'ostacolo sia tale da affermare la non omissione della custodia e la difficoltà dell'intervento di terzi, per modo che il ladro non possa superare l'ostacolo senza dare l'allarme; onde ricorre l'aggravante nel caso di furto di automobile lasciata incustodita nella pubblica via, non avendo rilievo l'uso di congegni antifurto, sia perche le esigenze del traffico attuale hanno fatto sorgere la consuetudine di lasciare incustodito in luoghi pubblici il predetto mezzo di locomozione, sia perche l'ingegnosità dei …
Leggi di più… - 2. Auto con antifurto satellitare: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2014, n. 9394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9394 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 20/01/2014
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 164
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 14133/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL HE N. IL 21/01/1941;
avverso la sentenza n. 3476/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa CESQUI Elisabetta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza del 3 ottobre 2012 ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 10 aprile 2012 con la quale EL IC era stato condannato per furto pluriaggravato di un autocarro.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una violazione di legge processuale, per la mancata indicazione delle conclusioni rassegnate dalle parti nella impugnata sentenza;
b) una violazione di legge, in merito al mancato riconoscimento del reato ascritto nella figura tentata a cagione del ritrovamento del mezzo dotato di antifurto satellitare;
c) una violazione di legge in merito all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n.
7. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da rigettare.
2. L'omessa indicazione nell'intestazione della sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della stessa, sia perché le stesse comunque risultano dalla narrativa del fatto (v. punto n. 2), sia perché tale omissione non è prevista come motivo di nullità della sentenza dall'art. 546 c.p.p., (v. Cass. Sez. 3^, 24 marzo 2009 n. 19077 e Sez. 6^, 29 novembre 2011, n. 5907).
3. Quanto al secondo motivo, si osserva nella giurisprudenza di questa Corte come, in tema di furto, il reato possa dirsi consumato anche se oggetto della sottrazione sia un automezzo munito di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottrattagli.
Deve escludersi la configurabilità del tentativo in considerazione del fatto che il sistema satellitare non assicura una costante vigilanza durante l'intera fase dell'azione illecita, ma la possibilità di rilevare e seguire gli spostamenti dell'automezzo è collegata ad una richiesta dell'interessato al centro operativo, cosicché il successivo rilevamento ha soltanto una funzione recuperatoria di un bene ormai uscito definitivamente dalla sfera di controllo del possessore (v. per tutte, Cass. Sez. 4^, 11 dicembre 2002, n. 4824).
4. Quanto alla sussistenza della contestata aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, il concetto di "necessità" di cui all'art. 625 c.p., n. 7, và inteso in senso relativo e comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza;
d'altra parte la "consuetudine" va intesa quale pratica di fatto generale e costante ancorché non imposta da esigenza dalla quale non possa prescindersi (vedi Cass. Sez. 5^, 24 marzo 2005 n. 14978). È stato, altresì, affermato che la ragione dell'aggravamento previsto dalla suddetta norma è data dalla volontà di apprestare una più energica tutela penale a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" (nei sensi sopra indicati) e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte (vedi Cass. Sez. 4^, 07 novembre 2007, n. 5113). In ogni caso questa Sezione ha ripetutamente affermato come non sia fondata l'argomentazione, secondo cui l'indicata aggravante vada esclusa nell'ipotesi di installazione sull'automezzo di un antifurto satellitare, che manterrebbe il bene nella costante e diretta sorveglianza del proprietario, attraverso la sede centrale del sistema (v. le citate, Cass. Sez. 5^, 18 novembre 2009 n. 9224 e Sez. 5^, 19 ottobre 2011, n. 44119). Come è noto, la stipulazione del contratto determina l'attivazione di un sistema di rilievo che consente di individuare, senza soluzione di continuità, in quale luogo si trovi o in quale luogo sia stata condotta l'auto del contraente.
È, altrettanto, evidente che tale costante percepibilità della localizzazione del bene non ostacola che nel luogo medesimo siano consumati su di esso atti illeciti, consistenti, come nel caso in esame, nella forzatura del congegno di apertura, del congegno di accensione del veicolo e nella sua asportazione.
Successivamente a questi atti, la definitiva perdita del bene è stata evitata, grazie al ritrovamento dell'auto sul luogo rilevato e indicato dal sistema satellitare.
Questa percezione continua e diretta della localizzazione del bene non ha quindi evitato la sottrazione e il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma il suo recupero, a consumazione del furto avvenuta.
Questa funzione recuperatoria del sistema di rilevamento satellitare necessariamente ridimensiona la sua funzione protettiva, nel senso che essa non determina un rapporto reale, attraverso una sorveglianza realizzata dall'incaricato del proprietario, idonea a impedire lo svolgimento e il completamento di azione di sottrazione e traslazione del bene da un patrimonio a un altro.
La sua funzione non è, quindi, quella di escludere l'affidamento del bene al sentimento collettivo di onestà e di rispetto per la proprietà altrui e di sostituirlo con la custodia delegata alla tecnologia satellitare.
Il sistema di rilievo ha solo la capacità di porre rimedio, in maniera celere e con risultato probabilmente positivo, all'azione di chi questa etica non la vive come guida nei propri comportamenti. Nel caso in esame, quindi, nonostante l'antifurto satellitare, sussiste l'aggravante ex art. 625 c.p., n. 7.. 5. Dal rigetto del ricorso deriva, infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014